AUTOTRASPORTO: ISTRUZIONI PER LA FRUIZIONE DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO PER GLI AUTISTI INTERNAZIONALI
L’INPS, con la Circolare n. 167 del 10 novembre 2017, fornisce le istruzioni per l’accesso all’esonero contributivo per i conducenti che esercitano l’attività in servizi di trasporto internazionale.
Si tratta dell’esonero, introdotto dalla legge di Stabilità 2016 a titolo sperimentale, spettante dal 1° gennaio 2016, nella misura dell’80% della contribuzione previdenziale, per i conducenti che effettuano trasporti internazionali per almeno 100 giorni all’anno a bordo di mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate equipaggiati con tachigrafo digitale.
L’agevolazione, di durata triennale per il periodo 2016/2018, non riguarda i premi INAIL.
Beneficiari dell’esonero sono i datori di lavoro che esercitano attività di autotrasporto internazionale:
· conto terzi;
· conto proprio;
· trasporto persone;
· attività di produzione o scambio beni o servizi.
Per i datori di lavoro sopra individuati spetta un esonero dei contributi previdenziali a proprio carico, nella misura dell’80%.
L’esonero contributivo, che interessa anche il contributo aggiuntivo IVS (0,50% della retribuzione imponibile), non potrà riguardare gli importi versati:
· a titolo di premio INAIL;
· al Fondo Tesoreria INPS;
· ai fondi di solidarietà;
· a titolo di contributi per finanziamento della QUIR;
· ai fondi interprofessionali pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
· a titolo di contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare;
· a titolo di contributo di solidarietà per il settore spettacolo e sportivi professionisti.
L’agevolazione decorrerà dal mese successivo al raggiungimento delle 100 giornate, sarà riconosciuta per un triennio, dal 1° gennaio 2016 e fino a novembre 2018, riguarderà il singolo lavoratore ed è subordinata al rispetto del de minimis.
Con riferimento alle specifiche caratteristiche di svolgimento della prestazione, nonché al rispetto della disciplina normativa a presidio della tutela dei lavoratori, al fine dell’accesso all’agevolazione contributiva:
· potranno essere considerate all’interno delle 100 giornate anche quelle relative a tratte nazionali, se inserite in un trasporto internazionale e saranno considerate per ogni conducente interessato, se più d’uno;
· dovranno essere rispettati gli obblighi contributivi;
· dovranno essere rispettate le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
· dovranno essere rispettati gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali. Territoriali e/o aziendali;
· nel libro unico devono essere indicate le giornate di trasferta estera.
Per maggiori informazioni e per la fruizione del beneficio, i datori di lavoro dovranno rivolgersi al proprio consulente che invierà la richiesta tramite la procedura telematica disponibile sul sito dell’INPS.