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ISTRUZIONI OPERATIVE PER IMPRESE IN FASE DI EMERGENZA COVID 2019

Vista l’emergenza e la necessità di attuare misure di prevenzione idonee, pur continuando l’esercizio di attività produttive, si ritiene di dover segnalare a tutti i datori di lavoro l’obbligo di informare, in base all’Ordinanza Contingibile Urgente n.1 del Ministero della Salute del 23.02.2020, tutti i dipendenti delle seguenti misure da adottare:

  1. Verificare se in azienda sono presenti soggetti che hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’ OMS e comunicare tale circostanza, congiuntamente con il lavoratore al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciari con sorveglianza attiva;
  2.  Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di metter a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idralcoliche per il lavaggio delle mani;
  3. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  4. Non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani;
  5. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  6. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  7. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  8. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assiste persone malate;
  9. Considerare che i prodotti made in china e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
  10. Evitare per quanto possibile tutti i contatti ravvicinati;
  11. Ricordare che i lavoratori che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID 2019, possono contattare il num.1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il num. 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso.

Tali misure vanno seguite fino al 01 marzo 2020 e vanno comunicate a tutti i dipendenti a voce e per iscritto, appendendo appositi comunicati nei luoghi di lavoro. Al di là dei casi concreti, i datori di lavoro sono tenuti a rivedere e integrare il Documento di Valutazione dei Rischi, alla luce della presenza del nuovo rischio biologico collegato al virus, sia per affrontare il nuovo pericolo biologico, sia per fornire ai lavoratori tutti gli strumenti di tutela laddove necessario. Si fa presente che è possibile ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n.6 del 23.02.2020, applicare, dove se ne presenta la necessità e ricorrendone le condizioni di fattibilità le modalità di lavoro agile.

Le imprese che hanno sede nel territorio di Vo Euganeo devono sospendere la loro attività, fino a nuove istruzioni, secondo l’Ordinanza del Sindaco n.2 del 22.02.2020.

 

In base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.0.2020, del D.L. 23.0.2020 nr.6 all’ordinanza nr. 1 del 23.2.2020 del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Veneto sono state adottate misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in oggetto. Quindi sin dà stamane è possibile che i datori di lavoro incontrino situazioni “non ordinarie” di gestione dei loro dipendenti. Di seguito una serie di prime indicazioni che sarà nostra cura mantenere aggiornate in base all’evolversi dell’emergenza che ad oggi fissata per l’intero Veneto fino al 1 marzo 2020 compreso.

In particolare:

  1. ove l’attività economica svolta dal datore di lavoro sia sospesa per ordine dell’autorità pubblica, ad oggi solo le imprese del Comune di Vò Euganeo (ordinanza del Sindaco del Comune di Vò Euganeo nr. 2 del 22.2.2020) per la corretta gestione delle assenze e la relativa esposizione sul Libro Unico del lavoro bisogna tener presente che si tratta di assenze non imputabili al datore di lavoro. Tali datori di lavoro potranno utilizzare gli ammortizzatori sociali previsti per la loro natura giuridica (artigiana, industria, terziario, ecc..) e per il loro inquadramento INPS e quindi ad esempio FSBA, cassa integrazione guadagni ordinaria, FIS. Qui risulta fondamentale la rapidità nell’apertura della procedura sindacale di modo da poter coprire con l’ammortamento sociale di settore la porzione temporale più ampia, i periodi precedenti potranno essere imputati quali assenze a titolo di ferie, permessi, rol, ecc.;
  2. nel caso di un lavoratore che risiede in uno dei comuni posti in isolamento, l’assenza è giustificata, ma qualora non sia riscontrabile dal medico alcun sintomo influenzale, lo stesso non potrà essere posto in malattia con conseguente problematica gestionale. In questi casi potrà essere opportuno fruire di ferie o permessi oppure, laddove possibile, organizzare l’attività con il lavoro agile (smart working) utilizzando le facilitazioni offerte dallo specifico accordo interconfederale Veneto per il settore artigiano che abbiamo siglato in data 20 dicembre 2019;
  3. imprese con sede in zone non destinatarie di provvedimenti di emergenza qualora a seguito delle restrizioni formali in essere in tutto il Veneto vi sia calo o mancanza di lavoro, si pensi al caso di servizio di trasporto scolastico e/o di servizio per gite scolastiche o ad altri caso di calo di lavoro comunque riferibili all’emergenza sanitaria in essere, si potrà farvi fronte con utilizzo degli ammortizzatori sociale di settore esigibili dal datore di lavoro (es. FSBA, CIGO, FIS);
  4. lavoratore non residente in zone destinatarie di provvedimenti o non dipendente di azienda che ha sede nelle medesime zone che decida volontariamente di non andare al lavoro: in questo caso non matura alcun diritto alla retribuzione, l’assenza è da ritenersi ingiustificata e in tal caso va gestita la procedura di legge in merito alle contestazioni disciplinari di cui all’art. 7 della l. 300/1970 e di quanto prevede la contrattazione collettiva applicata;
  5. rapporti di apprendistato duale (artt. 43 e 45 del D.gs. 81/2015) fino a vigenza dell’emergenza stante la sospensione nell’intero Veneto delle attività scolastiche gli studenti non devono svolgere attività a favore dei loro datori di lavoro (sia ore di formazione interna che ore di lavoro) ove, queste ore fossero state calendarizzate nel periodo emergenziale l’assenza si riterrà giustificata ma non produrrà l’obbligo retributivo non venendo realizzata, sarà cura delle parti, scuola e impresa, accordarsi per recuperarle in toto o in parte ove possibile;
  6. PCTO (ex alternanza scuola lavoro) e stages scolastici in genere con studenti fino a vigenza dell’emergenza stante la sospensione nell’intero Veneto delle attività scolastiche gli studenti non devono svolgere le attività formative presso le imprese, se ne ricorreranno le condizioni l’attività sarà riprogrammata tra le parti terminato il periodo emergenziale;
  7. si segnala che durante il periodo emergenziale vengono sospese le attività formative esterne o interne all’azienda finanziate dal sistema pubblico (es. formazione esterna in costanza di rapporti di apprendistato professionalizzante, attività formativa o assimilabile collegate al progetto Garanzia Giovani), dalla nostra bilateralità (es. corsi sicurezza COBIS/EBAV/Edilcassa/CPR) o altro ancora (es. corsi con risorse Fondi Interprofessionali);
  8. per gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008) si fa rinvio alla nostra circolare prot. N. 123 del 24 febbraio 2020.

Segnaliamo a conclusione che il Governo per il tramite del Ministro del Lavoro Catalfo ha annunciato la possibile emanazione di un decreto specifico destinato ai datori di lavoro coinvolti dall’emergenza sanitaria in oggetto che potrebbe aprire novità in materia di potenziamento degli strumenti per far fronte alla mancanza o impossibilità di adibire al lavoro con specifico riferimento alle imprese come quelle del terziario fino a 5 dipendenti che a differenza di quelle artigiane o industriali non sono coperte da uno specifico ammortizzatore sociale.