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OBBLIGO INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI

Come noto, la memorizzazione elettronica e l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi decorre dall’1.7.2019 ovvero dall’1.1.2020 in base all’ammontare del volume d’affari (superiore o meno a € 400.000).

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

    • per volume d’affari si deve intendere quello complessivamente conseguito dal contribuente e quindi, in caso di più attività, va fatto riferimento al volume d’affari derivante da tutte le attività esercitate, a prescindere dalla modalità di certificazione delle cessioni / prestazioni effettuate, a prescindere dal fatto che le cessioni / prestazioni effettuate siano certificate da scontrino / ricevuta / fattura;
    • va fatto riferimento al volume d’affari 2018 (mod. IVA 2019),
    • il volume d’affari a cui fare riferimento non è ragguagliabile ad anno per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2018 (Risoluzione ministeriale n. 47/E, maggio 2019).

    Conseguentemente, i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019 rientrano automaticamente tra i soggetti obbligati all’invio telematico dal 2020.

    Come noto, con l’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 è stata introdotta, dall’1.1.2017, a favore dei commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, la possibilità (per opzione) di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi. Le modalità attuative di tale adempimento sono state definite dalla stessa Agenzia con il Provvedimento 28.10.2016 a seguito delle modifiche apportate al citato art. 2 ad opera dell’art. 17, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”:

    • a decorrere dall’1.1.2020 scatta l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui al citato art. 22;
    • la decorrenza di tale obbligo è anticipata all’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000.

    I soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019 sono automaticamente esclusi dall’obbligo in esame per il 2019, ferma restando la possibilità di poter procedere con la memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi su base volontaria.

    L’08 Aprile scorso Confartigianato unitamente a R.E TE. Imprese Italia in una lettera al Vice Ministro On.le Massimo Garvaglia richiedeva che l’avvio dell’obbligo decorra, per tutti gli operatori e indipendentemente dal volume di affari, dal 1° gennaio 2020. Inoltre si auspicava che tra i soggetti esonerati venissero esclusi anche i contribuenti in regime forfetario e i soggetti operanti presso il domicilio del cliente. È stata richiesta anche una riduzione delle sanzioni in fase di avvio del nuovo obbligo, al pari di quanto già avvenuto in fase di attivazione della fatturazione elettronica.

    Con il Decreto ministeriale n. 47/E dell’10 maggio 2019 pubblicato nella G.U. n. 115 del 18 maggio 2019 sono state determinate le seguenti disposizioni riguardo agli esoneri:

    1.OPERAZIONI ESONERATE DALL’OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

    L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica:

    a)   alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione fiscale. Si tratta delle operazioni:

    ·         ad oggi esonerate dall’obbligo di emissione dello scontrino fiscale e ricevute fiscale ai sensi dell’articolo 2 DPR 696/97;

    ·         dei servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione di un contratto di concessione stipulato con il Ministero Infrastrutture e trasporti, dei servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento (D.M. 13/2/2015);

    ·         delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione (D.M. 27/10/2015).

    Tali soggetti continuano ad essere esonerati anche dall’obbligo di rilascio di scontrino e ricevuta fiscale.

    b)   Alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi dalle biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale.

    c)    Alle operazioni effettuate a bordo di una nave, aereo o treno nel corso di un trasporto internazionale (ad esempio, cessioni a bordo di navi nel corso di crociere internazionali). Tali soggetti continuano a rilasciare scontrino o ricevuta fiscale.

     

    L’esonero dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi si applica, fino al 31 dicembre 2019 (e, quindi, a prescindere dal volume di affari del soggetto che le pone in essere), anche alle operazioni collegate e connesse a quelle sopraelencate alle lettere a) e b), nonché alle operazioni di commercio al dettaglio che siano effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) o b) o, eventualmente, rispetto ad operazioni soggette a fatturazione.

    La marginalità è quantificata nella misura dell’1%: ciò significa che, laddove i ricavi o compensi derivanti da tali operazioni al dettaglio non siano superiori all’1% del volume d’affari realizzato nel periodo d’imposta 2018, i relativi corrispettivi potranno non essere oggetto di invio telematico. Tali soggetti continuano a rilasciare, per tali operazioni, scontrino o ricevuta fiscale. Tale esonero è valido fino al 31 dicembre 2019, con la conseguenza che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica decorrerà dal 1° gennaio 2020.

    La disposizione è quindi finalizzata ad evitare l’anticipazione dell’adempimento al 1° luglio 2019 per quei soggetti che effettuano operazioni da documentare con scontrino o ricevuta fiscale in misura marginale rispetto a quelle esonerate da certificazione o soggette a fatturazione.

    I soggetti che effettuano le operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, sia a regime che in via temporanea, continuano ad annotare le stesse nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 DPR 633/72. Resta ferma la facoltà di scegliere, comunque, per le suddette operazioni esonerate, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si ribadisce che le ipotesi di esonero fin qui richiamate sono disposte in via temporanea, come previsto dall’articolo 3 del decreto: l’obiettivo ultimo perseguito dal Legislatore è quello di garantire che le operazioni al dettaglio siano certificate con modalità digitali e uniformi (pur prevedendo un superamento graduale degli strumenti attualmente in uso). Con successivi decreti ministeriali saranno individuati i termini a partire dai quali tali esoneri verranno meno.

     

    2. OPERAZIONI “MARGINALI” EFFETTUATE DAI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DIVERSE DALLA CESSIONE DI BENZINA O GASOLIO

    L’articolo 2 del decreto in oggetto stabilisce che per le cessioni di benzina o di gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici resta ferma la disciplina settoriale prevista dall’articolo 2, comma 1-bis e 2 del D.Lgs. 127/2015, ad esse specificamente dedicata e già in vigore.

    Al riguardo, si ricorda che a fronte dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi prevista per tale tipologia di cessione dal 1° luglio 2018 (ai sensi del citato art. 2, c. 1-bis, D.Lgs. 127/2015), il provvedimento direttoriale 28 maggio 2018 (prot. 106701) ha stabilito una certa gradualità dell’obbligo, con una decorrenza espressamente determinata (o ancora da determinare) con specifici provvedimenti e comunque con un termine ultimo di avvio dell’obbligo fissato al 1° gennaio 2020.

    Ad oggi, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per la cessione di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore:

    • è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2018, se effettuata da soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e scarico delle quantità di carburanti (punto 2.1 provvedimento 28 maggio 2018);
    • diventerà obbligatoria alla data che sarà individuata da altri provvedimenti ancora da emanare in relazione ad ulteriori tipologie di soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di carburanti.

    Il decreto ministeriale in oggetto, all’articolo 2, comma 2, si occupa del caso in cui il distributore di carburante effettua anche operazioni diverse dalla cessione di benzina o gasolio usati come carburanti per motori. Se tali attività “diverse” sono marginali, continuano ad essere documentate con ricevuta o scontrino fiscale fino al 31 dicembre 2019. Tali operazioni sono definite “marginali” se i relativi ricavi o compensi non superano l’1% del volume di affari del 2018. Rimane la facoltà (prevista dal comma 3) per l’esercente l’impianto di distribuzione di carburante di scegliere comunque di effettuare la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi.

     

    3.REGISTRATORI DI CASSA E PUNTI VENDITA

    L’Agenzia precisa che:
    1. è possibile una sostituzione graduale dei registratori di cassa con i Registratori Telematici (RT) con le seguenti cautele:

    ·         per i soggetti tenuti all’adempimento dal 1° luglio 2019 (o dal 1° gennaio 2020), i RT possono essere censiti (cioè, in grado di sigillare i files da trasmettere) ed attivati (cioè, associati alla Partita IVA dell’esercente) gradualmente fino al 30 giugno 2019 (o fino al 31 dicembre 2019) ed essere utilizzati fino a tali date come registratori di cassa (quindi, con emissione di scontrini fiscali/ricevute fiscali/fatture a richiesta del cliente);

    ·         devono essere “messi in servizio” (cioè, idonei a trasmettere) dal 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020). 2)

    2. Nel caso di soggetti con più punti vendita, il momento in cui i RT sono censiti ed attivati può essere diverso e variare presso ciascuna unità locale in cui si svolge l’attività. Le modalità di certificazione delle operazioni rimangono le medesime già in essere (come detto al punto 1) per mutare unitariamente dal 1° luglio 2019 (per i soggetti con VA superiore a 400.000 euro) o dal 1° gennaio 2020 quando gli apparecchi sono “messi in servizio” per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

    3. Su base volontaria, è possibile anticipare la “messa in servizio” dei RT ad una data anteriore al 1° luglio 2019 o 1° gennaio 2020, a condizione che la medesima modalità di certificazione (tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi) sia posta in essere per tutti i punti vendita. In sostanza, non è possibile certificare i corrispettivi giornalieri in forma promiscua (con RT che memorizza e trasmette in un punto vendita, con ricevuta/scontrino fiscale in un altro punto vendita per il medesimo soggetto).

    In ogni caso, anche qualora la messa in servizio dei RT sia unitariamente anteriore al 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020), rimane l’obbligo di registrazione dei corrispettivi ex art. 24 DPR 633/72 fino al 30 giugno 2019 (o fino al 31 dicembre 2019). In sostanza, la possibilità di non registrare i corrispettivi è collegata esclusivamente all’avvio obbligatorio della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.