News

GLI INDICATORI DI AFFIDABILITA’ FISCALE ISA

La Commissione degli Esperti Studi di Settore ha approvato, nella riunione del 6 dicembre 2018, 82 Indicatori sintetici di affidabilità fiscale, riguardanti circa 2.300.000 soggetti, introdotti dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. e 23 ISA semplificati riguardanti 170.000 imprese precedentemente soggette alla disciplina dei Parametri. Unitamente ai 70 ISA, riguardanti circa 1.400.000 di soggetti, approvati lo scorso anno, sono complessivamente 152 gli ISA applicabili per la prima volta sul periodo di imposta 2018, riguardanti ca. 4 milioni di soggetti.

Sono così superati definitivamente gli Studi di settore e i Parametri.

 

Il regime premiale applicabile per il periodo di imposta 2018 e le procedure di “scarico” dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA

1.     IL REGIME PREMIALE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2018

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, 10 maggio 2019, n. 126200/2019 sono stati finalmente resi ufficiali i livelli di affidabilità fiscale cui sono associati i benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Decreto Legge n. 50/2017. Si ricorda nuovamente che il citato comma 11 prevede che in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti specifici benefici. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 126200/2019 disciplina, in via sperimentale, per il periodo d’imposta 2018, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i suddetti benefici. Di seguito i punteggi fissati nel provvedimento citato.

BENEFICI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2018

Punteggio ISA pari almeno a:

 

a)

 

Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione:

– dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui relativi:

  • all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2019
  • e del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020

(le soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2020)

-20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2018

8

 

b)

 

Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia sulla richiesta di rimborso del:

credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2019,

credito IVA infrannuale maturato nei primi tre mesi dell’anno di imposta 2020

per un importo non superiore a 50.000 euro annui (le soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2020)

8

 

c)

 

Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011

9

 

d)

 

Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (analitico-induttivo) di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d. P. R. n. 633 del 1972

8,5

Accolta parzialmente la nostra richiesta

 

e)

 

Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

8

 

f)

 

Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del d. P.R . n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato

9

g)

Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell’articolo 9 – bis del decreto, l’Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a

≤ 6

Accolta nostra richiesta

Nel provvedimento in esame viene precisato che i benefici previsti alle lettere a) e b), con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta (2018), non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo d’imposta (2018), a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette. Inoltre occorre avere riguardo alle compensazioni di crediti IVA di importo comunque superiore a 5.000 euro annui, atteso che fino a questo importo non è richiesto il visto di conformità. In questo caso il punteggio ISA raggiunto è ininfluente.

Nel provvedimento viene precisato che l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro. Pertanto, in caso di punteggio ISA, compreso tra 8 e 10, l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni IVA, per un importo complessivo non superiore a 50.000 euro annui, riguarderà:

Credito IVA annuale maturato 2019

Dichiarazione IVA 2020

30 aprile 2020

Credito IVA infrannuale maturato 1° trimestre 2020

Modello IVA TR 2020

30 aprile 2020

Credito IVA infrannuale maturato 2° trimestre 2020

Modello IVA TR 2020

31 luglio 2020

Credito IVA infrannuale maturato 3° trimestre 2020

Modello IVA TR 2020

31 ottobre 2020

Importo complessivo credito IVA in compensazione senza visto di conformità

≤ 50.000 euro

Per quanto concerne il beneficio riguardante l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultanti dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2019, ovvero, del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro maturati nell’anno, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro. Si evidenzia che nel provvedimento si è tenuto parzialmente conto della richiesta avanzata da Confartigianato, unitamente a R.ETE Imprese Italia, con riguardo al punteggio di 8,5 per accedere al beneficio relativo all’esclusione dagli accertamenti analitici – induttivi di cui alla lett. d) (Confartigianato aveva richiesto che il punteggio fosse almeno pari ad 8) al fine di avvicinare la platea potenzialmente interessata a quella che ha avuto accesso al regime premiale previsto per i soggetti che hanno applicato gli studi di settore per il periodo di imposta 2017: i soggetti ammessi nel 2017 al regime premiale da Studi di settore sono stati circa il 28,5% dell’intera platea. Con riguardo alle strategie di controllo di cui alla lett. g), l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza oltre al livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli Indici terranno conto anche delle informazioni sulle movimentazioni relative ai rapporti finanziari presenti nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria di cui all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del1973. Infine, nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici premiali di cui alla tabella sopra riportata conseguono, con riferimento ad un periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici medesimi se:

·         applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti;

·         il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

Ciò a significare che:

·         nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali;

·         nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compreso il caso in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

I casi possono essere i seguenti:

1)

un soggetto svolge due attività distinte:

-una di lavoro autonomo

-una di impresa

Il soggetto applica, se previsti, due ISA distinti;

accede al regime premiale se il punteggio attribuito ad ognuno di tali indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso

2)

un soggetto svolge un’attività sia sotto forma di lavoro autonomo sia sotto forma di attività di impresa

Il soggetto applica, se previsto, un unico ISA, compilando entrambi i quadri contabili [Quadro F – Dati contabili (impresa) e Quadro G (lavoro autonomo)]);

accede al regime premiale se il punteggio attribuito a ciascuno ISA sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici

3)

un soggetto svolge più attività ma tutte in forma di impresa

Il soggetto compila la sezione – imprese multiattività;

non vi è accesso al regime premiale se i ricavi relativi alle attività non prevalenti superano del 30% l’ammontare totale dei ricavi dichiarati. L’ISA relativo all’attività prevalente va compilato per la sola acquisizione dei dati

 

1.1        Il rafforzamento della collaborazione tra contribuenti e amministrazione finanziaria

Sulla base di quanto previsto al comma 17 dell’articolo 9-bis del DL n. 50/2017, al fine di favorire la corretta applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, i membri della Commissione degli esperti possono presentare all’Agenzia delle entrate, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento (10 maggio 2019) sino alla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre 2019), quesiti aventi carattere generale relativi all’applicazione deli ISA stessi. Ai quesiti posti l’Agenzia delle entrate fornirà risposta, tramite posta elettronica certificata, entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui gli stessi sono ricevuti. I quesiti pervenuti e le risposte fornite saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia stessa, nella sezione relativa agli ISA.

2. MODALITÀ DI RICHIESTA E ACQUISIZIONE DEGLI ULTERIORI DATI NECESSARI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2018

Inoltre con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 30/01/2019 viene disposto che gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità fiscale applicabili per il periodo di imposta 2018, tra cui:

  il Coefficiente Individuale per la stima dei ricavi/compensi;

  il Coefficiente Individuale per la stima del valore aggiunto,

sono acquisiti attraverso la consultazione del “Cassetto fiscale”, all’interno dell’”Area Riservata” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate accessibile agli utenti adibiti al servizio Fisconline o Entratel, ovvero avvalendosi degli intermediari incaricati. Di conseguenza, per l’applicazione del calcolo ISA, si rende necessario attivarsi per l’apertura all’accesso al “Cassetto Fiscale” se non già avvenuto. Il software di compilazione dei modelli ISA non procederà all’individuazione del profilo di affidabilità del singolo soggetto in assenza di tale coefficiente individuale.

Il Coefficiente individuale

Gli ISA prevedono la stima personalizzata per singolo contribuente sulla base dei comportamenti individuali per cogliere le caratteristiche specifiche dei singoli attraverso i coefficienti individuali che variano per soggetto e nel tempo. Detto coefficiente rappresenta pertanto una novità assoluta nelle funzioni di stima dei “Ricavi per addetto” e del “Valore aggiunto per addetto”, e con conseguenti effetti anche sul “Reddito per addetto”, con effetti molto rilevanti nei risultati dei punteggi di valutazione degli indicatori di affidabilità. L’effetto applicativo del coefficiente porterà verosimilmente a risultati diversi rispetto a quelli scaturiti con gli studi di settore: le imprese in costante difficoltà a raggiungere i livelli stimati dei ricavi (per carenze gestionali e/o di efficienza dei fattori produttivi), potranno trarne vantaggio se i valori stimati dagli ISA saranno adattati attraverso il coefficiente individuale a livelli inferiori a quelli risultati con gli studi di settore. Viceversa, talune imprese che per proprie capacità manageriali e gestionali sono sempre stati con gli studi di settore al di sopra dei livelli di stima dei ricavi, potranno trovarsi nella condizione di non essere più “congrui” proprio a causa del coefficiente individuale che alzerà loro il livello di stima attesa. Si ritiene dunque che occorrerà evitare che le imprese, soprattutto quelle che avranno livelli di stima più elevati per effetto del coefficiente individuale, siano penalizzate nelle valutazioni degli ISA laddove, ad esempio, a fronte di un andamento mediamente più elevato rispetto alla media del settore, per un anno si trovino ad avere un calo di efficienza produttiva che non consenta loro di mantenere i livelli degli anni precedenti cui fa riferimento il coefficiente individuale.

Il coefficiente è fornito direttamente dall’Agenzia delle entrate e gli effetti che lo stesso produrrà potranno essere valutati solo a seguito della sua concreta applicazione. Pertanto, qualsiasi valutazione sulla validità del coefficiente è necessariamente rinviata. Va comunque sottolineato che la gestione degli ISA, in relazione al coefficiente individuale e al confronto con banche dati esterne, prevede, un flusso informativo dai contribuenti verso l’Agenzia delle entrate (per la richiesta della fornitura dei citati dati) e viceversa (per la consegna delle informazioni richieste).