LE NOVITÀ DELLA DETRAZIONE DEL 110% DOPO LA CONVERSIONE DEL “DECRETO RILANCIO”
Nell’iter di conversione del c.d. “Decreto Rilancio” sono state apportate molteplici modifiche alla nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente. In particolare si evidenzia che, rispetto a quanto “originariamente” previsto:
− è possibile fruire della detrazione a prescindere dall’uso dell’unità immobiliare (abitazione principale o altro) e la singola persona fisica può beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari, ferma restando la detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
− l’ammontare della spesa massima agevolabile è diverso a seconda della tipologia di immobile oggetto dell’intervento (singola unità, unità in immobili plurifamiliari funzionalmente indipendenti, condominio con più o meno di 8 unità);
− sono esclusi gli interventi su immobili di categoria A1 / A8 e A9;
− è stata rivista la disciplina relativa alla possibilità di optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogodella fruizione diretta della detrazione spettante;
− è sempre richiesta l’asseverazione dei lavori mentre il visto di conformità è richiesto solo in caso di cessione del credito / c.d. “sconto in fattura”.
Nell’iter di conversione del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, sono state apportate molteplici modifiche alla nuova detrazione del 110% introdotta dall’art. 119 del citato Decreto, spettate per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma.
È confermato che la detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 e va ripartita in 5 quote annuali. Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati dagli IACP / soggetti assimilati, il nuovo comma 3-bis del citato art. 119 prevede che la detrazione è applicabile anche alle spese sostenute dall’1.1.2022 al 30.6.2022.
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA
I commi da 1 a 3 del citato art. 119 stabiliscono che le detrazioni previste dall’art. 14, DL n. 63/2013 (che a seconda della tipologia dell’intervento sono pari al 50% – 65% – 70% – 75% – 80% – 85%) si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
O interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali / orizzontali / inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, utilizzando materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo complessivo della spesa che varia in base alla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento, come segue:
O non superiore a € 50.000 per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare, funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi;
O non superiore a € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari;
O non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composto da più di 8 unità immobiliari;
O interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
– impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria:
– a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista da Regolamento UE n. 811/2013;
– a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 in esame, di seguito illustrati;
– impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
– allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. n. 102/2014, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo complessivo della spesa che varia in base alla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento, come segue:
O non superiore a € 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici con al massimo 8 unità immobiliari;
O non superiore a € 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici con più di 8 unità immobiliari.
Possono essere ricomprese anche le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;
O interventi su edifici unifamiliari ovvero su unità immobiliari facenti parte di un edificio
plurifamiliare funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno (ad esempio, c.d. “case a schiera”) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
– impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria:
– a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
– a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 in esame, di seguito illustrati;
– impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
– caldaie a biomassa con prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle di cui al DM 7.11.2017, n. 186, esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE;
– allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. n. 102/2014, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito. É confermato che la detrazione nella misura del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013, nel rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.
Ai fini dell’accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, è confermato che gli interventi sopra elencati:
O devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14 (ad oggi non ancora emanati);
O nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 di seguito illustrati (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo): il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio / unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) ex art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
In sede di conversione è stato inoltre disposto che:
O per gli edifici sottoposti ad almeno un vincolo previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
O nei casi in cui gli interventi sopra citati siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali;
la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica di cui al citato art. 14, anche se non effettuati congiuntamente agli interventi per i quali è prevista la detrazione nella maggior misura del 110%, ferma restando la necessità di soddisfare le prestazioni energetiche richieste per accedere alla detrazione sopra illustrate (rispetto dei requisiti minimi, miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero conseguimento della classe energetica più alta).
Con riferimento alla tipologia di interventi, va infine evidenziato che in sede di conversione sono stati ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli di ristrutturazione che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001, con i quali si conseguono i requisiti minimi in termini energetici necessari per poter fruire della detrazione del 110% sopra elencati. In tal caso i limiti di spesa sono quelli stabiliti dai commi 1 e 2 dell’art. 119 (€ 50.000 / 40.000 / 30.000 / 20.000 / 15.000 in base al tipo di intervento ed edificio).
INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Il comma 4 dell’art. 119 in esame, confermando quanto originariamente disposto, prevede che per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione spettante, prevista nella misura del 50% – 70% – 80% – 75% – 85% a seconda dei casi, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021. In sede di conversione sono stati ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi antisismici di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies, nei limiti di spesa previsti per gli stessi.
Premi assicurazione per rischio di eventi calamitosi unità abitative
È confermato che, nel caso in cui, oltre all’esecuzione degli interventi in esame, il contribuente scelga di:
O cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un’impresa di assicurazione;
O stipulare contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi;
la detrazione IRPEF di cui all’art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR, pari al 19% dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta nella misura del 90%.
Quanto sopra trova applicazione con riferimento agli immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 e non a quelli ubicati nella zona sismica 4 di cui all’OPCM 20.3.2003, n. 3274.
INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 110% SOLO SE CONTESTUALI
È confermato che la detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi espressamente individuati dai sopra commentati commi da 1 a 4, anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente.
In particolare, oltre agli “altri” interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 sopra citati, i commi da 5 a 8 includono nella detrazione del 110% la contestuale installazione di:
O impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
O infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”.
Contestuale installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
I commi da 5 a 7 riconoscono la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR n. 412/93. Per i predetti interventi l’ammontare massimo di spesa agevolabile è pari a € 48.000 e comunque nel limite di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 quote annuali. In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto a € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Tale detrazione è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110% sopra commentati.
La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle stesse condizioni e con i medesimi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
È confermato che in tali casi la detrazione del 110%:
O è subordinata alla cessione in favore del GSE, con le modalità di cui all’art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 387/2003, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo ai sensi dell’art. 42-bis, DL n. 162/2019;
O non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis, DL n. 91/2014.
In sede di conversione è stata introdotta la previsione che con apposito Decreto il MISE individuerà limiti, modalità di utilizzo e valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati con la detrazione del 110% in esame.
Contestuale installazione delle c.d. “colonnine di ricarica”
É confermato che per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione che l’art. 16-ter, DL n. 63/2013 fissa al 50%, è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali.
La detrazione del 110% è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione della c.d. “colonnina di ricarica” sia eseguita congiuntamente ad uno dei citati interventi di riqualificazione energetica con detrazione del 110%
Essendo richiesta tale contestualità, si ritiene che anche in tal caso le spese debbano essere sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.
TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA
L’art. 121, DL n. 34/2020 in esame amplia, apportando alcune modifiche, le fattispecie al ricorrere delle quali è possibile scegliere, in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante, la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ovvero il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura”.
In particolare, in deroga a quanto ordinariamente previsto dall’art. 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dall’art. 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, DL n. 63/2013, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare, alternativamente, per la cessione del corrispondente credito d’imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero per il c.d. “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:
O recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
O efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
O adozione misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
O recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, commi 219 e 220, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;
O installazione impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 sopra illustrati;
O installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013
nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del 110%.
In sede di conversione, con l’introduzione del comma 1-bis, è stato previsto che:
O l’opzione in esame può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori;
O per gli interventi di cui all’art. 119, gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento ed ogni stato di avanzamento lavori deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.
Come sopra accennato la disposizione in esame apporta anche alcune modifiche alla disciplina relativa a tali possibilità. In particolare si evidenzia che, in caso di applicazione del c.d. “sconto in fattura” da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi, quest’ultimo recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta che può essere:
O utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
ovvero
O ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Non si applicano:
O il limite alla compensazione pari a € 700.000 annui di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000, elevato per il 2020 a € 1.000.000 ad opera dell’art. 147, DL n. 34/2020;
O il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da esporre nel quadro RU del mod. REDDITI;
O il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo superiori a € 1.500 di cui all’art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.
L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dal soggetto interessato ovvero tramite un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità (di seguito richiamati), con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento. I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.
L’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni in esame. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo.
ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITÀ
Nell’iter di conversione, l’asseverazione è stata posta come elemento indispensabile sia per poter fruire della detrazione nella misura del 110% sia per poter optare per la cessione del corrispondente credito ovvero per il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura”. Il visto di conformità, invece, come originariamente previsto, è richiesto soltanto nel caso in cui si intenda optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi.
ASSEVERAZIONE
Come sopra accennato, il comma 13 dell’art. 119 in esame è stato riformulato in sede di conversione ed ora dispone che l’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato è richiesta / necessaria:
O sia per il riconoscimento della detrazione nella misura del 110%;
O sia per l’esercizio dell’opzione relativa alla cessione del credito / applicazione del c.d.
“sconto in fattura”.
In particolare:
O per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, ossia interventi di isolamento termico e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale dai quali si consegue risparmio / miglioramento energetico con detrazione del 110%, un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione va trasmessa esclusivamente in via telematica all’ENEA con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM;
O per gli interventi di cui al comma 4, ossia gli interventi di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110%, l’efficacia degli stessi va asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le proprie competenze professionali, iscritto al relativo Ordine / Collegio professionale. É altresì necessario che i predetti professionisti incaricati attestino la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
In merito al rilascio dell’asseverazione, il nuovo comma 13-bis specifica che l’asseverazione:
O va rilasciata alla fine dei lavori ovvero per ogni stato avanzamento lavori (nei casi in cui si fruisce della detrazione / cessione del credito / “sconto in fattura” per stato avanzamento lavori);
O attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione;
O per la certificazione della congruità delle spese, in attesa dell’emanazione dell’apposito Decreto MISE, può fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni / Province autonome ovvero ai listini delle CCIAA ovvero ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di esecuzione degli interventi.
VISTO DI CONFORMITÀ
Il comma 11 del citato art. 119 conferma che il contribuente, per poter esercitate l’opzione per la cessione del credito / “sconto in fattura” a seguito degli interventi sopra elencati per i quali spetta la detrazione del 110%, è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Il visto va rilasciato ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 241/97 da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto al 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso di laurea in giurisprudenza / economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).
Il certificatore è tenuto a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati sopra richiamati.
ATTESTAZIONI / ASSEVERAZIONI INFEDELI
Fermo restando che la non veridicità delle attestazioni / asseverazioni comporta:
O la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione);
O l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato;
in caso di rilascio di attestazioni / asseverazioni infedeli è applicabile la sanzione da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione / asseverazione infedele resa.
Stipula polizza assicurativa
I predetti soggetti sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000. Le spese sostenute per ottenere le attestazioni / asseverazioni nonché il visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110% di cui all’art. 119 in esame.
ULTERIORI MODIFICHE / DISPOSIZIONI
In sede di conversione all’art. 119 in esame sono stati inoltre aggiunti i commi 16, 16-bis e 16-ter.
Il comma 16, con il quale il Legislatore ha rivisto una parte dell’art. 14, DL n. 63/2013, riguardante le detrazioni “ordinarie” per gli interventi di efficienza energetica, non apporta modifiche sostanziali ma comporta solo una diversa distribuzione del medesimo contenuto in più commi dello stesso art. 14.
COMUNITÀ ENERGETICHE DI ENC E CONDOMINI
Con i commi 16-bis e 16-ter è disposto che:
O l’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali ovvero condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all’art. 42-bis, DL n. 162/2019, non costituiscono esercizio di attività commerciale abituale;
O la detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h, TUIR (per interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili), per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato art. 42-bis, si applica fino alla soglia di 200 kW e per una spesa massima di € 96.000;
O per i predetti soggetti la detrazione prevista per le spese di installazione di impianti fotovoltaici è applicabile per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW. La detrazione è riconosciuta per impianti di potenza superiore soltanto in presenza di una configurazione per autoconsumo collettivo ovvero di una comunità energetica.