Per fronteggiare le conseguenze economiche / finanziarie determinate dal protrarsi dell’emergenza COVID-19, sono state introdotte specifiche misure di sostegno per famiglie / lavoratori / imprese.
Tra gli interventi adottati nel DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il Legislatore:
O con l’art. 120, ha introdotto un credito d’imposta in relazione alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure necessarie al contenimento / prevenzione del contagio COVID-19;
O con l’art. 125, ha previsto un ulteriore credito d’imposta riferito alle spese sostenute per:
– la sanificazione dei luoghi di lavoro;
– l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.
Come previsto dall’art. 122, DL n. 34/2020, i soggetti beneficiari dei predetti crediti d’imposta possono optare, nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).
Con la Circolare 10.7.2020, n. 20/E l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo una serie di chiarimenti relativamente ai crediti d’imposta in esame. La stessa Agenzia, con il Provvedimento 10.7.2020, ha approvato l’apposito modello che i beneficiari delle predette agevolazioni devono utilizzare per comunicare le relative spese sostenute / che intendono sostenere in relazione ai predetti crediti d’imposta.
COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE AGEVOLABILI
I beneficiari dei predetti crediti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
O l’ammontare delle spese agevolabili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione;
O l’importo che prevedono di sostenere entro il 31.12.2020.
Tale comunicazione va effettuata:
O utilizzando l’apposito modello denominato “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli
ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”.
Il singolo modello può essere utilizzato per indicare le spese relative sia ad uno solo dei predetti crediti d’imposta sia ad entrambi;
O esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito
Internet dell’Agenzia delle Entrate / mediante i canali telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline):
– direttamente dal contribuente;
– tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottore commercialista / CAF).
SPESE RELATIVE AL CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
Con riferimento al credito d’imposta previsto dal citato art. 120, relativo alle spese sostenute per adeguare gli ambienti di lavoro alle misure necessarie al contenimento / prevenzione del contagio COVID-19, la comunicazione in esame va presentata nel periodo 20.7.2020 – 30.11.2021 (in caso di invio della comunicazione nel 2021 vanno indicate le spese agevolabili sostenute nel 2020).
Nel predetto periodo (20.7.2020 – 30.11.2021) il beneficiario può:
O inviare una nuova comunicazione in sostituzione di quella inviata in precedenza, in quanto l’ultima comunicazione trasmessa validamente sostituisce tutte le precedenti. In particolare, qualora “l’ultima Comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d’imposta di cui al presente provvedimento e la Comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d’imposta, per l’altro credito d’imposta resta valida l’ultima Comunicazione”;
O presentare una rinuncia integrale al credito d’imposta comunicato in precedenza.
Merita evidenziare che, in caso di cessione del credito d’imposta già comunicato, non è possibile inviare una comunicazione sostitutiva / rinuncia.
Nel Provvedimento in esame l’Agenzia specifica che:
O il credito massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle complessive spese agevolabili (come risultanti dall’ultima comunicazione validamente inviata);
O le spese agevolabili non possono superare il limite di € 80.000;
O il credito d’imposta è utilizzabile, “fino all’ammontare massimo fruibile”, in compensazione mediante mod. F24, relativamente alle spese sostenute nel 2020, dal giorno successivo alla ricezione della relativa comunicazione da parte dell’Agenzia e, in ogni caso, nel periodo 1.1.2021 – 31.12.2021.
Sul punto, si evidenzia che, come specificato nelle motivazioni del Provvedimento in esame “in questo modo, oltre a rendere coerente la scadenza di presentazione della comunicazione con il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui dovrà essere indicato il credito fruibile, i beneficiari avranno a disposizione un lasso di tempo molto ampio per effettuare la comunicazione propedeutica all’utilizzo del credito, fermo restando che la fruizione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021”;
O il mod. F24 va presentato, esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). Con una prossima Risoluzione sarà istituito l’apposito codice tributo.
Con riferimento all’utilizzo in compensazione del credito, non operano i limiti di:
O € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);
O € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
CESSIONE DEL CREDITO
Come previsto dalla lett. c) del comma 2 del citato art. 122, i soggetti beneficiari dell’agevolazione in esame possono optare, nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) della stessa ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).
Può essere ceduta esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
La comunicazione della cessione, va effettuata:
O dal soggetto cedente;
O mediante le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
O a decorrere dall’1.10.2020, ovvero dal giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione, se la stessa è stata inviata dopo il 30.9.2020.
Mediante le predette funzionalità rese disponibili dall’Agenzia, il cessionario deve comunicare l’accettazione del credito ceduto.
A seguito della predetta accettazione, il cessionario può:
O utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite mod. F24 “alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto” nel periodo 1.1 – 31.12.2021.
Si rammenta che, come previsto dal comma 3 del citato art. 122, la quota di credito ceduto non utilizzata nel 2021 non può essere:
– utilizzata negli anni successivi;
– richiesta a rimborso;
– ulteriormente ceduta dopo il 31.12.2021;
O cedere ulteriormente il predetto credito ad altri soggetti.
Va evidenziato che:
– l’ulteriore cessione va comunicata esclusivamente dal cedente mediante le predette funzionalità rese disponibili dall’Agenzia nell’area riservata del proprio sito Internet;
– il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta alle stesse condizioni / termini / modalità del cedente.
SPESE RELATIVE AL CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI
Con riferimento al credito d’imposta previsto dal citato art. 125, relativo alle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, la comunicazione va presentata dal 20.7 al 7.9.2020.
In tale periodo (20.7 – 7.9.2020) il beneficiario può:
O inviare una nuova comunicazione in sostituzione di quella inviata in precedenza, in quanto l’ultima comunicazione trasmessa validamente sostituisce tutte le precedenti. In particolare, qualora
“l’ultima Comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d’imposta di cui al presente provvedimento e la Comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d’imposta, per l’altro credito d’imposta resta valida l’ultima Comunicazione”;
O presentare una rinuncia integrale al credito d’imposta comunicato in precedenza.
Nel Provvedimento in esame l’Agenzia specifica che il credito d’imposta:
O fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle complessive spese agevolabili (come risultanti dall’ultima comunicazione validamente inviata);
O non può superare il limite di € 60.000.
Merita evidenziare che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato sulla base della
“percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa … all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento”;
Sul punto, si evidenzia che, come specificato nelle motivazioni del Provvedimento in esame “tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, [ 200 milioni di euro] dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili” (tale soluzione ha evitato di dover considerare la richiesta del bonus in esame quale un “click day”);
O può essere utilizzato dai beneficiari:
– nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel mod. REDDITI 2021;
– in compensazione tramite mod. F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del predetto Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.
In particolare, con riferimento all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
O il mod. F24 va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). Con una prossima Risoluzione sarà istituito l’apposito codice tributo;
O non operano i limiti di:
– € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);
– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
CESSIONE DEL CREDITO
Come previsto dalla lett. d) del comma 2 del citato art. 122, i soggetti beneficiari dell’agevolazione in esame possono optare, nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) della stessa ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).
Può essere ceduta esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
La comunicazione della cessione va effettuata:
O dal soggetto cedente;
O mediante le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
O a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del predetto Provvedimentcon cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.
Mediante le predette funzionalità rese disponibili dall’Agenzia, il cessionario deve comunicare l’accettazione del credito ceduto.
A seguito della predetta accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta:
O in compensazione tramite mod. F24 “alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto” entro il 31.12 dell’anno in cui è stata comunicata la cessione;
O nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta in cui è stata comunicata la cessione;
O cedere ulteriormente il predetto credito ad altri soggetti.
Va evidenziato che:
– l’ulteriore cessione va comunicata esclusivamente dal cedente mediante le predette funzionalità rese disponibili dall’Agenzia nell’area riservata del proprio sito Internet;
– il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta alle stesse condizioni / termini / modalità del cedente.
Si rammenta che, come previsto dal comma 3 del citato art. 122, la quota di credito ceduto non utilizzata entro il predetto termine non può essere:
– utilizzata negli anni successivi;
– richiesta a rimborso;
– ulteriormente ceduta.
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Come sopra accennato, con il Provvedimento 10.7.2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l’apposito modello (con le relative istruzioni) con cui il beneficiario di uno dei predetti crediti d’imposta
deve comunicare l’ammontare delle spese agevolabili.
Il modello, allegato al predetto Provvedimento, richiede le seguenti informazioni.
BENEFICIARIO
Nel riquadro “BENEFICIARIO” va indicato il codice fiscale del beneficiario del credito d’imposta “adeguamento ambienti di lavoro” e/o “sanificazione e acquisto DPI”.
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE
Nel riquadro “RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE” del modello in esame va riportato:
O se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale (ad esempio, amministratore unico della società), inserendo il valore “1” nella casella denominata “Codice carica”;
O se il beneficiario è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore “2” nella casella denominata “Codice carica”.
SPESE PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Nel riquadro “SPESE PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E CREDITOD’IMPOSTA (art. 120 D.L. n. 34/2020)” vanno indicate, negli appositi campi, le seguenti informazioni.
SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DPI
Nel riquadro “SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D’IMPOSTA (art. 125 D.L. n. 34/2020)” vanno indicate, negli appositi campi, le seguenti informazioni.
RINUNCIA
Come sopra accennato il beneficiario può rinunciare al credito comunicato.
In tal caso:
O vanno compilati soltanto i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario / eventuale
rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato);
O la rinuncia:
– riguarda sempre l’intero ammontare del credito d’imposta;
– può essere inviata nello stesso arco temporale in cui è consentito l’invio della comunicazione, ossia:
– 20.7.2020 – 30.11.2021 (credito d’imposta “Adeguamento ambienti di lavoro”);
– 20.7 – 7.9.2020 (credito d’imposta “Sanificazione / acquisto DPI”);
O con la stessa comunicazione:
– è possibile rinunciare ad entrambi i crediti d’imposta;
– non è possibile rinunciare a un credito e comunicare dati relativi all’altro credito (nuova comunicazione / correzione di una precedente comunicazione).