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LE NOVITÀ DEL “DECRETO RILANCIO” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

 

DONAZIONI ANTI SPRECO – Art. 10, comma 2

È confermata, con la sostituzione della lett. d-bis) introdotta dall’art. 71-bis, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, la revisione dell’elenco dei prodotti agevolati di cui all’art. 16, comma 1, Legge n. 166/2016, concernente “la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.

In particolare l’elenco ora prevede i seguenti beni:

O prodotti tessili

O abbigliamento

O mobili

O componenti di arredo

O giocattoli

O materiali per l’edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione

O elettrodomestici ad uso civile e industriale

O televisori / personal computer / tablet / e-reader / altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzabili o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni / vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.

 

IRAP: SALDO 2019 / ACCONTO 2020 – Art. 24

Le disposizioni relative al saldo IRAP 2019 e alla prima rata dell’acconto 2020, non hanno subìto modifiche in sede di conversione.

Si rammenta che l’esonero non opera per i soggetti “già in difficoltà” ai sensi dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020. Va comunque evidenziato che come chiarito dalla Commissione UE con la Comunicazione 29.6.2020, n. 4509 final, l’esonero può essere usufruito dalle micro / piccole imprese “già in difficoltà” al 31.12.2019 purché non soggette a procedure concorsuali di insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio / ristrutturazione.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – Art. 25

Le disposizioni relative al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di imprese / lavoratori autonomi / soggetti titolari di reddito agrario in presenza di una riduzione del fatturato /corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, non hanno subìto modifiche in sede di conversione.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SETTORE RICREATIVO / INTRATTENIMENTO – Art. 25-bis

In sede di conversione, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza COVID-19, a favore delle imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie, è previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di €5 milioni per il 2020, “privilegiando” le imprese che presentano una riduzione del fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019. Le disposizioni attuative del contributo in esame sono demandate al MEF / MISE.

 

CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO DI CAPITALE

È confermato il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l’aumento di capitale delle seguenti società:

O spa;

O sapa;

O srl, anche semplificate;

O società cooperative;

O società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001;

O società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003;

aventi sede legale / amministrativa in Italia.

Sono esclusi dall’agevolazione in esame i soggetti di cui all’art. 162-bis, TUIR (intermediari finanziari

e società di partecipazione) e le società assicurative.

NBL’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere € 2 milioni. La partecipazione “riveniente” dal conferimento va posseduta fino al 31.12.2023.

 

Al fine di beneficiare dell’agevolazione in esame è richiesto che le predette società, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese:

O presentino nel 2019 ricavi ex art. 85, lett. a) e b), TUIR, superiori a € 5 milioni e fino a € 50

milioni;

O abbiano subito, a causa dell’emergenza “COVID-19”, una riduzione complessiva dei ricavi dei mesi

di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 in misura non inferiore al 33%;

O abbiano deliberato ed “eseguito” dal 20.5 ed entro il 31.12.2020 un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato.

La distribuzione di riserve prima del 31.12.2023 da parte della società oggetto del conferimento in esame comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione di quanto detratto, maggiorato degli interessi legali.

Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente / indirettamente la società conferitaria, che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Il credito d’imposta:

O è utilizzabile nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in

quelli successivi fino al competo utilizzo;

O è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a

quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.

A tal fine non operano i limiti di:

– € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000

(aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);

– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1,

comma 53, Legge n. 244/2007;

O non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

O non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex

artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

 

CREDITO D’IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE ECCEDENTI IL PATRIMONIO NETTO

È confermato che alle predette società che rispettano altresì i seguenti requisiti:

O al 31.12.2019 non rientravano nella categoria delle imprese “in difficoltà” ai sensi del Regolamenti

UE n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014;

O presentano una situazione di regolarità contributiva e fiscale;

O sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro,

della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

O non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato

in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione UE;

O non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 in materia di leggi

antimafia;

O nei confronti degli amministratori / soci / titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva,

negli ultimi 5 anni, per reati commessi in in materia di imposte sui redditi / IVA nei caso in cui sia

stata applicata la pena accessoria di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 7/2000 (interdizione dai

pubblici uffici per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni);

è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle

perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del

30% dell’aumento di capitale.

NB In sede di conversione il beneficio in esame è stato esteso anche alle aziende in concordato

preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva / fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti al 19.5.2020.

 

La distribuzione di riserve prima dell’1.1.2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, maggiorato degli interessi legali.

Il credito d’imposta:

O è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello

di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.

A tal fine non operano i limiti di:

– € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000

(aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);

– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1,

comma 53, Legge n. 244/2007;

O non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

O non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex

artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

NB Il credito d’imposta pari al 20% del conferimento in denaro e quello del 50% delle perdite

sono tra loro cumulabili.

 

FINANZIAMENTI PMI – Art. 26-ter

In sede di conversione sono state estese le misure di sostegno finanziario previste dall’art. 56, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, anche ai finanziamenti di cui all’art. 11, commi 7 e 7-bis, DL n. 174/2012, all’art. 1, comma 367, Legge n. 228/2012 e all’art. 6, commi 2 e 3, DL n. 43/2013 per i soggetti colpiti dal sisma verificatosi nel mese di maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nonché all’art. 11, commi da 3 a 13, DL n. 8/2017 per soggetti colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017.

In particolare il citato art. 56 prevede che:

O per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020,

o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte

fino al 30.9.2020;

O per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino

al 30.9.2020;

O per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

 

BONUS CANONI LOCAZIONE IMMOBILI – Art. 28

È confermato il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo pari al 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione / leasing/ concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento della attività (industriale / commerciale / artigianale / agricola / di interesse turistico / professionale). Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni.

In sede di conversione è stato previsto che per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni il credito in esame (60% della spesa) spetta nella misura del 20%.

NB Per le strutture alberghiere / agrituristiche non opera il predetto limite dei ricavi 2019.

In sede di conversione tale previsione è stata estesa alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator.

 

Merita evidenziare che il bonus spetta anche ai seguenti soggetti:

O enti non commerciali;

O enti del Terzo settore (ETS);

O enti religiosi civilmente riconosciuti.

L’agevolazione in esame:

O è prevista nella misura del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività stessa.

In sede di conversione è stato previsto che per le imprese esercenti attività di commercio al

dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni l’agevolazione spetta nella misura del 10%;

O è commisurata all’importo pagato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo / aprile / maggio, a condizione che il locatario, se esercente attività economica, abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale è commisurata all’importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile / maggio / giugno.

In sede di conversione è stato previsto che la riduzione del fatturato / corrispettivi non è richiesta

ai soggetti che: – hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019;

– a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso hanno il domicilio fiscale / sede operativa nei

Comuni “colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di

dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19”.

NB In sede di conversione è stato altresì previsto che in caso di locazione il conduttore può

cedere il credito d’imposta al locatore, previa accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone;

O è utilizzabile nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, ovvero in compensazione nel mod. F24,

successivamente al pagamento dei canoni;

O non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP salvo nel caso in cui la stessa sia stata ceduta al

locatore da parte del conduttore in luogo del pagamento del canone;

O non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61

e 109, comma 5, TUIR;

Non operano i limiti di:

O € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000

(aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);

O € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1,

comma 53, Legge n. 244/2007.

NB L’ agevolazione non è cumulabile con il c.d. “Bonus negozi e botteghe” di cui all’art. 65, DL

n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, in relazione alle medesime spese.

 

REVISIONE CONCESSIONI SERVIZIO DI RISTORO TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Art. 28-bis

In sede di conversione è stato previsto che in caso di contratti di appalto / concessione:

O che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell’appaltante / concedente;

O aventi ad oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori

automatici presso gli istituti scolastici / Università / uffici e amministrazioni pubblici; in presenza di una riduzione del fatturato, desumibile dai dati dei corrispettivi inviati all’Agenzia delle Entrate, conseguito per i singoli mesi interessati dall’emergenza COVID-19 superiore al 33%, le Amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario di cui all’art. 165, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.

 

FONDO COMPENSAZIONE PAGAMENTI CARTE DI CREDITO / DEBITO – Art. 30-bis

In sede di conversione è stata prevista l’istituzione di un fondo (€ 10 milioni per il 2021), per la

parziale compensazione, nei limiti del predetto importo massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli

esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate

con carte di credito / debito nel periodo 19.7 – 31.12.2020.

Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono demandate al MEF.

DETRAZIONE IRPEF INVESTIMENTI PMI / START-UP INNOVATIVE – Art. 38, commi da 7 a 9

È confermata l’introduzione:

O dell’art. 29-bis, DL n. 179/2012 (start-up innovative);

O del comma 9-ter all’art. 4, DL n. 3/2015 (PMI innovative); che prevedono il riconoscimento di una detrazione IRPEF pari al 50% della somma versata a favore del contribuente che investe nel capitale sociale di una o più PMI / start-up innovative.

 

L’investimento può essere effettuato direttamente / mediante Organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in PMI / start-up innovative.

Va evidenziato che:

O l’agevolazione è riconosciuta:

– con riferimento alle somme investite in PMI / start-up innovative iscritte nell’apposita Sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell’investimento;

– nel rispetto dei limiti individuali fissati per gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE n.1407/2013;

O l’investimento detraibile:

– non può eccedere la somma di € 100.000 per le start-up innovative / € 300.000 per le PMI innovative per ciascun periodo d’imposta;

– deve essere mantenuto per un periodo minimo di 3 anni.

In caso di cessione anticipata (anche parziale) dell’investimento il contribuente, oltre a decadere dal beneficio, è tenuto a restituire quanto detratto maggiorato degli interessi legali.

Con riferimento alla detrazione relativa alle PMI innovative in sede di conversione è stato previsto che:

O la stessa spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all’art. 29, DL n. 179/2012 che

riconosce una detrazione IRPEF del 30% della somma versata dal contribuente nel capitale

sociale della PMI;

O sulla parte di investimento che eccede il limite di € 300.000 è fruibile la detrazione di cui al citato

art. 29 nel rispetto dei limiti individuali fissati per gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE n.

1407/2013.

Le disposizioni attuative delle agevolazioni in esame sono demandate al MISE.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SETTORE TESSILE / MODA – Art. 38-bis

In sede di conversione, al fine di sostenere l’industria del tessile / moda / accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti “made in Italy” di alto contenuto artistico e creativo, è stato previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di € 5 milioni per il 2020.

Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono demandate al MISE.

NB L’efficacia di tale previsione è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

 

SOCIETÀ BENEFIT – Art. 38-ter

In sede di conversione, per sostenere il rafforzamento, nell’intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit di cui all’art. 1, commi 376 e seguenti, Legge n. 208/2015 (che si caratterizzano, nell’esercizio di un’attività economica, anche per il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente), è previsto il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione / trasformazione in società benefit, sostenuti nel periodo 19.7 – 31.12.2020.

NB Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento delle risorse disponibili pari a € 7 milioni.

Il credito d’imposta in esame è riconosciuto:

O nel rispetto dei limiti individuali fissati per gli aiuti “de minimis” di cui ai Regolamenti UE n.

1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014;

O è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 per il 2021.

Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono demandate al MISE / MEF.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO – Art. 38-quater

In sede di conversione è stato previsto che:

O nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23.2.2020 e non ancora approvati, è possibile valutare le voci secondo la prospettiva della continuazione dell’attività ex art. 2423-bis, comma 1, n. 1, C.c “non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio”;

O nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, è possibile valutare le voci secondo la prospettiva della continuazione dell’attività prevista dalla citata disposizione sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23.2.2020.

NB Restano ferme le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi / incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

L’efficacia delle suddette disposizioni “è limitata ai soli fini civilistici”.

 

CONTRIBUTI ACQUISTO AUTOVETTURE NUOVE – Art. 44

In sede di conversione è previsto il riconoscimento di un contributo a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia nel periodo 1.8 – 31.12.2020, anche in leasing, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1:

O con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km avente un prezzo inferiore “a quello previsto dal comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (Finanziaria 2019), ossia a € 50.000 (IVA esclusa);

O con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e avente un prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa).

In particolare:

O per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31.12.2009 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000:

CO2g/km Contributo

0-20 € 2.000

21-60 € 2.000

61-110 € 1.500

O per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000:

CO2g/km Contributo

0-20 € 1.000

21-60 € 1.000

61-110 € 750

 

Restano ferme le disposizioni di cui al citato comma 1031 che prevede il riconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano ed immatricolano in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa). Al sussistere dei nuovi requisiti, i contributi di cui al DL n. 34/2020 in esame e di cui al citato comma 1031 sono cumulabili.

L’acquirente persona fisica che:

O nel periodo 1.7 – 31.12.2020 rottama un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km è tenuto al pagamento del 60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato;

O consegna per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2

comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1:

– intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo / ad un familiare

convivente alla data dell’acquisto; ovvero

– in caso di leasing, intestato da almeno 12 mesi al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo / ad

un familiare;

ha diritto ad un ulteriore incentivo di € 750, da sommare ai 1.500 € già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito d’imposta entro 3 anni per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche / muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Risultano applicabili le previsioni di cui ai commi da 1032 a 1038 della citata Legge n. 145/2018 e pertanto:

O nell’atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione, nonché indicate le misure dello sconto praticato e del contributo;

O entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo, il venditore, pena il mancato riconoscimento del contributo, deve avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell’automobilista. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione;

O il contributo in esame è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale;

O le imprese costruttrici / importatrici del veicolo nuovo:

– rimborsano al venditore l’importo del contributo;

– recuperano tale importo quale credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione

nel mod. F24. Non operano i limiti di:

– € 1.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;

– € 250.000 annui per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;

– conservano copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello della fattura di vendita, che deve essere trasmessa dal venditore.

 

CONTRIBUTI ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI / IBRIDI – Art. 44-bis

In sede di conversione, con la modifica del comma 1057 dell’art. 1, Legge n. 145/2018 (Finanziaria

2019) è previsto, a favore dei soggetti che nel 2020 acquistano (anche in leasing) ed immatricolano

in Italia un veicolo elettrico / ibrido nuovo di fabbrica, delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e,

L6e e L7e, il riconoscimento di un contributo pari:

O al 30% del prezzo d’acquisto fino ad un massimo di € 3.000;

O al 40% del prezzo d’acquisto fino ad un massimo di € 4.000 qualora sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria di cui il soggetto / familiare convivente sia proprietario / intestatario da almeno 12 mesi.

Il contributo in esame è riconosciuto fino a 500 veicoli acquistati nel 2020 e intestati allo stesso soggetto (in caso di società fra le quali sussiste un rapporto di controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c., ossia società in cui un’altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, il limite è riferito al numero complessivo di veicoli acquistati).

 

CREDITO D’IMPOSTA RIMANENZE SETTORE TESSILE – Art. 48-bis

In sede di conversione, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, è stato previsto per il 2020 il riconoscimento di un contributo, nella forma di credito d’imposta, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

Il credito d’imposta è riconosciuto:

O nella misura del 30% delle rimanenze finali di cui all’art. 92, comma 1, TUIR eccedente la media

delle stesse dei 3 periodi d’imposta precedenti al 2020;

O fino all’esaurimento dell’importo massimo di € 45 milioni, che costituisce limite di spesa.

NB Il metodo ed i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo

d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei 3 periodi d’imposta considerati ai fini della media.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 nel 2021.

Le disposizioni attuative dell’agevolazione sono demandate al MISE / MEF.

Le disposizioni in esame sono applicabili nel rispetto dei limiti / condizioni previsti dalla Commissione

UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di Collegio sindacale devono richiedere una certificazione della consistenza delle rimanenze, rilasciata da un Revisore legale dei conti /società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro tenuto dal MEF.

 

MAXI AMMORTAMENTO – Art. 50

Relativamente al c.d. “maxi ammortamento”, ossia alla possibilità, a favore delle imprese/ lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing, è confermata la proroga dal 30.6 al 31.12.2020 del termine per la consegna dei beni per i quali entro il 31.12.2019 è stato accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

OBBLIGO NOMINA ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE – Art. 51-bis

Con la modifica dell’art. 379, comma 3, D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa) in sede di conversione è stato previsto il differimento alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 (in precedenza 2019) dell’obbligo da parte delle srl / società cooperative costituite al 16.3.2019 di:

O nominare l’organo di controllo / revisore;

O uniformare (se necessario) l’atto costitutivo / statuto.

 

IMPORTAZIONE MASCHERINE CHIRURGICHE / DPI – Art. 66-bis

In sede di conversione, in deroga alle disposizioni vigenti, è stata prevista l’individuazione di criteri semplificati di validazione per l’importazione / commercializzazione di mascherine chirurgiche e DPI “che assicurino l’efficacia protettiva idonea all’utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza” COVID-19.

Entro il 29.7.2020 (10 giorni dell’entrata in vigore della legge di conversione) le Regioni devono definire le modalità di presentazione delle domande di validazione e individuare le strutturecompetenti a tal fine.

 

INDENNITÀ – Artt. 75, 78, 84, 86 e 98

Le disposizioni relative alle indennità e alla relativa cumulabilità riconosciute a favore di:

O professionisti / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS;

O artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri iscritti alle rispettive Gestioni

previdenziali, compresi agenti / rappresentanti di commercio;

O lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

O lavoratori del settore agricolo;

O lavoratori stagionali / intermittenti / autonomi occasionali / venditori porta a porta;

O lavoratori dello spettacolo (art. 38);

O lavoratori dipendenti / autonomi che hanno cessato, ridotto, sospeso l’attività / rapporto di

lavoro, utilizzando il c.d. “Fondo per il reddito di ultima istanza”;

O collaboratori sportivi;

esaminate nell’Informativa SEAC 22.5.2020, n. 153 non sono state modificate in sede di conversione.

 

SCADENZA DURC E SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – Art. 81

In base all’art. 103, comma 2, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” i documenti di regolarità contributiva (DURC) con scadenza nel periodo 31.1.2020 – 31.7.2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

In sede di conversione è stata soppressa l’eccezione che prevedeva per i documenti di regolarità contributiva (DURC) con scadenza nel periodo 31.1.2020 – 15.4.2020 la validità fino al 15.6.2020.

 

CREDITI D’IMPOSTA SANIFICAZIONE / ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO / ACQUISTO

DPI – Artt. 95, 120 e 125

Sono confermate le disposizioni relative:

O alla promozione da parte dell’INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane / agricole / agrituristiche, nonché le imprese sociali

attraverso l’acquisto di:

– apparecchiature / attrezzature per isolamento / distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli

utenti esterni / addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione;

– dispositivi elettronici / sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

– dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;

– sistemi / strumenti di controllo dell’accesso nei luoghi di lavoro / DPI;

O al riconoscimento di un credito d’imposta pari all’60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro).

È inoltre confermata l’abrogazione delle agevolazioni di cui agli artt. 65, DL n. 18/2020 e 30, DL n. 23/2020 e il contestuale riconoscimento a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) di un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:

O la sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;

O l’acquisto di DPI / altri dispositivi atti per garantire la salute di lavoratori / utenti. In sede di conversione (Informativa SEAC 22.7.2020, n. 217):

– è stato esteso il riconoscimento del credito alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere

non imprenditoriale;

– è stata disposta la non rilevanza anche ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

 

CONTRIBUTO PER L’EDUCAZIONE MUSICALE – Art. 105-ter

In sede di conversione è stato previsto, per il 2020, a favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario / corrente ex art. 9, DPCM n. 159/2013 non superiore a € 30.000 il riconoscimento di un contributo fino a € 200 per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di 16 anni già iscritti al 23.2.2020 a scuole di musica nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una Pubblica amministrazione.

Il contributo:

O può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare;

O è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario / postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

 

RIDUZIONE ALIQUOTE TARIFFE ENTI TERRITORIALI – Art. 118-ter

In sede di conversione è stato previsto che gli Enti territoriali possono stabilire, con specifica deliberazione, una riduzione fino al 20% delle aliquote / tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su c/c bancario / postale.

 

NUOVA DETRAZIONE 110% – Art. 119

La disciplina relativa alla nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute, spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma, oggetto in sede di conversione di rilevanti modifiche, è stata esaminata nell’Informativa SEAC 21.7.2020, n. 215. In particolare va evidenziato che, rispetto a quanto “originariamente” previsto:

O è possibile fruire della detrazione a prescindere dall’uso dell’unità immobiliare (abitazione principale o altro) e la singola persona fisica può beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari, ferma restando la detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali;

O l’ammontare della spesa massima agevolabile è diverso a seconda della tipologia di immobile oggetto dell’intervento (singola unità, unità in immobili plurifamiliari funzionalmente indipendenti, condominio con più o meno di 8 unità);

O sono esclusi gli interventi su immobili di categoria A1 / A8 e A9;

O è sempre richiesta l’asseverazione dei lavori mentre il visto di conformità è richiesto solo in caso di cessione del credito / c.d. “sconto in fattura”.

 

TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA – Art. 121

Le disposizioni relative alla possibilità, per il beneficiario della detrazione, di optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante per le spese sostenute relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio / efficienza energetica / adozione di misure antisismiche ecc. in sede di conversione hanno subìto alcune modifiche.

 

CESSIONE CREDITI D’IMPOSTA EMERGENZA COVID-19 – Art. 122

È confermato che, nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, i beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la relativa cessione (anche parziale) ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

In sede di conversione è stato previsto che la cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore / concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

La cessione, oltre ai crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, ex art. 120 del Decreto in esame e per la sanificazione / acquisto dispositivi di protezione DPI, ex art. 125 del Decreto in esame, riguarda i seguenti bonus:

O c.d. “Bonus negozi e botteghe”, ex art. 65, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”;

O credito d’imposta canoni di locazione di immobili, ex art. 28 del Decreto in esame.

Va evidenziato che:

O il cessionario utilizza il credito ceduto:

– anche in compensazione nel mod. F24;

– con le medesime modalità previste per il cedente;

O la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere:

– utilizzata negli anni successivi;

– richiesta a rimborso;

Non operano i limiti di:

O € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000

(aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);

O € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

 

STERILIZZAZIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA – Art. 123

È confermato dal 2021 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (di fatto sono state soppresse le clausole di salvaguardia che prevedevano l’aumento delle aliquote IVA).

 

TRATTAMENTO IVA CESSIONI BENI CONTENIMENTO COVID-19 – Art. 124

È confermata l’aggiunta del n. 1-ter.1 alla Tabella A, parte II-bis, DPR n. 633/72 che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% alle cessioni dei seguenti beni:

“ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.

Al fine di contenere l’emergenza epidemiologica COVID-19 è previsto che le cessioni dei suddetti beni effettuate entro il 31.12.2020 sono esenti IVA con diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti ai sensi dell’art. 19, DPR n. 633/72.

 

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI – Artt. 126 e 127

Le disposizioni relative alla proroga al 16.9.2020 della ripresa dei termini di versamento tributari e contributivi la cui sospensione è stata disposta dal DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” nonchè dal DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità non hanno subito modifiche in sede di conversione.

 

“BONUS RENZI” 80 € – Art. 128

È confermato il riconoscimento:

O del credito pari a € 80 di cui all’art. 13, comma 1-bis, TUIR (c.d. “Bonus Renzi”) spettante fino al 30.6.2020;

O del trattamento integrativo pari a € 100 di cui all’art. 1, DL n. 3/2020 spettante dall’1.7.2020 ai lavoratori dipendenti in possesso degli specifici requisiti; anche in caso di incapienza dovuta al minor reddito di lavoro dipendente 2020 per effetto dell’emergenza COVID-19.

NB Il datore di lavoro riconosce al dipendente i predetti benefici assumendo la retribuzione contrattuale spettante in assenza dell’emergenza COVID-19 (anziché le somme percepite in base alle misure di sostegno ex artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”).

Il bonus non percepito nel periodo in cui il dipendente ha beneficiato delle citate misure di sostegno al lavoro (artt. da 19 a 22, DL n. 18/2020) è corrisposto dal datore di lavoro “a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio”.

 

IVAFE E SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE – Art. 134

A seguito dell’estensione dell’applicazione dell’IVAFE ai soggetti diverse dalle persone fisiche (enti non commerciali e società semplici / equiparate) ad opera della Finanziaria 2020, con la modifica dell’art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, è confermata:

O a € 100 l’imposta per i c/c e libretti di risparmio;

O a € 14.000 la misura massima dell’imposta dovuta.

 

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA COOP AGRICOLE – Art. 136-bis

In sede di conversione è riconosciuta alle cooperative agricole e loro consorzi in possesso delle clausole mutualistiche ex art. 2514, C.c., la possibilità di rivalutare i beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. immobili “merce”), fino a concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell’art. 84, TUIR.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al

31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

L’imposta sostitutiva (12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili) non è dovuta nel limite del 70% del relativo ammontare.

 

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Art. 137

È confermata la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

O terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

O partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; alla data dell’1.7.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

In sede di conversione è stato fissato al 15.11.2020 (in precedenza 30.9) il termine entro il quale

provvedere:

O alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;

O al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’11% rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

 

ALIQUOTE E TARIFFE IMU / TARI – Art. 138

È confermata l’abrogazione:

O del comma 683-bis dell’art. 1, Legge n. 147/2013 (relativo al termine del 30.4.2020 previsto per l’approvazione delle tariffe / regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva da parte dei Comuni);

O del comma 4 dell’art. 107, DL n. 18/2020 (che prevede il differimento al 30.6.2020 del predetto termine di cui al citato comma 683-bis);

O del comma 779 dell’art. 1, Legge n. 160/2019 (che dispone, per il 2020, che i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, ma comunque entro il 30.6.2020); con la conseguenza che sono stati allineati i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materiadi TARI / IMU con il termine relativo al bilancio di previsione (31.7.2020).

 

DIFFERIMENTO ATTIVAZIONE REGISTRATORE TELEMATICO – Art. 140

È confermata la modifica dell’art. 2, comma 6-ter, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto della quale i soggetti obbligati a memorizzare / trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1.1.2020 (tramite un registratore telematico), possono effettuare la trasmissione dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (anziché entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione) fino al 31.12.2020, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

A seguito della nuova disposizione fino al 31.12.2020 è possibile continuare ad emettere scontrino fiscale tramite il registratore di cassa in uso / ricevuta fiscale cartacea, utilizzando le apposite funzioni disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate per l’invio dei corrispettivi giornalieri.

 

SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO DEI DATI AL STS

È confermata la modifica del comma 6-quater del citato art. 2 per effetto della quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata potranno adempiere all’invio telematico dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate effettuando solo l’invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS mediante RT (o sistemi con medesime caratteristiche di inalterabilità e sicurezza dei dati) dall’1.1.2021 (anziché dall’1.7.2020).

 

PROROGA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – Art. 141

È confermata la proroga dall’1.7.2020 all’1.1.2021 della lotteria degli scontrini.

 

BOZZE PRECOMPILATE IVA – Art. 142

È confermata la modifica dell’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto della quale è prorogato, con riferimento alle operazioni IVA effettuate dall’1.1.2021 (in precedenza 1.7.2020), l’avvio sperimentale da parte dell’Agenzia delle Entrate della predisposizione delle bozze dei registri IVA / LIPE / mod. IVA.

 

PROROGA PROCEDURA AUTOMATIZZATA LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO – Art. 143

In base all’art. 12-novies, DL n. 34/2019 per il calcolo dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti di cui all’art. 6, comma 2, DM 17.6.2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate allo SdI, l’Agenzia delle Entrate integra le fatture non recanti l’assolvimento dell’imposta di bollo mediante procedure automatizzate.

Con la modifica del citato art. 12-novies è confermato che la suddetta disposizione è applicabile alle fatture inviate al SdI dall’1.1.2021, in luogo delle fatture inviate dall’1.1.2020.

 

VERSAMENTI CONTROLLO AUTOMATIZZATO / FORMALE DICHIARAZIONI – Art. 144

Le disposizioni relative ai versamenti (anche rateali) delle somme riferite alle comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari, ai sensi degli artt. 2, 3 e 3-bis, D.Lgs. n. 462/97, collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 esaminate nell’Informativa SEAC 21.5.2020, n. 152 non hanno subito modifiche in sede di conversione.

 

SOSPENSIONE COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI A RUOLO – Art. 145

È confermato che, per il 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non è applicabile la compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto ruolo di cui all’art. 28-ter, DPR n. 602/73. 

 

AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE IL MOD. F24 – Art. 147

È confermato, per il 2020, l’aumento da € 700.000 a € 1 milione del limite annuo dei crediti d’imposta / contributi compensabili mediante mod. F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ISA – Art. 148

Per il 2020 e 2021, al fine di:

O considerare gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati causati dall’emergenza “coronavirus”,

O prevedere ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli ISA;

è confermata l’introduzione, senza aggravi dichiarativi per i contribuenti, di misure volte ad adeguare la normativa ISA, attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. In particolare è prevista:

O la definizione (da parte di SOSE) di specifiche metodologie per l’applicazione degli Indici, basate su analisi ed elaborazioni utilizzando direttamente le banche dati già a disposizione;

O l’individuazione di ulteriori dati / informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale;

E altresì confermato il differimento dei termini:

O di approvazione degli ISA al 31.3 (anziché 31.12 del periodo d’imposta per il quale sono applicati);

O di integrazione degli ISA al 30.4 (anziché 28.2); dell’anno successivo a quello di applicazione.

 

DEFINIZIONE STRATEGIE DI CONTROLLO

Il comma 14 dell’art. 9-bis, DL n. 50/2017 dispone che:

“l’Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria”.

A seguito delle difficoltà correlate al primo periodo di applicazione degli ISA (2018) e degli effetti sull’economia e sui mercati dell’emergenza “coronavirus”, il comma 2 dell’art. 148, DL n. 34/2020, dispone che nella definizione delle strategie di controllo basate sull’analisi di rischio evasione di cui al citato comma 14, l’Ufficio:

O per il 2018 tiene conto anche del livello di affidabilità derivante dall’applicazione degli Indici per il successivo periodo d’imposta (2019). In altre parole l’Ufficio nel definire le strategie di controllo del 2018 terrà conto anche dei risultati ISA relativi al 2019;

O per il 2020, tiene conto anche del livello di affidabilità “più elevato” derivante dall’applicazione degli ISA relativi al 2018 e 2019.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, ECC.

Art. 149

Le disposizioni relative:

O alla proroga al 16.9.2020 dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 9.3- 31.5.2020 dovute a seguito degli atti di accertamento con adesione / conciliazione, ecc;

O alla sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 9.3 -31.5.2020 relativa alle somme rateizzate dovute per le definizioni agevolate di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019” (definizione agevolata dei PVC, ecc.);non hanno subito modifiche in sede di

conversione.

 

TEMPORANEA INAPPLICABILITÀ SOSPENSIONE PAGAMENTI P.A. – Art. 153

È confermato che nel periodo di sospensione 8.3 – 31.8.2020 (21.2 – 31.8.2020 per i Comuni della zona rossa di prima istituzione) individuato dall’art. 68, comma 1 e 2-bis, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” non si applicano le disposizioni dell’art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base alle quali le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

Le verifiche già effettuate, anche in data antecedente al suddetto periodo di sospensione, per le quali l’Agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento ai sensi dell’art. 72-bis, DPR n. 602/73 restano prive di effetto e le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono al pagamento del beneficiario.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI – Art. 154

Le disposizioni relative alla proroga dal 31.5 al 31.8.2020 del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione / avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010, ecc. 152 non hanno subito modifiche in sede di conversione.

 

RIPARTO 5‰ IRPEF – Art. 156

Per anticipare al 2020 le procedure per l’erogazione della destinazione del 5‰ dell’IRPEF relativa al 2019, è confermato che nella ripartizione delle risorse non si tiene conto delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8, DPR n. 322/98 (dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza, dichiarazioni integrative per correggere errori / omissioni).

Gli elenchi dei enti ammessi / esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31.7.2020 e il contributo è erogato dalle competenti Amministrazioni entro il 31.10.2020.

PROROGA NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI, DI IRROGAZIONE SANZIONI, ECC. – Art. 157

È confermata l’emissione entro il 31.12.2020 e la notifica nel periodo 1.1 – 31.12.2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, degli atti di accertamento / contestazione / irrogazione delle sanzioni / recupero dei crediti di imposta / liquidazione / rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto della sospensione di cui all’art. 67, comma 1, DL n. 18/2020, scadono nel periodo 8.3 – 31.12.2020.Inoltre è confermato che dall’8.3 non saranno effettuati gli invii dei seguenti atti / comunicazioni / inviti elaborati o emessi (anche se non sottoscritti), entro il 31.12.2020:

O comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis,

DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;

O inviti all’adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21-bis, DL n. 78/2010;

O atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, DL n. 98/2011.

Tali atti / comunicazioni / inviti sono notificati / inviati / messi a disposizione nel periodo compreso 1.1 – 31.12.2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Restano ferme le disposizioni previste dall’art. 1, comma 640, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) che individua il termine di notifica della cartella di pagamento / accertamento / liquidazione in materia di imposta di registro nonché di imposta sulle successioni e donazioni in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero, qualora non sia prevista la dichiarazione periodica, di regolarizzazione dell’errore / omissione.

 

CARTELLE DI PAGAMENTO

È confermato che i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 e fissati rispettivamente entro il 31.12:

O del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica / ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’art. 36-bis, DPR n. 600/73, nonché del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20, TUIR in materia di TFR / prestazioni pensionistiche;

O del 4° successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale di cui all’art. 36-ter, DPR n. 600/73; sono prorogati di un anno relativamente alle:

O dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e e 54-bis, DPR n. 633/72;

O dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi dei citati artt. 19 e 20, TUIR;

O dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’art. 36-ter, DPR n. 600/73.

In sede di conversione è stato previsto:

O la non applicabilità delle disposizioni sopra esaminate alle entrate degli Enti territoriali;

O il differimento al 31.12.2020 (in precedenza 31.8.2020) della validità dei documenti di riconoscimento

/ d’identità (anche elettronici) rilasciati da Amministrazioni pubbliche.

 

CUMULABILITÀ SOSPENSIONI TERMINI PROCESSUALI – Art. 158

È confermato che la sospensione per il periodo 9.3 – 11.5.2020 dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali è cumulabile con la sospensione del termine di impugnazione, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza previsto dalla procedura di accertamento con adesione.

 

PRESENTAZIONE DEL MOD. 730 “SENZA SOSTITUTO” – Art. 159

È confermata, esclusivamente con riferimento al 2019, la possibilità da parte dei titolari di redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui all’art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 di adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi con le modalità previste dall’art. 51-bis, DL n. 69/2013, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.

In altre parole, pertanto, considerata l’emergenza COVID-19 che potrebbe determinare l’impossibilità/ difficoltà per il sostituto d’imposta di effettuare il conguaglio derivante dalla presentazione del mod. 730/2020, la disposizione in esame prevede la possibilità di presentare il mod. 730/2020 nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.

Si rammenta che in tal modo, in presenza di dichiarazione “a credito”, il rimborso viene effettuato

direttamente dall’Agenzia delle Entrate anziché dal sostituto d’imposta.

 

TAX CREDIT VACANZE” – Art. 176

È confermato, per il 2020, il riconoscimento di un credito, utilizzabile dall’1.7. al 31.12.2020, a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da:

O imprese turistiche ricettive;

O agriturismi;

O bed & breakfast.

in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il credito utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare spetta nella misura massima di:

O € 500 per ogni nucleo familiare;

O € 300 per i nuclei familiari composti da due persone;

O € 150 per quelli composti da una sola persona.

Ai fini del riconoscimento del credito, a pena di decadenza:

O le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

O il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica / documento commerciale

nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

O il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio / intervento / intermediazione

di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito in esame è fruibile nella misura:

O del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 con la possibilità di cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori / istituti di credito / intermediari finanziari;

O del 20% in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

È altresì previsto che il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.

Non operano i limiti di:

O € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);

O € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Le modalità applicative della disposizione in esame sono state emanate dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 17.6.2020 (Informative SEAC 22.6.2020, n. 184; 26.6.2020, n. 193 e 7.7.2020, n. 201).

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO – Art. 177

È confermato che, a seguito degli effetti connessi all’emergenza COVID-19, non è dovuta la prima rata IMU 2020 con riferimento:

O agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;

O agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismo, ai villaggi turistici, agli ostelli della gioventù, ai rifugi di montagna, alle colonie marine e montane, agli affittacamere per brevi soggiorni, alle case / appartamenti per vacanze, ai bed & breakfast, ai residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

In sede di conversione l’esenzione in esame è stata estesa anche agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

 

ESENZIONE TOSAP / COSAP – Art. 181

Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza CODIV-19, è confermato l’esonero a favore dei pubblici esercizi di cui all’art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico nel periodo 1.5 – 31.10.2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63, DL n. 446/97.

In sede di conversione il predetto esonero è stato riconosciuto anche ai titolari di concessione / autorizzazione concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per il periodo 1.3 – 30.4.2020. Il Comune provvederà a rimborsare quanto versato nel predetto periodo.

 

“BONUS PUBBLICITÀ” – Art. 186

È confermato, per il 2020, l’incremento al 50% dell’importo degli investimenti ammessi al credito d’imposta c.d. “Bonus pubblicità” di cui al comma 1-ter, art. 57-bis, DL n. 50/2017, in luogo del 30% introdotto ad opera del DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”.

Per accedere all’agevolazione, come previsto dall’art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza telematica tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2020 va presentata dall’1.9 al 30.9.2020 (le comunicazioni trasmesse nel periodo 1.3 – 31.3.2020 restano valide).

 

RESA FORFETARIA GIORNALI – Art. 187

Per il 2020, in deroga al regime ordinario delle rese ex art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, è confermato che per il commercio di quotidiani, periodici e relativi supporti integrativi, ad eccezione di quelli pornografici e di quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, l’IVA va applicata in relazione al numero delle copie consegnate / spedite diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95% (anzichè dell’80%).

 

CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO CARTA DEI GIORNALI – Art. 188

È confermato, per il 2020, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’8% della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto di carta per la stampa delle testate edite.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in esame trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 4, commi da 182 a 186, Legge n. 350/2003, ossia:

O la spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici;

O sono escluse dal beneficio le spese per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

– quotidiani / periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50%

dell’intero stampato, su base annua;

– quotidiani / periodici non posti in vendita, ossia non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;

– quotidiani / periodici ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50% della loro diffusione;

– quotidiani / periodici di pubblicità, ossia diretti a pubblicizzare prodotti / servizi contraddistinti con il nome / altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto;

– quotidiani / periodici di vendita per corrispondenza;

– quotidiani / periodici di promozione delle vendite di beni / servizi;

– cataloghi, ossia pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti / servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;

– pubblicazioni aventi carattere postulatorio, ossia finalizzate all’acquisizione di contributi / offerte / elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

– quotidiani / periodici delle Amministrazioni pubbliche / Enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;

– quotidiani / periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, ai fini dell’ammissione al regime IVA speciale;

– prodotti editoriali pornografici;

O il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione tramite il mod. F24;

O l’ammontare della spesa complessiva per l’acquisto della carta e l’importo del credito d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

Per accedere all’agevolazione, come previsto dall’art. 1, DPCM n. 318/2004, i soggetti interessati devono presentare un’apposita domanda.

NB Il credito d’imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. n. 70/2017.

 

BONUS UNA TANTUM EDICOLE – Art. 189

È confermato, per il 2020, a favore degli esercenti (persone fisiche) punti vendita esclusivi per la

rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente / pensione, il riconoscimento

di un contributo una tantumfino a € 500 a titolo di sostegno per gli oneri straordinari sostenuti

per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza COVID-19.

ll contributo:

O è concesso previa presentazione di apposita istanza al Dipartimento per l’Informazione e

l’Editoria. In caso di insufficienza delle risorse è prevista la ripartizione delle stesse in misura proporzionale;

O non concorre alla formazione del reddito.

La determinazione delle modalità / contenuti / documentazione richiesta e dei termini per la presentazione della domanda sono demandati al predetto Dipartimento.

 

CREDITO D’IMPOSTA SERVIZI DIGITALI – Art. 190

È confermato, per il 2020, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), con almeno 1 dipendente a tempo indeterminato, il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

La fruizione del credito d’imposta deve avvenire:

O nel rispetto dei limiti fissati per gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013;

O previa presentazione di apposita istanza al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria. In caso di insufficienza delle risorse è prevista la ripartizione delle stesse in misura proporzionale.

L’ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR e l’effettivo sostenimento delle stesse va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni o da un Revisore legale dei conti.

L’agevolazione in esame:

O è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità” dell’agevolazione stessa”;

O non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, di cui

al D.Lgs. n. 70/2017.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 (utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate).

La determinazione della modalità / contenuti / documentazione richiesta e dei termini per la presentazione della domanda sono demandati al predetto Dipartimento.

 

BONUS VIAGGIO – Art. 200-bis

In sede di conversione è stata prevista l’istituzione di un fondo destinato al riconoscimento, a favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei Comuni capoluoghi di città metropolitane / capoluoghi di provincia, di un buono viaggio pari al 50% della spesa sostenuta e in misura non superiore a € 20 per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi / noleggio con conducente dal 15.7.2020 al 31.12.2020. Il bonus in esame:

O non è cedibile;

O non costituisce reddito imponibile del beneficiario;

O non rileva ai fini del computo del valore ISEE.

Il Comune dovrà individuare i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico.

 

MISURE DI SOSTEGNO AGRICOLTURA / PESCA / ACQUACOLTURA – Art. 222

In sede di conversione sono state riscritte le agevolazioni a favore dei settori dell’agricoltura / pesca/ acquacoltura, ossia prevedendo in particolare:

O per le imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali / assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dall’1.1 – 30.6.2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;

O per le imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di € 100.000 e dell’80% delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei   prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti “de minimis”;

O per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata, un’indennità di € 950 per il mese di maggio 2020.

L’indennità in esame:

– è erogata dall’INPS;

– non concorre alla formazione del reddito.

 

“BONUS MOBILITÀ” ACQUISTO MONOPATTINI / BICICLETTE ELETTRICHE – Art. 229

È confermata la modifica del comma 1 dell’art. 2, DL n. 111/2019, per effetto della quale è riconosciuta, a favore dei soggetti maggiorenni residenti in capoluoghi di Regione / Città metropolitane / capoluoghi di Provincia / Comuni con più di 50.000 abitanti, l’agevolazione (c.d. “bonus mobilità”) pari al 60% della spesa sostenuta nel periodo 4.5 – 31.12.2020 per:

O l’acquisto di:

– biciclette (anche a pedalata assistita);

– veicoli per la mobilità personale “a propulsione prevalentemente elettrica”, ex art. 33-bis, DL n. 162/2019 (ad esempio, monopattini);

O l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale (escluse autovetture).

NB L’agevolazione:

– è concessa fino ad un massimo di € 500;

– può essere richiesta per una sola volta.

Merita evidenziare che il nuovo beneficio è cumulabile con il c.d. “bonus mobilità” previsto dal citatoart. 2 per il 2021 a favore dei residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria in materia di qualità dell’aria (Procedure 10.7.2014, n. 2014/2147 e 28.5.2015, n. 2015/2043), ai quali spetta un contributo pari a:

O € 1.500 per ogni autovettura omologata fino alla classe Euro 3 rottamata;

O € 500 per ogni motociclo omologato fino alla classe Euro 2 / Euro 3 a due tempi rottamato;

per l’acquisto, entro i successivi 3 anni e anche a favore di persone conviventi, di:

O abbonamenti al trasporto pubblico (locale e regionale);

O biciclette anche a pedalata assistita;

veicoli per la mobilità personale “a propulsione prevalentemente elettrica”, ex art. 33-bis, DL n.

162/2019 (ad esempio, monopattini);

ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.

NB Si rammenta che il bonus in esame non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini ISEE.

Le disposizioni attuative delle agevolazioni in esame sono demandate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO – Art. 244

È confermato l’aumento del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (Abruzzo / Basilicata / Calabria / Campania / Molise / Puglia / Sardegna / Sicilia) di cui all’art. 1, comma 200, Legge n. 160/2019. In sede di conversione l’aumento del credito d’imposta in esame è stato estesi anche alle imprese operanti nelle regioni Lazio / Marche / Umbria colpite dagli eventi sismici del 24.8 – 26/30.10.2016 e

del 18.1.2017. In particolare, l’agevolazione (in precedenza nella misura unica del 12%) è ora prevista nelle seguenti misure:

O 25% per le grandi imprese, ossia con:

– almeno 250 occupati;

– fatturato annuo pari o superiore a € 50 milioni / bilancio pari o superiore a € 43 milioni;

O 35% per le medie imprese, ossia con:

– almeno 50 occupati;

– fatturato annuo pari o superiore a € 10 milioni;

O 45% per le piccole imprese, ossia con:

– meno 50 occupati;

– fatturato annuo / bilancio non superiore a € 10 milioni.