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ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO AGGIORNAMENTI

Dal 25 agosto 2016 è in vigore la L. 28 luglio 2016, n. 154 che prevede che l’attività di manutenzione del verde possa essere esercitata tra gli altri da imprese agricole, artigiane, industriali che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze. Sulla materia, le Camere di Commercio del Veneto hanno di recente condiviso:

– il differimento del termine al 30 settembre 2021, inizialmente previsto per il 30 settembre 2020, per la regolarizzazione delle imprese iscritte o che hanno avviato l’attività di manutenzione del verde nel primo periodo dopo l’entrata in vigore della l. 154/2016 senza dimostrazione del possesso dei requisiti;

le indicazioni, a valere dal 9 luglio 2020, per le imprese già operanti alla data del 25 agosto 2016 e che intendono regolarizzare la propria posizione secondo le previsioni della l. 154/2016.

 

Si riporta di seguito la documentazione richiesta, in base al tipo di impresa, per attestare il possesso dei requisiti: 

A) IMPRESE ISCRITTE AL REGISTRO IMPRESE PER L’ATTIVITÀ DI “CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE” PRIMA DEL 25 AGOSTO 2016

Queste imprese si adeguano alla normativa comunicando il soggetto facente parte del proprio organico che, alla data del 22 febbraio 2018, abbia maturato un’esperienza lavorativa almeno biennale in un’impresa del settore anche con codice ATECO 81.30.00.

L’impresa deve presentare una domanda di Comunicazione Unica in formato elettronico, nominando un preposto in possesso delle c.d. adeguate competenze nella persona, alternativamente:

– del titolare/legale rappresentante

– socio partecipante

– coadiuvante

– dipendente o collaboratore familiare

Il possesso del requisito professionale deve essere attestato con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta sulla base del fac-simile Allegato A – II Parte (fac-simile dichiarazione sostitutiva), resa dal preposto dell’impresa.

Quando l’impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l’attività prevalente “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)” deve corrispondere al titolare/socio partecipante.

 

B) IMPRESE ISCRITTE DAL REGISTRO IMPRESE DOPO IL 25 AGOSTO 2016, PER L’ATTIVITÀ DI “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO”

Entro il 30 settembre 2021, l’impresa alla quale sia stata consentita l’iscrizione senza la contestuale dimostrazione del possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge,

deve presentare una pratica di Comunicazione Unica, corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso di uno dei requisiti professionali indicati nell’Allegato A – I Parte (fac-simile dichiarazione sostitutiva), resa dal preposto dell’impresa.

L’impresa deve presentare la Comunicazione Unica in formato elettronico, nominando un preposto in possesso delle c.d. adeguate competenze nella persona, alternativamente:

– del titolare/legale rappresentante

– socio partecipante

– coadiuvante

– dipendente o collaboratore familiare

Nella pratica  deve essere esplicitato il requisito posseduto dal preposto.

Quando l’impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l’attività prevalente “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)”, deve corrispondere al titolare/socio partecipante.

Per le imprese che ometteranno di presentare la comunicazione volta a dimostrare il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge, verrà avviato il procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività precedentemente iscritta, con rimozione della stessa dal registro delle imprese o dall’albo delle imprese artigiane.

 

C) ISCRIZIONE DI NUOVE IMPRESE OPERANTI NELL’ATTIVITÀ DI “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)”

La domanda dell’impresa deve  essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso di uno dei requisiti professionali che seguono:

–  di essere iscritto al Registro Ufficiale dei produttori 

–  di essere in possesso di attestato di idoneità (requisito art. 12 c. 1 lett. b) L. 154/2016) che accerti il possesso di adeguate competenze per esercitare l’attività di manutentore del verde conseguito attraverso corso di 180 ore

– di aver conseguito la qualifica professionale regionale riconducibile alle ADA 1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA 1.242.805 Costruzione di aree verdi, parchi e giardini del QNQR (Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali) e associate alla qualificazione di Manutentore del Verde. 

– di essere in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche

– di essere in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio

– di essere in possesso di diploma di istruzione quinquennale in materia agraria e forestale

– di essere iscritto agli ordini e collegi  professionali del settore agrario e forestale

– di essere in possesso di qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF (European Qualifications Framework – Quadro Europeo delle Qualifiche) riconducibile alle ADA del QNQR ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali

– di essere in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): 

– di aver acquisito entro il 22/02/2018 qualificazione professionale regionale di Manutentore del Verde in esito a percorso formativo di 80 ore autorizzato e riconosciuto ai sensi dell’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell’8/6/2017

Quando l’impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l’attività prevalente “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)”, deve corrispondere al titolare/socio partecipante.


Per la verifica e l’eventuale adeguamento dei suddetti requisiti, si invita a contattare telefonicamente gli uffici di Confartigianato Imprese Conegliano, al numero 0438 1710400.