Il c.d. “Decreto Crescita” ha introdotto una specifica agevolazione a favore dei soggetti che provvedono ad ampliare esercizi commerciali già esistenti o a riaprire esercizi chiusi da almeno 6 mesi, siti in Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
Al fine di accedere a tale beneficio, il soggetto interessato deve presentare, dall’1.1 al 28.2 di ciascun anno, un’apposita richiesta al il Comune in cui è situato l’esercizio. Recentemente, in sede di conversione del Decreto c.d. “1000 proroghe”, è stato disposto, esclusivamente per il 2020, il differimento al 30.9.2020 del termine per la presentazione della predetta richiesta.
Con l’art. 30-ter, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, il Legislatore ha previsto la concessione di un contributo a favore dei soggetti che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi, siti in Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Si rammenta che tale contributo è concesso:
· per l’anno nel quale avviene l’apertura / ampliamento degli esercizi e per i 3 anni successivi;
· agli esercizi operanti nei settori dell’artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente ai soli esercizi di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 114/98 (esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti / esercizi aventi superficie superiore ai predetti limiti e fino 1.500 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
· in rapporto alla somma dei tributi comunali (IMU, TARI, TASI, ecc.) dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell’importo.
Sono escluse dalla concessione del contributo:
· l’attività di compro oro;
· le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b), TULPS;
· i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
· le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente / indirettamente riconducibile.