E’ stato pubblicato, nell’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n.76, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 che definisce le attività produttive che non sono sospese (per consultare e scaricare il DPCM CLICCA QUI).
Le disposizioni del Decreto producono effetto dal 23 marzo e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del Decreto avranno tempo fino al 25 marzo 2020 per completare le attività necessarie alla sospensione, «compresa la spedizione della merce in giacenza» (Art.1 co.4).
Si ricorda che le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare il protocollo sulla sicurezza negli ambienti di lavoro sottoscritto lo scorso 14 marzo.
Le disposizioni del nuovo Dpcm si applicano cumulativamente a quelle di cui al Dpcm 11 marzo 2020, nonché a quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, i cui termini di efficacia sono prorogati entrambi sino al prossimo 3 aprile.