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PUBBLICATO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 MARZO 2020

Nella serata di ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha firmato un DPCM (scaricabile cliccando qui) che riporta misure ulteriormente restringenti rispetto a quelle in essere, in vigore sino al prossimo 25 marzo, finalizzate a contenere il diffondersi di COVID-19.

L’articolo 1 del DPCM “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” ai punti 1, 2, 3 e 4 precisa quali attività sono sospese, quali continuano ad assicurare il servizio nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale:

1- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2 – Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3 – Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

4 – Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Gli allegati 1 e 2 sono visionabili cliccando qui.