L’Agenzia delle Entrate ha avviato le attività propedeutiche alla realizzazione dell’applicazione che consentirà agli Uffici territoriali di produrre e rilasciare “a vista” il certificato DURF. Sarà tuttavia necessario attendere qualche mese, in quanto l’elaborazione del certificato richiede il riscontro di diverse tipologie di dati, provenienti sia dal sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, sia dagli Agenti della riscossione.
Fra qualche mese il DURF sarà disponibile nel cassetto fiscale.
Tale certificato consente ai soggetti affidatari di opere o servizi, che presentano i requisiti di cui al 1° comma del citato articolo 17 bis, di evitare tutti gli obblighi previsti.
Il DURF dovesse essere messo a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate, tale documento consiste in un certificato che deve essere richiesto agli uffici dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, si tratta di una certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis , comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che deve essere richiesto agli uffici territoriali della Direzione Provinciali dell’Agenzia delle Entrate che lo mettono a disposizione dei richiedenti a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla fine di ogni mese ed ha validità di quattro mesi dalla data di rilascio. A seguito di tale situazione è stata presentata al Ministro dell’economia e delle finanze una interrogazione parlamentare in cui è stato segnalato che sussiste il rischio che “l’Agenzia non riesca a rilasciare in tempo il DURF e che le imprese non possano neanche presentare il modello F24 vidimato dalla banca, in quanto vige l’obbligo dell’invio telematico, con la conseguenza che se entro la scadenza l’appaltatore è privo del DURF, il cliente per legge deve decurtare dal pagamento il 20 per cento del totale fatturato”.
Vantaggi del DURF
Ricordiamo che il DURF consente di evitare integralmente l’applicazione di tutto quanto previsto dall’art. 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In particolare, evitare di:
– effettuare i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati distinti per appalto e senza possibilità di compensazione di crediti (salvo per i crediti di somme anticipate dal sostituto d’imposta ai lavoratori);
– pagare i contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso di durata del contratto per i dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;
– inviare al committente copia del modello F24 relativo ai versamenti delle ritenute fiscali suddette e l’elenco dei lavoratori impiegati nel mese precedente nell’esecuzione di opere o servizi affidati con i dati previsti affinché il committente possa verificare la correttezza dei versamenti effettuati.
Requisiti per il rilascio del DURF
Ricordiamo che i requisiti previsti per il rilascio del DURF sono i seguenti:
– essere in attività da almeno 3 anni;
– essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
– aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio i complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni. L’Agenzia delle Entrate, a tal proposito, ha chiarito che vanno computati i versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio;
– non si abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000 scaduti (salvo rateazioni non decadute). Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2020 puntualizza che rilevano esclusivamente i debiti riferiti ad imposte, ritenute e contributi previdenziali escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi.