Dal 2 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate rende disponibili a ciascun fornitore, nel Cassetto fiscale, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia stessa, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta. Lo prevede il provvedimento del 27 febbraio 2020 con cui l’Agenzia fornisce (finalmente) le indicazioni operative legate alle modifiche apportate dal decreto Crescita alla disciplina delle dichiarazioni d’intento. Via libera anche al nuovo modello di lettera d’intento, da utilizzare dal 2 marzo.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020 sono state finalmente individuate le modalità operative per l’attuazione delle modifiche apportate dall’art. 12-septies del decreto Crescita alla disciplina delle dichiarazioni d’intento.
L’Agenzia ha aggiornato anche il modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Disciplina vigente dal 2020
Intervenendo sulla formulazione dell’art. 1, lettera c), D.L. n. 746/1983, il decreto Crescita ha previsto che, per potersi avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA, l’esportatore abituale deve inviare apposita dichiarazione d’intento per via telematica all’Agenzia delle Entrate che rilascia la ricevuta con l’indicazione del protocollo di ricezione.
La dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni.
Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento devono essere, quindi, indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
In altri termini, a decorrere dal 2020, è compito del fornitore dell’esportatore abituale:
– eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione d’intento;
– indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento verificato telematicamente.
A seguito di tale modifica, pertanto, in capo all’esportatore abituale viene meno l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia così come in capo al fornitore quello di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
Viene, inoltre, stabilito che i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d’intento in dogana sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa.
Infine, mediante l’abrogazione dell’art. 1, comma 2, D.L. n. 746/1983 è stato eliminato anche l’obbligo da parte del dichiarante e dal fornitore o prestatore di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro.
Queste modifiche avrebbero dovuto trovare applicazione già dal 1° gennaio 2020, ma fino a ieri mancavano le disposizioni attuative, che sono state finalmente fornite con il provvedimento n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020.
Secondo il provvedimento, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate – a partire dal 2 marzo 2020 – rende disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dalla stessa, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento stesse.
La consultazione delle dichiarazioni d’intento potrà avvenire:
– da parte dei fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia delle Entrate, mediante i servizi telematici dell’Agenzia, consultando il proprio Cassetto fiscale;
– da parte degli intermediari già delegati dai fornitori degli esportatori abituali, sempre mediante la consultazione del proprio Cassetto fiscale.
E così, la semplificazione introdotta dal decreto Crescita risulta operativa a distanza di due mesi rispetto a quella che era la decorrenza originariamente prevista.
In particolare, l’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 stabilisce che l’esportatore abituale deve predisporre, come da modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016, una dichiarazione d’intento che deve trasmettere telematicamente alle Entrate che rilasciano una apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione.
L’esportatore abituale non deve più:
-né annotare in apposito registro la lettera d’intenti,
-né formalmente inviarla al fornitore o consegnarla, in caso di importazione, alla dogana.
Il fornitore a sua volta, però, deve indicare nella fattura emessa senza applicazione dell’imposta gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione presentata dall’esportatore, rilasciato dalle Entrate.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020 è stato approvato anche un nuovo modello di dichiarazione d’intento da utilizzare dal 2 marzo 2020. L’utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (27 aprile 2020).
Lettera d’intento: pronto il nuovo modello
Nel frontespizio del nuovo modello non deve essere più indicato il numero di dichiarazione. Il dichiarante non deve indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l’anno di riferimento. Quanto alla compilazione il modello resta uguale e, pertanto, il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni assimilate, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, l’anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio.
Il dichiarante compila:
– il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo
impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento;
– il campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo ivi indicato.
Dalla sanzione fissa a quella progressiva
L’art. 7, comma 4-bis del D.Lgs. n. 471/1997 punisce con una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell’IVA il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza l’applicazione dell’IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’invio della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate.