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NUOVI OBBLIGHI PER I POSSESSORI DI DISTRIBUTORI E DEPOSITI PRIVATI INTERNI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

Con l’introduzione del Decreto Legge 124/2019, e la relativa legge di conversione, viene sancito che tutti i “Distributori privati interni per gasolio per autotrazione” con capacità superiore ai 5mc (attualmente l’obbligo è per le capacità sopra i 10mc), e tutti i “Depositi privati interni per gasolio non per autotrazione” con capacità superiore ai 10 mc (fino ad ora l’obbligo risultava essere per i deposti superiori ai 25 mc) dovranno essere dotati di Licenza Fiscale rilasciata dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane.

La modifica quindi abbassa il limite di esenzione dall’obbligo di munirsi di Licenza Fiscale per l’esercizio dei distributori e dei depositi.

L’obbligo di avere la Licenza Fiscale decorrerà dal 31/03/2020, termine entro il quale tutti i possessori di “DISTRIBUTORE PRIVATO INTERNO” superiore a 5 mc devono presentare alla propria Agenzia delle Dogane la seguente documentazione per il rilascio della Licenza:

1.   Domanda di rilascio Licenza Fiscale;

2.   Denuncia di distributore;

3.   Autorizzazione Comunale come “Distributore Privato Interno”;

4.  Certificato Prevenzione Incendi o in subordine la ricevuta di presentazione della SCIA per il certificato, o il rinnovo CPI;

5.   Planimetria dell’area con inserito l’impianto;

6.   Perizia asseverata di un Tecnico presso il Tribunale;

7.   (si ricorda che per DISTRIBUTORE si intende tutti quei serbatoi utilizzati per gasolio autotrazione)

I “DEPOSITI PRIVATI INTERNI” superiori a 10 mc, invece devono presentare entro il 31/03/2020 alla propria Agenzia delle Dogane la seguente documentazione:

1.   Domanda di rilascio Licenza Fiscale

2.   Denuncia di deposito

3.   Certificato Prevenzione Incendi o in subordine la ricevuta di presentazione della SCIA per il certificato, o il rinnovo CPI;

4.   Planimetria del deposito

5.   Perizia asseverata di un Tecnico in Tribunale

(si ricorda che per DEPOSITO si intende tutti quei serbatoi utilizzati per gasolio agricolo, per riscaldamento e per tutti gli usi non di autotrazione)

A seguito di queste richieste l’Agenzia delle Dogane competente rilascerà regolare Licenza. In entrambi i casi viene richiesta la tenuta di un registro di carico/scarico del gasolio acquistato ed utilizzato.

Per tali DISTRIBUTORI e DEPOSITI PRIVATI, prima esentati dalla licenza fiscale, la tenuta del registro ha una modalità semplificata che è la seguente.

1.   il registro di carico e scarico non deve essere vidimato, è conservato presso l’impianto o presso i locali dove si eseguono le ordinarie operazioni contabili, può essere sia cartaceo sia su un supporto elettronico; la modalità di tenuta è preventivamente dichiarate all’Ufficio che rilascia la licenza al momento della presentazione della richiesta;

2.   Il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio;

3.   Gli esercenti contabilizzano distintamente i diversi i prodotti energetici che sono oggetto di stoccaggio presso l’impianto;

4.   per gli impianti esistenti le scritturazioni sul registro sono effettuate a decorrere dal 01/04/2020;

5.   Per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall’esercente alle ore 00:00 del 01/04/2020;

6.   Le scritture di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione.

7.   Le scritture di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori (vale a dire quelli collegati a serbatori di capacità compresa tra 5 e 10 mc) muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura.

8.   Gli esercenti sono tenuti a trasmettere entro la fine di febbraio all’Ufficio delle Dogane competente tramite a mezzo PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali riferite all’anno precedente e conservare la documentazione spedita assieme al registro.

9.   In fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell’esercente.

10. Il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

 

Per ogni ulteriore informazione, considerata condizione necessaria per la presentazione delle istanze di rilascio delle licenze il possesso delle autorizzazioni di natura non fiscale relative agli impianti, è possibile contattare gli uffici AMBIENTE/SICUREZZA AL NUMERO 0438-1710400