News

INFORMATIVA FISCALE LEGGE DI BILANCIO 2020

Oggetto: informativa fiscale (scarica l’allegato in pdf nell’Area Download)

Con la presente si portano a conoscenza le principali disposizioni di natura fiscale introdotte dalla “Legge di bilancio 2020”, dal “Collegato alla Finanziaria 2020” e da altri provvedimenti emanati nel corso dell’anno 2019. Le decorrenze dei provvedimenti con validità diverse dalla data del 1 gennaio 2020 sono state specificatamente indicate. Le principali misure di carattere fiscale possono essere così sintetizzate:

REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO

(D.L. n. 127 del 5 agosto 2015 e successive modifiche)

Dal 1° gennaio 2020, con anticipo avvenuto al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Tale nuova modalità di certificazione riguarda sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizi effettuate dai soggetti non obbligati all’emissione della fattura se non richiesta dal cliente (articolo 22 D.P.R. n. 633/72).

Gli scontrini e ricevute fiscali verranno sostituiti dal c.d. “Documento Commerciale”.

Sono interessati al nuovo adempimento i soggetti ex art. 22 DPR n. 633/72, cioè tutti coloro che emettevano ricevuta fiscale o scontrino fiscale (commercianti, artigiani, alberghi, ristoranti, ecc..) salvo gli esoneri previsti per determinate operazioni tra cui tutte quelle per le quali non vi era obbligo di emettere scontrino come ad esempio servizio di taxi, riparazione calzature, vendite per corrispondenza (e-commerce), ecc. Vi rientrano nell’obbligo del Registratore Telematico anche i soggetti in regime forfettario e in regime di vantaggio (minimi).

 

Al riguardo, la Guida dell’Agenzia delle Entrate “Scontrino elettronico” ricorda come il contribuente tenuto ai corrispettivi telematici e che abbia installato un Registratore Telematico (RT) deve preoccuparsi di avere una connessione internet attiva, almeno al momento di chiusura della cassa. Dopo questa operazione, sarà il Registratore Telematico in automatico a predisporre il file contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere all’Agenzia Entrate.

La procedura “transitoria”

L’articolo 2, comma 6-ter, D.Lgs. 127/2015, ha concesso un periodo di tempo di 6 mesi per la messa in servizio del RT dal momento in cui scatta l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica.

Al contribuente che fino al 30 giugno 2020 (o fino al 31 dicembre 2019, per i soggetti con V.A. superiore a 400.000 euro):

      continua a rilasciare scontrini/ricevute fiscali,

      effettua le annotazioni nel registro dei corrispettivi (art. 24 DPR 633/72),

      liquida l’IVA entro gli ordinari termini,

      trasmette i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, non sono applicabili le sanzioni previste per l’omissione degli adempimenti relativi al Registratore Telematico

Si consiglia di attivarsi tempestivamente per la messa in servizio del RT (quindi, di effettuare il relativo ordine al produttore/installatore), senza attendere la scadenza del semestre.

 

DOCUMENTO COMMERCIALE

Per quanto riguarda il “Documento Commerciale” deve contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

      data e ora di emissione;

      numero progressivo;

      ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell’emittente;

      numero partita IVA dell’emittente;

      ubicazione dell’esercizio;

      descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

      ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

A questi dati se ne aggiungono altri non obbligatori, quali per esempio aliquota, imposta o codice natura esente, previsti dal layout del documento commerciale, disponibile come allegato sul sito dell’Agenzia Entrate.

 

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI

(D.L. 124/20 19 “Collegato alla Finanziaria 2020″ convertito in Legge n. 157/2019)

E’ previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:

·        del credito IVA annuale / trimestrale;

·        del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;

per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate (entratel o fisconline) dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o istanza da cui emerge il credito.

Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive/ IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

·        preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;

·        presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima condizione si applica, indipendentemente dal valore del credito, anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi) nonché da parte dei soggetti “privati” (non titolari di partita IVA).

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall’1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione. Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 PF sia presentato il 30.9.2020 il credito IRPEF può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020.

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA

(D.L. 124/20 19 “Collegato alla Finanziaria 2020″ convertito in Legge n. 157/2019)

È confermato che anche per il 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

 

PERIODICITÀ SPESOMETRO ESTERO

(D.L. 124/20 19 “Collegato alla Finanziaria 2020″ convertito in Legge n. 157/2019) 

In sede di conversione è disposto che la trasmissione del c.d. spesometro estero va effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (in precedenza entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o ricezione della fattura).

 

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

(D.L. 124/20 19 “Collegato alla Finanziaria 2020″ convertito in Legge n. 157/2019)

In sede di conversione è previsto che, in luogo dell’attuale scadenza trimestrale, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con cadenza semestrale (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.

E’ confermato che, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell’importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.

Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.

 

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE

(D.L. 124/20 19 “Collegato alla Finanziaria 2020″ convertito in Legge n. 157/2019)

 

È confermata la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

          € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;

          € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 2.000 e successivamente pari o superiore a € 1.000.

È inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che:

         per le violazioni commesse dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;

         per quelle commesse a decorrere dall’1.1.2022 è pari a € 1.000.

 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

(D.L. 124/20 19 “Collegato alla Finanziaria 2020″ convertito in Legge n. 157/2019)

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2020, l’art. 1, comma 540, Finanziaria 2017 prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

In sede di conversione è stata differita l’operatività di tale previsione all’1.7.2020. In base alle nuove disposizioni, per partecipare all’estrazione è necessario che al momento dell’acquisto:

         il contribuente comunichi il codice lotteria (in luogo del proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria accessibile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;

         l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.

E’ confermato che i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.

In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio collegato alla lotteria degli scontrini prevedendo che in caso di rifiuto dell’esercente di acquisire il codice, l’acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria (non è più prevista la sanzione da € 100 a € 500).

Le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di analisi del rischio evasione.

 

PREMI CASHLESS

(D.L. 124/20 19 “Collegato alla Finanziaria 2020″ convertito in Legge n. 157/2019)

Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, è confermata  l’istituzione di premi speciali da attribuire tramite estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie previste per la predetta lotteria degli scontrini, ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione) che effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni o prestazioni di servizi mediante fattura elettronica ex art. 2, comma 1, D.Lgs n. 127/2015.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

 

CREDITO D’IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

(D.L. 124/20 19 “Collegato alla Finanziaria 2020″ convertito in Legge n. 157/2019)

E’ confermato il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito, debito, prepagate o mediante altri strumenti di pagamenti elettronici tracciabili, a favore degli esercenti attività d’impresa o lavoratori autonomi, a condizione che i ricavi o compensi relativi all’anno precedente, non siano superiori a € 400.000.

Il credito d’imposta:

         spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’1.7.2020;

         è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;

         va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo;

         non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandati all’Agenzia delle Entrate.

 

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

Al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, è previsto il riconoscimento di un rimborso in denaro, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni o servizi con strumenti di pagamento elettronici. È demandata al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative con apposito decreto entro il 30 aprile 2020.

 

NIENTE SANZIONI SENZA POS

(D.L. 124/20 19 “Collegato alla Finanziaria 2020″ convertito in Legge n. 157/2019)

In sede di conversione al decreto fiscale è stata cancellata la norma che con decorrenza 1.7.2020 prevedeva sanzioni a carico dei titolari che avessero rifiutato di farsi pagare con una carta di pagamento.

 

REGIME FORFETTARIO

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

Sono state introdotte una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso o di mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario.

In sintesi è previsto:

·        il mantenimento del limite di ricavi o compensi dell’anno precedente pari a € 65.000;

·        la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro dipendente o assimilato

·        è nuovamente operante l’esclusione dal regime forfettario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente o assimilato (es. pensione) eccedenti € 30.000.

Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

È confermato per tale regime la non obbligatorietà dell’emissione della fattura elettronica. E’ tuttavia incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73. Resta invece l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per la cessione o prestazione di servizi in luogo delle ricevute fiscali o scontrini.

È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento o determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

 

FLAT TAX

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

La legge di bilancio 2020 abolisce il regime super forfettario per le imprese che svolgono l’attività in forma individuale e per i lavoratori autonomi, con ricavi/ compensi fra € 65.001 e € 100.000. Pertanto l’introduzione dal 2020 della Flat tax con imposta sostitutiva al 20%, stabilito dalla legge di bilancio dello scorso anno, è venuta meno.

 

RITENUTE IRPEF PER MAXI APPALTI E SUBAPPALTI

(D.L. 124/20 19 “Collegato alla Finanziaria 2020″ convertito in Legge n. 157/2019)

A decorrere dal 1.1.2020 ora è previsto che i soggetti residenti in Italia (committenti) che affidano il compimento di un’opera o di uno servizio, di importo complessivo annuo superiore a € 200.000, a un’impresa tramite contratti di appalto, subappalto o affidamento a soggetti consorziati, caratterizzati da:

         prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,

         con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso committente,

hanno l’onere di richiedere all’impresa appaltatrice e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute IRPEF, addizionali regionali e comunali sui redditi di lavoro dipendente o assimilati, trattenute dall’impresa ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 108/2019, chiarisce che le nuove disposizioni si applicano anche agli appalti, subappalti ed affidamenti che presentano le caratteristiche previste, pur se stipulati negli anni passati e tuttora in corso, essendo irrilevante il momento della sottoscrizione.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice e dall’impresa subappaltatrice, con distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

L’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, i predetti mod. F24 insieme ad un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere o servizi affidati dal committente, con:

         il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o servizio affidato;

         l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;

         il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso in cui l’impresa appaltatrice o le imprese subappaltatrici non abbiano trasmesso al committente i mod. F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, oppure risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o servizio ovvero per un

importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.

In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato effettuato il versamento delle ritenute.

In caso di inottemperanza ai predetti obblighi il committente è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Quanto sopra descritto non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione (una sorta di “DURC fiscale”) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:

·        risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

·        non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Tale certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

Le imprese appaltatrici e le imprese subappaltatrici, salvo quelle in possesso della citata certificazione, non possono utilizzare la compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti.

Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o servizi affidati.

 

“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA/SISMABONUS SOLO SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

A seguito della modifica riguardante la possibilità di richiedere al fornitore o soggetto che esegue i lavori, il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, a decorrere dall’1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000.

Si rammenta che in base all’Allegato 1 del DM 26.6.2015, per ristrutturazioni importanti di primo livello si intende l’intervento che “oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.

 

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

E’ confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter fruire della detrazione del 65% – 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

         schermature solari;

         micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

         impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

 

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

E’ confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000, di cui all’art. 16-bis, TUIR.

Si rammenta che per gli interventi di adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. “sisma bonus”) per le spese sostenute fino al 31.12.2021.


PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI”

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020)

E’ confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”. In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2019.

 

PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE”

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

Si evidenzia che nell’ambito del recente DL n. 162/2019, c.d. “Decreto 1000 proroghe”, è contenuta la proroga per il 2020 del c.d. “Bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

         “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

         realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

“BONUS FACCIATE” DETRAZIONE AL 90% IN 10 ANNI

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

E’ stata introdotta la nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi, fregi, ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

 

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 (ex maxi-ammortamento e iper-ammortamento)

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

E’ stata ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”. In luogo della proroga del maxi e iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dall’1.1.2020 al 31.12.2020 (ovvero fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo credito d’imposta spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito. Tale credito di imposta per i nuovi investimenti in beni strumentali acquistati nel 2020 spetta anche per le imprese agricole e imprese/professionisti in regime forfettario.

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Il credito d’imposta in esame è inoltre escluso per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali è stato effettuato l’ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo. Per tali beni strumentali è fruibile il maxi ammortamento pari al 30% o iper ammortamento pari al 170%.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017: Con riferimento ai beni materiali per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 170% al 150% a seconda del costo, il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Investimenti Credito d’imposta:

         Fino a € 2,5 milioni il credito di imposta spetta nella misura del 40%

         Da € 2,5 milioni a € 10 milioni il credito di imposta spetta nella misura del 20%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017: Con riferimento ai beni immateriali (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

Altri beni: Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000. L’agevolazione in esame, assimilabile al precedente maxi ammortamento dei beni materiali (pari al 30%) è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

Per gli i rivestimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Come con la precedente normativa, non saranno agevolabili le autovetture, gli immobili e i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

COSA INDICARE IN FATTURA

Ai fini di controllo, i soggetti che si avvalgono del credito di imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo costo sostenuto, e in particolare, la norma stabilisce che le fatture o documenti devono riportare l’espresso rifeimento alle disposizioni agevolative, come del tipo: “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 della Legge di bilancio 2020”.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere dall’anno successivo a quello in entrata in  funzione dei beni.

 

 

“BONUS FORMAZIONE 4.0” – BENEFICI PROROGATI

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui Finanziaria 2018, è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020. Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono state apportate alcune modifiche.

 

AGEVOLAZIONE ACE

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

È confermata la soppressione già dal 2019 della tassazione agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES 15%). Contestualmente dal 2019 è ripristinata l’agevolazione ACE. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato applicando la percentuale pari all’1,3%.

I soggetti interessati sono quelli IRES ed i soggetti IRPEF (ditte individuali, snc e sas) in contabilità ordinaria.

 

ACCISA GASOLIO COMMERCIALE

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

A favore degli esercenti l’attività di autotrasporto merci, sia in c/proprio che per c/terzi, è previsto un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, c.d. “caro petrolio”. In sede di approvazione è previsto che dall’1.10.2020 l’agevolazione non è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore (dal 2021 Euro 4 o inferiore).

 

DEDUCIBILITÀ IMU

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

E’ confermato che per il 2019 l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese o lavoratori autonomi.

 

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

Merita sottolineare che non è stata (ri)proposta per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente. Non rientrano i contratti firmati nel 2019 (compresi quelli con decorrenza 2020) che pertanto possono restare con la cedolare secca al 21% fino alla scadenza naturale del contratto. Esonerati anche gli accordi più risalenti, per i quali il 2019 è stato l’anno di proroga.

 

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

È confermata la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

Dal 2020 non potranno più fruire dell’aliquota ridotta del 10% i contratti a canone concordato sottoscritti nei Comuni “calamitati”, se non rientrano nell’elenco di quelli ad alta densità abitativa. 


FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

E’ stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

 

         con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l’art. 51, comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019);

         con contratti stipulati dall’1.7.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione).

 

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

E’ (ri)proposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione:

·         è riconosciuta agli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2019;

·        riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2020;

·        richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% nella misura del 60% entro il 30.11.2020 e il rimanente 40% entro il 30.6.2021.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

È confermata la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

          terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

          partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

          11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;

          11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;

          11% (in precedenza 10%) per i terreni.

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, e di terreni edificabili l’art. 1, comma 496, Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l’applicazione di un’imposta sostituiva, in luogo della tassazione ordinaria.

È confermato che la predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20% al 26%.

 

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

          12% per i beni ammortizzabili;

          10% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione, assegnazione ai soci o autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plusvalenza o minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

 

DICHIARAZIONI DI INTENTO CON NUOVE REGOLE DAL 2020

(D.L. 124/20 19 “Collegato alla Finanziaria 2020″ convertito in Legge n. 157/2019)

Il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha semplificato l’iter per effettuare acquisti in regime di non imponibilità IVA da parte degli esportatori abituali. A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2020, per poter effettuare acquisti in regime di non imponibilità IVA, l’esportatore abituale deve soltanto inviare telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

 

DISCIPLINA VIGENTE DAL 2020

Intervenendo nuovamente sulla formulazione dell’art. 1, lettera c), D.Lgs. n. 746/1983 si dispone che, per potersi avvale della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA, l’esportatore abituale deve inviare apposita dichiarazione d’intento per via telematica all’Agenzia delle Entrate che rilascia la ricevuta con l’indicazione del protocollo di ricezione.

Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento devono essere, quindi, indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.

In altri termini, a decorrere dal 2020, sarà compito del fornitore dell’esportatore abituale:

·        eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento;

    indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento verificato telematicamente.

Pertanto, a seguito di tale modifica, in capo all’esportatore abituale viene meno l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia, così come in capo al fornitore quello di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.

Inoltre, i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d’intento in dogana sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa.

Infine, è stato eliminato anche l’obbligo da parte del dichiarante e dal fornitore o prestatore di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro.

 Dalla sanzione fissa a quella progressiva

Correlativamente alla modifica della disciplina relativa alle dichiarazioni d’intento, viene modificato anche l’art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/1997, disponendo che è punito con una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell’IVA, il cedente o prestatore, che effettua cessioni o prestazioni senza l’applicazione dell’IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’invio della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate.

Disposizioni attuative

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate devono essere individuate le modalità applicative per l’attuazione delle modifiche.

 

UNIFICAZIONE IMU – TASI

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

A decorrere dal 2020, le “vecchie” IMU e TASI sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.

Dal 2020, i Comuni possono aumentare l’aliquota massima dell’1,06% fino all’1,14%. I Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate dal MEF.

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

 

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

A decorrere dal 2022 l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa o lavoro autonomo mentre è indeducibile ai fini IRAP.

Per il 2020 / 2021 tale deduzione è ammessa nella misura del 60%.

 

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

Come in passato, il versamento della nuova IMU va effettuato in 2 rate, la prima entro il 16.6 e la seconda entro il 16.12, con facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16.6.

In sede di prima applicazione dell’imposta la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per il 2019.

 

PROROGA SABATINI-TER

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

È confermata la proroga dell’agevolazione c.d. “Sabatini – ter” consistente nell’erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto  diretto, o acquisizione in leasing, di beni strumentali nuovi.

È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti o processi produttivi. In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

 

Attenzione: la domanda per l’agevolazione Sabatini-ter deve essere presentata in riferimento ad un preventivo/offerta e comunque assolutamente prima della conferma d’’ordine di acquisto/leasing del bene.

 

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO E TRACCIABILITA’ DELLE DETRAZIONI

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

Con decorrenza 1.1.2020 è confermata la rimodulazione delle detrazioni fiscali per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, come segue:

·        intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;

·        per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.

Attenzione però che la detrazione spetta per l’intero importo per le seguenti spese:

·        interessi passivi prestiti o mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);

·        interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale;

·        spese sanitarie.

 

ONERI DETRAIBILI E TRACCIABILITA’ DELLE DETRAZIONI

(Legge n. 160 del 27/12/2019 “Legge di bilancio 2020”)

Sempre dal 1.1.2020 occorre fare attenzione alle nuove regole per poter detrarre le spese in dichiarazione redditi. Infatti per poter usufruire della detrazione IRPEF del 19% occorre effettuare il pagamento con strumenti tracciabili (POS, carte di credito/debito, prepagate ecc.). Pertanto non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

La novità non riguarda le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché quelle per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale che possono continuare ad essere effettuate in contanti.

 

REATI TRIBUTARI

(D.L. 124/20 19 “Collegato alla Finanziaria 2020″ convertito in Legge n. 157/2019)

 È confermata la modifica del D.Lgs. n. 74/2000 in materia di sanzioni penali. In particolare ora è disposto che:

         in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies lett. a) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (valore quota: minimo € 258 e  massimo € 1.549);

         se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.  Con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies lett. b) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

         in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies lett. c) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

         in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi (in precedenza da 1 a 3 anni) se:

o   l’IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000);

o   l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni).

         in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L’omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;

         in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la preclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies lett. d) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 8 del citato Decreto se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture / documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni. In tale circostanza, con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies lett. e) al D.Lgs. n. 231/2001 è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

         in caso di occultamento / distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies lett. f) al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

         con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies lett. g) al D.Lgs. n. 231/2001 in caso di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

         se, in seguito alla commissione dei reati di cui alle lett. da a) a g) del citato art. 25-quinquiesdecies, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di 1/3;

         nei casi di cui alle citate lett. da a) a g) e nel caso di conseguimento di un profitto rilevante con conseguente applicazione della sanzione aumentata di 1/3 sono applicabili le seguenti sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001:

o   divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

o   esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli gia’ concessi;

o   divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le suddette disposizioni sono applicabili dal 25.12.2019 (data di pubblicazione sulla G.U. della Legge di conversione). Merita evidenziare che in sede di conversione non è stata confermata la riduzione delle soglie (rispettivamente € 100.000 e € 150.000) della rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute / certificate e dell’IVA che pertanto rimangono fissate rispettivamente a € 150.000 e € 250.000.

 

UTILIZZO DATI FATTURE ELETTRONICHE

(D.L. 124/20 19 “Collegato alla Finanziaria 2020″ convertito in Legge n. 157/2019)

 È confermato che i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:

         dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;

         dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo.

In sede di attuazione della nuova disposizione, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati prevedendo apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in coerenza con le disposizioni del Codice Privacy.