Si evidenziano di seguito alcune delle violazioni contemplate dal Decreto, rimandando al testo del provvedimento per i dettagli.
Sarà applicata una sanzione pecuniaria variabile tra 1.000 a 15.000 euro alle imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, alle persone fisiche certificate che non inseriranno nella Banca Dati FGAS le informazioni previste, entro 30 giorni dalla data dell’intervento.
Per le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, la sanzione definita dal Decreto varia da 10.000 a 100.000 euro.
Per l’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del certificato è prevista una sanzione compresa tra 10.000 e 100.000 euro.
Per chi effettua la vendita a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato per le attività previste, la sanzione varia da 1.000 a 50.000 euro. Il provvedimento è esteso anche alle persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato.
Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate, contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno a far installare le apparecchiature da ditta certificata, saranno punite con una sanzione da 1.000 a 50.000 euro.
Le imprese che forniscono gas e apparecchiature che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni di vendita previste, saranno soggette a una sanzione variabile da 500 euro a 5.000 euro.
Sono previste infine sanzioni per gli Operatori che provvedano alla riparazione di una perdita con indebito ritardo ( comunque oltre i 5 giorni). L’operatore sarà sanzionato anche nel caso in cui non provveda ad effettuare la verifica dell’efficacia della riparazione e nel caso si avvalga di persone fisiche non in possesso del certificato nell’attività di recupero di gas durante le operazioni di riparazione o manutenzione.
L’attività di vigilanza e di accertamento sarà esercitata dal Ministero che si avvarrà del Comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente, di ISPRA, di ARPAV, nonché dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
E’ possibile scaricare il testo del decreto cliccando qui.