L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 15 del 29 giugno 2019, in allegato, ha fornito gli attesi chiarimenti sulla inapplicabilità delle sanzioni in sede di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (al riguardo si veda nostra News n. 44/2019), dopo la modifica normativa inserita nell’articolo 12-quinques in sede di conversione del decreto legge n. 34/2019 (decreto legge “crescita”, convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019 e pubblicato nel S.O. n. 26/L alla G.U. n. 151 del 29 giugno 2019).

Innanzitutto la disposizione ha introdotto a regime un maggior arco temporale (12 giorni) entro cui i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate, fermo restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi e i termini di liquidazione dell’IVA.

Inoltre, ha previsto una “moratoria dalle sanzioni” nel primo semestre di vigenza dell’obbligo (quindi, fino al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all’avvio dal 1° luglio 2019; fino al 30 giugno 2020 per i soggetti tenuti all’avvio dal 1° gennaio 2020).

In particolare:

a) i soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) non hanno la disponibilità di un Registratore Telematico (RT) devono:

 continuare a certificare i corrispettivi mediante scontrini o ricevute fiscali fino alla messa in uso del Registratore Telematico e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi;

 annotare i dati dei corrispettivi nel registro dei corrispettivi (ex art. 24 DPR 633/72);

 trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento direttoriale);

 liquidare l’IVA del periodo nei termini ordinari.

b) I soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) hanno tempestivamente “messo in servizio” il Registratore Telematico:

 devono memorizzare il corrispettivo mediante il RT e rilasciare il documento commerciale;

 possono trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

 liquidano l’IVA del periodo nei termini ordinari.

Infine, si fa presente che l’Agenzia delle entrate ha attivato la procedura web gratuita per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, accessibile all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Nel comunicato stampa, in allegato, emanato a commento della circolare n. 15/2019 viene precisato che:

 il nuovo servizio è attivo all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi;

 potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone poiché la visualizzazione si adatta automaticamente al dispositivo in uso;

 con la procedura web, i soggetti interessati potranno predisporre online il documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.

Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns). Una volta entrato, l’operatore Iva che effettua la cessione o prestazione dovrà verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all’operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico).

Il documento commerciale potrà, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest’ultimo è d’accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica.

Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.

 

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