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LO SCONTO DIRETTO IN ALTERNATIVA ALLA CESSIONE DEL CREDITO DA ECOBONUS E SISMABONUS

Il decreto legge “crescita” (D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019) ha introdotto un nuovo incentivo a favore del contribuente che effettua determinate tipologie di interventi che danno diritto alla detrazione e che può trasformare in uno sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto al fornitore. Tale facoltà si aggiunge alla cessione del credito, corrispondente alla detrazione, al fornitore o ad altri soggetti privati, già prevista nel nostro ordinamento.

Durante l’iter parlamentare di conversione, è stata anche inserita la possibilità di cessione del credito derivante dalla detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico: tale forma di cessione si differenzia, tuttavia, per alcuni aspetti dalle altre già in vigore.

Nel seguito, si analizzano le nuove opportunità introdotte dalla norma in oggetto (par. 1 e 2), proseguendo poi (par. 3) con una panoramica sulle diverse opportunità che si prospettano al beneficiario della detrazione, con procedure e modalità attuative differenti da tenere ben presenti per i diversi effetti che producono sulla liquidità finanziaria dei prestatori del servizio.

1. LO “SCONTO DIRETTO” (art. 10, comma 1 e 2, D.L. 34/2019)

La disposizione è inserita nel corpo degli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, introducendo rispettivamente:

 il nuovo comma 3.1 per l’ecobonus, all’art. 14 D.L. 63/2013;

 il nuovo comma 1-octies per il sismabonus all’art. 16 D.L. 63/2013.

 

Il beneficiario della detrazione relativa ad interventi di efficienza energetica e di sicurezza sismica, sia su parti comuni che su singole unità immobiliari, può optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsati sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

Il fornitore che ha eseguito gli interventi può, a sua volta, cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi (escluse le banche), con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte degli stessi.

1.1 Ambito oggettivo

Lo sconto “diretto” è riconosciuto in relazione a:

 interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013: si tratta di tutti gli eco-bonus ad oggi previsti, sia su parti comuni che su singole unità immobiliari;

 interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 D.L. 63/2013: vi rientrano tutte le detrazioni per interventi di sicurezza sismica, sia su parti comuni che su singole unità immobiliari.

 

In sintesi, gli interventi suscettibili di fruire dello “sconto diretto” possono essere così riepilogati:

 

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1.2 Ambito soggettivo

Le parti coinvolte sono :

 i beneficiari delle detrazioni relative agli interventi riepilogati nelle Tabelle sopraindicate: tali soggetti possono ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che esegue gli interventi. Si tratta di soggetti IRPEF ed IRES, sia per abitazioni che fabbricati strumentali secondo le regole proprie delle singole detrazioni;

 il fornitore che esegue l’intervento: applica uno sconto sul corrispettivo, che recupera tramite un credito d’imposta di pari ammontare da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo;

 il soggetto che ha fornito beni e servizi al fornitore che ha eseguito l’intervento: il prestatore del servizio che ha realizzato l’intervento ha facoltà di cedere il credito ai propri fornitori di beni e servizi. E’ esclusa ogni altra ulteriore cessione del credito; sono parimenti escluse le cessioni agli istituti di crediti ed intermediari finanziari.

 

Esempio:

Intervento di riqualificazione energetica che dà diritto ad una detrazione del 50% eseguito dalla ditta Alfa nell’abitazione del signor Rossi; il corrispettivo pattuito è pari a 2.440 euro (imponibile 2.000 euro e IVA 440).

Il Signor Rossi ha diritto ad una detrazione pari a euro 1.220 (da recuperare in 10 anni) ed opta per l’applicazione dello sconto in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione. Paga alla ditta Alfa il corrispettivo al netto dello sconto, pari a euro 1.220 euro.

La ditta Alfa emette una fattura di euro 2.440 (imponibile 2000 euro e IVA 440). Riceve un bonifico bancario di euro 1.143,88, pari al corrispettivo scontato (2.440 – 1.220) al netto della ritenuta d’acconto dell’8% pari a 76,12 euro [(1.220 – 22%) x8%] secondo le indicazioni della circolare n. 40/E del 2010. La ditta Alfa acquisisce un credito d’imposta pari a euro 1.220 (importo della detrazione) che può spendere in compensazione nella misura massima di 244 euro annuali per cinque anni.

A fronte dell’operazione valorizzata per 2.440 euro, la ditta Alfa:

 incassa 1.143,88;

 matura un debito pari a 440 euro a titolo di IVA sulla prestazione che andrà inserito nella liquidazione di periodo;

 ha un credito d’imposta complessivo di 1.220 euro (che recupera in 5 anni);

 ha subito una ritenuta d’acconto di euro 76,12 che recupera in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Può cedere il credito d’imposta di 1.220 euro esclusivamente ad un proprio fornitore di beni e servizi.

1.3 Le modalità operative

E’ prevista l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per definire le modalità attuative anche in relazione all’esercizio dell’opzione da parte del beneficiario della detrazione. Tale provvedimento dovrebbe essere emanato entro il termine (non perentorio) del 30 luglio 2019 (cioè, entro 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 10 in oggetto), ad oggi non è ancora conosciuto nei contenuti.

1.3.1 L’opzione da parte del soggetto beneficiario della detrazione

Il soggetto beneficiario della detrazione può optare per lo sconto. L’esercizio dell’opzione, come stabilito dal comma 3 dell’articolo 10 in oggetto, deve essere effettuato “d’intesa con il fornitore”. Ciò dovrebbe comportare che:

– l’opzione (se esercitata) deve essere espressa e formulata per iscritto dal committente e per essere valida, accettata dall’esecutore della prestazione;

– il provvedimento attuativo in via di emanazione dovrebbe prevedere un’istanza o modello specifico per esercitare l’opzione.

Attenzione: la disposizione è in vigore dal 1° maggio 2019 (non è stata modificata in sede di conversione la parte relativa all’esercizio dell’opzione da parte del beneficiario della detrazione).

In attesa dell’emanazione del provvedimento attuativo, è opportuno che la volontà di esercitare l’opzione per lo sconto, in luogo della detrazione, sia formulata per iscritto dal cliente-committente e se accettata dall’imprenditore, che esegue l’intervento, sia dal medesimo controfirmata. Il provvedimento attuativo potrebbe stabilire che le opzioni manifestate nel periodo transitorio (1° maggio-data provvedimento) siano esercitate con la modalità ivi indicata entro una data stabilita: in tal caso per le opzioni (già espresse ed accettate dalle parti) potrebbe essere necessario ripeterle nelle modalità che saranno previste dal Provvedimento.

1.3.2 Il fornitore che effettua la prestazione

L’imprenditore che esegue l’intervento che dà diritto alla detrazione ha la facoltà di concedere o meno lo sconto sul corrispettivo.

Se accetta, diventa titolare di un credito d’imposta, pari all’ammontare della detrazione, che può utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’art. 17 decreto legislativo n. 241/97.

Tale credito d’imposta non concorre a determinare il limite di compensabilità previsto in via generale per crediti di imposta e contributi dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 pari a 700.000 euro, né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Il fornitore dell’intervento ha a sua volta la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ esclusa in ogni caso la possibilità di cessione ad istituti di credito e a intermediari finanziari.

Il fornitore può, quindi, cedere una sola volta il credito e soltanto al proprio fornitore di beni e servizi.

1.3.3 La cessione al fornitore di beni e servizi

Il fornitore di beni e servizi può acquisire il credito d’imposta del soggetto che ha eseguito l’intervento. Tale facoltà, introdotta dal legislatore in sede di conversione del D.L. n. 34/2019, è in vigore dal 30 giugno 2019 (data di efficacia delle modifiche intervenute durante l’iter di conversione); il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate stabilirà anche le modalità attuative di tale cessione.

2. LA CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DALLA DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO (art. 10, comma 3-ter, D.L. n. 34/2019)

A decorrere dal 30 giugno 2019, il beneficiario della detrazione relativa agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR, può optare per la cessione del credito in favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione dell’intervento.

La disposizione, introdotta in sede di conversione del decreto legge, non rinvia ad un provvedimento direttoriale per individuare le modalità di attuazione.

2.1 Ambito oggettivo

La facoltà di cessione spetta al soggetto titolare della detrazione relativa agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR. Si tratta di interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. (…)”.

Si ritiene che per l’individuazione di tali interventi possa farsi riferimento alla elencazione (non esaustiva) riportata, da ultimo, nella circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, pag. 265 (si veda tabella 5). Si tratta di opere sostanzialmente coincidenti con quelli soggetti all’obbligo di comunicazione all’ENEA (di cui all’art. 16, c.2-bis, DL n. 63/2013), con esclusione (non trattandosi di “interventi”) dell’acquisto elettrodomestici.

Si specifica che tali interventi, essendo collegati all’ambito applicativo della detrazione di cui all’art. 16-bis TUIR, devono essere effettuati su unità immobiliari abitative o adibite promiscuamente all’esercizio di attività commerciali, arte o professioni.

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Si ricorda che tali interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

2.2 Ambito soggettivo

I soggetti beneficiari della detrazione che possono cedere il corrispondente credito sono solo persone fisiche, trattandosi della detrazione di cui all’art. 16-bis TUIR.

La cessione può essere effettuata a fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione dell’intervento, il quale può eseguire una ulteriore cessione al proprio fornitore di beni e servizi con esclusione di ulteriori cessioni e di cessione a istituti di credito ed intermediari finanziari.

2.3 Le modalità operative

La definizione delle modalità di cessione del credito in argomento non è demandata all’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, diversamente da quanto finora previsto per altre forme di cessione.

Soprattutto, nulla è detto in relazione alla modalità di fruizione del credito d’imposta da parte del fornitore: non è specificato l’utilizzo esclusivo in compensazione, né la suddivisione in quote massime annuali né, infine, è specificato se detti crediti concorrono o meno alla determinazione dei limiti generali sulle compensazioni dei crediti d’imposta (700.000 euro e 250.000 euro, di cui rispettivamente all’art. 34 L. n. 388/2000 e art. 1, c. 53, L. n. 244/2007).

Si ritiene, analogamente a quanto previsto per le altre forme di cessione dell’ecobonus e sismabonus previste dall’art. 14 e art. 16 D.L. n. 63/2013, che il credito d’imposta sia:

– utilizzabile dal fornitore solo in compensazione

– in 10 quote annuali di pari importo.

 

E’ auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle entrate al riguardo.

3. LE ALTERNATIVE ALL’UTILIZZO DIRETTO DELLA DETRAZIONE: LE VARIE IPOTESI A CONFRONTO

Sulla base della normativa ad oggi vigente, il beneficiario della detrazione per interventi relativi:

– alla riqualificazione energetica,

– a misure antisismiche,

– ad alcune tipologie ristrutturazione edilizia,

ha diverse possibilità alternative all’utilizzo diretto della stessa:

– lo sconto in fattura

– o la cessione del credito; quest’ultima a sua volta diversificata a seconda se l’intervento è effettuato su singole unità o su parti comuni.

Le difficoltà aumentano per il fornitore che esegue l’intervento, che può cedere il credito d’imposta al solo proprio fornitore di beni o servizi o anche ad altri soggetti privati a seconda della tipologia di intervento.

Non va dimenticata, inoltre, la possibilità per i soli interventi di riqualificazione energetica e solo per i beneficiari “no tax area”, la possibilità di cedere alle banche ed intermediari finanziari.

Nella tabella allegata si fornisce un quadro riepilogativo delle diverse alternative che si prospettano sia al titolare dell’agevolazione in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione sia al fornitore dell’intervento (in allegato tabella di riepilogo).

4. L’AZIONE SINDACALE DELLA CONFEDERAZIONE

La Confederazione, durante l’iter di conversione del decreto legge n. 34/2019, ha promosso la presentazione di emendamenti finalizzati ad abrogare lo “sconto diretto”, in considerazione delle gravi ripercussioni sulle piccole e medie imprese in termini di liquidità che provocano, di conseguenza, una destabilizzazione del mercato ed una profonda distorsione della concorrenza. Confartigianato sin dall’inizio ha giudicato lo “sconto in fattura” una misura non praticabile, che rischia di alimentare una domanda che non potrà essere soddisfatta.

La modifica introdotta in sede di conversione, che introduce la possibilità di una sola cessione del credito d’imposta da parte del fornitore che ha praticato lo sconto, non risolve certo il problema pur avendo, nell’intenzione, l’obiettivo di attenuarlo.

La Confederazione continua nella propria azione di contrasto alla misura, da ultimo segnalando il caso all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.