Con la recente Circolare 17.6.2019, n. 14/E, dedicata all’obbligo di fatturazione elettronica decorrente dall’1.1.2019, l’Agenzia delle Entrate ha:
– “raccolto” i chiarimenti forniti nel corso del tempo tramite FAQ e altri documenti di prassi (Risposte a interpello / Risoluzioni);
– fornito gli attesi chiarimenti, necessari per applicare l’art. 11, DL n. 119/2018, ai sensi del quale, a decorrere dall’1.7.2019, la fattura deve riportare anche la data di effettuazione dell’operazione se diversa dalla data di emissione della stessa.
AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO
A sostanziale conferma del quadro delineatosi nel primo semestre di applicazione della fatturazione elettronica l’Agenzia ribadisce che, al fine di individuare le fattispecie per le quali vige l’obbligo di fattura elettronica va considerato che:
– l’introduzione della fattura elettronica tramite SdI ha lasciato “impregiudicate quelle fattispecie in cui l’operazione può essere documentata differentemente” (ad esempio, scontrini / ricevute fiscali o altri documenti quali i biglietti di trasporto);
– nel caso in cui per il soggetto o per la cessione o prestazione non vige l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico, resta sempre facoltà del contribuente scegliere di adottare comunque tale modalità di certificazione della cessione o prestazione. È il caso, ad esempio, dei contribuenti minimi / forfetari o dei soggetti che effettuano operazioni da o per l’estero;
– nei casi in cui vige il divieto di emettere la fattura elettronica, come previsto per il 2019 per le cessioni o prestazioni sanitarie a persone fisiche “private”, il cedente o prestatore non può scegliere di emettere comunque fattura elettronica tramite SdI. Conseguentemente, la cessione o prestazione va certificata con fattura cartacea ovvero con fattura elettronica che transita tramite un canale diverso da SdI.
DATA DI EMISSIONE FATTURA E DATA DELL’OPERAZIONE DALL’1.7.2019
Come sopra accennato i chiarimenti di maggior rilievo contenuti nella Circolare n. 14/E in esame riguardano le modalità operative con le quali “recepire” quanto disposto dall’art. 21, DPR n. 633/72 così come modificato dall’art. 11, DL n. 119/2019, ai sensi del quale, a decorrere dall’1.7.2019:
– la fattura immediata può essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione).
In merito si evidenzia che nell’ambito del DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” in corso di conversione, è previsto l’allungamento a 12 giorni del predetto termine;
– nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione.
A tal fine l’Agenzia chiarisce che:
– il citato maggior lasso di tempo entro il quale va emessa la fattura immediata rispetto al momentodi effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72 riguarda tutte le fatture (non
solo quelle elettroniche);
– considerato che il SdI “attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente me all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.
In altre parole, quindi, per la fattura elettronica tramite SdI:
– il Sistema attesta la data di emissione della fattura;
– nel campo “Data” della fattura va indicata la data di effettuazione dell’operazione.
A titolo esemplificativo, l’Agenzia propone le seguenti casistiche.
Esempio:
Per una cessione effettuata il 28.9.2019, la fattura immediata:
– può essere emessa (ossia generata ed inviata al SdI) il medesimo giorno. In tal caso la data di effettuazione dell’operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo “Data” del file fattura il soggetto che emette il documento indica “28.9.2019”;
– può essere generata il giorno dell’effettuazione dell’operazione ed inviata al SdI nei 10 giorni successivi (ad esempio, l’8.10.2019).
In tal caso:
– dal Sistema risulterà che l’emissione (trasmissione al SdI) della fattura elettronica è avvenuta l’8.10.2019;
– nel campo “Data” del file fattura va indicato “28.9.2019”, ossia la data di effettuazione dell’operazione;
– può essere generata ed inviata al SdI in uno dei 10 giorni intercorrenti tra il 28.9 e l’8.10.2019.
Anche in tal caso, il Sistema attesterà la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura e nel campo “Data” va indicato “28.9.2019”, ossia la data di effettuazione dell’operazione.
Nel caso in cui la fattura è emessa:
– in formato cartaceo;
– in formato elettronico tramite canali diversi da SdI;
ferma restando la possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, l’Agenzia precisa che il documento dovrà riportare, se diverse, sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione del documento.
FATTURA DIFFERITA
L’Agenzia precisa che l’introduzione della possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione sopra illustrata non fa venir meno e non modifica quanto disposto dall’art. 21, comma 4, DPR n. 366/72 che disciplina, in particolare, l’emissione della c.d. “fattura differita”.
Resta quindi fermo che, per le cessioni / prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente / committente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, è possibile emettere la fattura (differita) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.
Ai fini della compilazione della fattura differita, con particolare riferimento all’indicazione della data, va evidenziato che l’Agenzia specifica che:
“laddove la norma già contempli l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale … ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo … – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione”.
Esempio:
Un soggetto ha effettuato 3 cessioni, documentate da ddt, il 2, il 10 e il 28.9.2019.
La fattura elettronica tramite SdI può essere emessa entro il 15.10.2019, indicando nel
campo “Data” del file fattura la data dell’ultima operazione, ossia 28.9.2019.
Anche in tal caso, quindi, si considera che la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura è attestata dal Sistema e che pertanto il campo “Data” può essere utilizzato per indicare il momento di effettuazione dell’operazione, che rappresenta l’informazione in base alla quale si determina il mese/ trimestre di liquidazione dell’IVA a debito esposta in fattura.
ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI E DELLE FATTURE EMESSE
Gli artt. 12 e 13, DL n. 119/2018 hanno modificato gli artt. 23 e 25, DPR n. 633/72 che disciplinano
l’obbligo di annotazione delle fatture (emesse e ricevute). In particolare è disposto che:
– il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
– è soppresso l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture / bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati / importati.
REGISTRO FATTURE EMESSE
In merito alla tenuta del registro delle fatture emesse, nella Circolare n. 13/E in esame l’Agenzia precisa che la modifica apportata dal citato art. 12 non fa venir meno i principi generali dell’ordinamento, tra cui quello che richiede la “tenuta di un’ordinata contabilità, così che numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell’imposta”.
Al fine di applicare tale principio alle possibili fattispecie che possono configurarsi in applicazione dei nuovi termini di emissione / registrazione della fattura, l’Agenzia prevede che si debba / possa procedere ad annotazioni separate.
Data da indicare nel registro fatture emesse
Ancorché il Legislatore non abbia modificato il comma 2 del citato art. 23, ai sensi del quale “per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa”, nella Circolare n. 14/E in esame l’Agenzia giunge alla conclusione che, “alla luce del mutato quadro tecnico-normativo … considerata altresì la finalità dell’articolo 23 … volto, in primo luogo, alla corretta liquidazione dell’imposta”, è possibile indicare nel registro delle fatture emesse la data riportata nel campo “Data” del file della fattura elettronica. In altre parole, quindi, in sede di annotazione della fattura nel registro fatture emesse è possibile riportare la data di effettuazione dell’operazione (riportata nel campo “Data” della fattura stessa) e non la data di emissione della fattura. Ciò è ammesso anche per le fatture cartacee e per quelle elettroniche transitate da canali diversi dal SdI.
REGISTRO ACQUISTI
In merito alla soppressione dell’obbligo di numerazione progressiva delle fatture / bollette doganali
relative ai beni e servizi acquistati / importati, l’Agenzia evidenzia che:
– il contribuente può continuare, per scelta, ad attribuire una numerazione progressiva alle fatture / bollette doganali;
– la soppressione della numerazione non ha fatto venir meno l’obbligo di annotare nel registro acquisti i citati documenti attribuendo un ordine progressivo alle registrazioni.
“RETRO-DETRAZIONE” DELLA FATTURA
Dopo aver riepilogato la disciplina della detrazione dell’IVA a seguito della modifica apportata dall’art. 14, DL n. 119/2018 all’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 (detrazione dell’IVA nella liquidazione del mese o trimestre di effettuazione dell’operazione anche per le fatture registrate entro il giorno 15 del mese successivo, c.d. “retro-detrazione”, l’Agenzia:
– precisa che la disposizione riguarda tutte le fatture emesse e non solo quelle elettroniche tramite SdI;
– conferma che la “retro-detrazione” si applica non solo ai soggetti mensili ma anche a coloro che effettuano le liquidazioni trimestrali.
REGIME SANZIONATORIO FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il regime sanzionatorio applicabile in caso di tardiva fatturazione elettronica di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 risulta attenuato dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015, ai sensi del quale per il primo semestre 2019, le sanzioni:
– non si applicano se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione periodica IVA riferita all’operazione documentata;
– sono ridotte al 20% se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione IVA del periodo successivo (per i soggetti mensili tale riduzione opera fino al 30.9.2019).
Sul punto, l’Agenzia nella Circolare n. 14/E in esame, specifica che:
– la disapplicazione o riduzione delle sanzioni non interessa fattispecie diverse rispetto a quelle disciplinate dal citato art. 6. Di conseguenza, fermo restando il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, sono, tra le altre, ordinariamente applicabili le sanzioni relative:
– all’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente o all’utilizzo di crediti non spettanti;
– alle violazioni connesse alla corretta tenuta / conservazione di scritture contabili, documenti e registri ex art. 9, D.Lgs. n. 471/97;
– fino al 30.6.2019 la disapplicazione o riduzione delle sanzioni riguarda tutti i contribuenti, a prescindere dalla periodicità (mensile / trimestrale) di liquidazione dell’IVA.