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IMU E TASI 2019

Entro il prossimo 17 giugno va effettuato il versamento dell’acconto IMU e TASI mentre il saldo dovrà essere effettuato il 16 dicembre.

Il versamento dell’acconto (pari al 50% del dovuto annuo) va eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni valide per il 2018; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno va eseguito, a conguaglio, sulla base delle delibere Comunali che rispettino i due seguenti requisiti:

  1. Siano state adottate entro il 31 marzo (salvo proroghe);
  2. Siano state pubblicate sul sito delle finanze (www.finanze.it) entro il 28 ottobre.

In assenza di tali presupposti, il pagamento va effettuato applicando le aliquote valide per il 2018. La somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu non può essere superiore per ciascuna tipologia di immobile superiore all’aliquota massima consentita dalla legge per l’Imu al 31.12.2015, fissata al 10,06 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie per immobile.

 

Per il 2019 il limite del 10,06 per mille può essere superato dello 0,8 per mille alle condizioni di cui alla tabella di seguito. Per il 2019 i Comuni possono deliberare aliquote in aumento; possono inoltre differenziare le aliquote per categorie di immobili.

IMU

Base imponibile

Rendita catastale, rivalutata al 5% e moltiplicata per:

       160 per abitazioni, magazzini, autorimesse

       140 per laboratori e locali senza fine di lucro

       80 per uffici, banche, assicurazioni

       65 per opifici e alberghi

       55 per negozi e botteghe

La base imponibile è ridotta del 50% per:

       Fabbricati di interesse storico o artistico

       Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Aliquote

Aliquota di base del 7,6 per mille, che i Comuni possono:

       Aumentare fino al 10,6 per mille

       Diminuire fino al 4,6 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze sono esenti da IMU (è dovuta esclusivamente per le abitazioni principali di categoria  A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)

Immobili locati

Possibilità di ridurre l’aliquota al 4 per mille;

dall’1.01.2016, l’Imu è ridotta al 75% per i seguenti per i seguenti contratti di cui alla legge n. 431/98:

       Contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 d rinnovo;

       Contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni;

       Contratti transitori (di durata fino a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali.

 

TASI

Base imponibile

Rendita catastale, rivalutata al 5% e moltiplicata per:

       160 per abitazioni, magazzini, autorimesse

       140 per laboratori e locali senza fine di lucro

       80 per uffici, banche, assicurazioni

       65 per opifici e alberghi

       55 per negozi e botteghe

La base imponibile è ridotta del 50% per:

       Fabbricati di interesse storico o artistico

       Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Aliquote

Aliquota di base del 1 per mille, che i Comuni possono ridurre fino all’azzeramento.

Dall’ 1.01.2016, la Tasi non è dovuta per le unità immobiliari “destinate ad abitazione principale dal possessore nonché utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.

Per l’anno 2019 (come per il 2018, il 2017 e il 2016), limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni possono mantenere -con espressa deliberazione del Consiglio Comunale- la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell’art.1 legge di stabilità 2014, nella stessa misura applicata per l’ano 2015.

L’occupante (es. inquilino) versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa tra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo.

Nel caso in cui il detentore utilizzi l’unità immobiliare quale abitazione principale, il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015, ovvero nella misura del 90%.

Immobili locati

Dall’1.01.2016, la Tasi è ridotta al 75% per i seguenti contratti di cui alla legge n.431/98:

       Contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 d rinnovo;

       Contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni;

      Contratti transitori (di durata fino a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali.