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REGISTRO ZUCCHERI ABROGAZIONE

Abrogato l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico degli zuccheri per alcuni soggetti: questo il contenuto dell’articolo 3 comma 1-quater della Legge di conversione del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135, meglio noto come decreto semplificazioni.

L’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole, in considerazione di un articolato e complesso assetto legislativo, è intervenuto con una propria nota del 2 aprile 2019 n. 5281 per riepilogare i soggetti che sono obbligati alla tenuta del registro:

• i produttori e gli importatori di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall’uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione;

• gli operatori che importano le sostanze zuccherine per utilizzarle nel proprio stabilimento per la produzione di altri prodotti alimentari ad eccezione degli importatori che commercializzano (acquistano/vendono/movimentano) esclusivamente zucchero preconfezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi.

Risultano esclusi dall’obbligo:

• i grossisti;

• tutti gli utilizzatori