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NOVITÀ IN MATERIA DI SPESOMETRO ESTERO

La Legge Finanziaria 2018 ha previsto a partire dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di effettuare un nuovo adempimento, il c.d. “spesometro estero”.

Tale obbligo riguarda i soggetti titolari di Partita IVA residenti o stabiliti in Italia per i quali sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica. Sono pertanto esclusi:

• i soggetti minimi e forfetari;

• i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;

Oggetto di comunicazione sono i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia. Non rileva il fatto che il soggetto estero sia o meno un soggetto passivo IVA, ovvero vanno comunicate anche le operazioni con soggetti non residenti privi di partita IVA. Vanno indicate tutte le operazioni, a prescindere dal fatto che risultino territorialmente rilevanti in Italia (ai sensi artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72).

Dovranno essere comunicate le seguenti informazioni:

• dati identificativi del cedente/prestatore;

• dati identificativi dell’acquirente/committente;

• data del documento comprovante l’operazione;

• data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);

• numero del documento, base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’applicazione dell’imposta, tipologia (“natura”) dell’operazione.

L’invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata:

– emessa bolletta doganale (importazioni/esportazioni);

– emessa/ricevuta fattura elettronica che transita attraverso lo SDI (codice destinatario “XXXXXXX”).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente può comunque scegliere di ricomprendere le predette operazioni nella comunicazione in esame.

L’invio della comunicazione va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura (es. per le fatture emesse o ricevute ad aprile 2019, l’invio va fatto entro il 31 maggio 2019), tenendo presente che per i mesi di gennaio e febbraio, per i quali è stata prorogata la scadenza, e per quello di marzo, la scadenza è fissata al 30 aprile 2019. In relazione al monitoraggio di tale adempimento.

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti/inesatti è applicabile la sanzione di € 2,00 per ciascuna fattura, nel limite di € 1.000,00 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

I nostri uffici rimangono a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni e per comunicarvi i chiarimenti che si attendono in relazione a quanto sopra.