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NCC SANZIONI SOSPESE FINOAL 14 MAGGIO

A fronte dei recenti interventi normativi, questo argomento giorno dopo giorno è sempre più “delicato” da affrontare. Lo scorso 28 febbraio è stata predisposta una circolare esplicativa del Ministero dell’Interno (prot. n. 300/A/1840/19/149/2019/01) – allegata – che ha chiarito anzitutto che le sanzioni per gli autonoleggi con conducente restano sospese fino al prossimo 14 maggio.

La stessa circolare ha stabilito che le corse previste da contratti “quadro” con i clienti non sono soggette all’obbligo di rientro in rimessa se l’atto ha una data certa non successiva al 29 gennaio 2019.

Sono queste le prime indicazioni ufficiali ed indicative sulle nuove norme in materia, introdotte dall’articolo 10-bis del D.L. 135/2018, fornite da una circolare diretta ai vari livelli delle Forze dell’Ordine e degli Organi di vigilanza e di controllo la cui diffusione è stata effettivamente resa nota solo un paio di giorni fa. E questo rende chiaramente idea del clima teso che si respira a Roma.

Fermo restando che alcuni nodi giuridici rimangono difficilmente superabili senza cambiare la legge quadro nazionale in materia (la L. 21/92), il documento ha subito suscitato le proteste di alcune associazioni dei tassisti, mentre altre si sono riservate da subito di esaminarla al meglio.

Uno dei motivi della protesta è il “rinvio” delle sanzioni al 14 maggio 2019, intendendo cumulativamente quelle previste dal Codice della Strada e dalle norme nazionali, regionali e regolamentari comunali. Sono, infatti, quelle per gli NCC che violano le prescrizioni contenute nella loro autorizzazione e i nuovi obblighi di rientro in rimessa, uscita solo a prenotazione già acquisita e foglio di servizio elettronico. I tassisti si attendevano che le sanzioni venissero già applicate questo mese, perché il D.L. 135/2018 in vigore dal 15.12.2018 ha previsto una “moratoria” di 90 giorni ma, dato che tutta la parte sul trasporto pubblico è stata aggiunta solo in sede di conversione, il Ministero ha ritenuto di far partire i 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (avvenuta lo scorso 12 febbraio).

La circolare ribadisce che la moratoria di 2 anni, riguarda solo le sanzioni per gli NCC che violano l’obbligo di rientro in rimessa per corse nell’ambito di contratti già in essere con i clienti (che possono essere indistintamente persone fisiche o soggetti giuridici o collettivi, purchè i soggetti fisici da trasportare siano resi noti prima dell’inizio del servizio). Tali contratti sono esclusi dai nuovi limiti imposti agli NCC fino a un’eventuale deliberazione della Conferenza Unificata (cui la norma dà il termine del 28 febbraio scorso, ritenuto però solo ordinatorio nella prassi) o, in mancanza, per 2 anni al massimo.

I contratti già in essere devono essere stati conclusi/stipulati per iscritto “con data certa”entro i 15 giorni precedenti l’entrata in vigore della legge e “regolarmente registrati”. A tal riguardo, la circolare afferma che la registrazione (che peraltro già di per sé conferisce data certa) “può avvenire anche successivamente alla conclusione del contratto, fermo restando l’obbligo della data certa non successiva al 29 gennaio 2019.

Andando oltre, un problema giuridico molto rilevante è la compatibilità del foglio elettronico con la normativa sulla privacy. Qui il Garante potrebbe intervenire su vari profili, per garantire clienti e conducenti dipendenti: la legge richiede che vengano annotati orari, località e generalità delle persone, che perché consentono di risalire a informazioni sensibili sulle persone. È inoltre dubbio che siano rispettati 2 criteri previsti dal Regolamento europeo sulla privacy (GDPR) sulla materia: rispettivamente, la proporzionalità e la sicurezza, anche perché i fogli di servizio devono essere tenuti a bordo per 15 giorni. Probabilmente, l’unica soluzione è modificare ulteriormente la legge.

Da ultimo, un altro chiarimento riguarda la possibilità di essere sostituiti per gli autisti in caso di assenza per malattia, invalidità o sospensione della patente: essa è ora diventata necessaria per il mantenimento della licenza o autorizzazione”, per cui in questi casi più che una possibilità c’è un obbligo.

PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE, OPERATIVAMENTE, CONSIDERIAMO CHE:

– la richiesta del servizio di noleggio con conducente può essere effettuata sia presso la sede che presso la rimessa del noleggiatore, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici;

– la sede operativa del vettore e almeno una rimessa (che possono anche coincidere) devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Il vettore può disporre, senza limitazioni, di ulteriori rimesse nelle quali stazionare, ubicate nel territorio di altri Comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni stessi e salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata (teoricamente entro il 28 febbraio u.s., termine però non perentorio). Per la sede operativa e per ciascuna rimessa deve esistere un valido titolo giuridico di disponibilità dei locali (proprietà, contratto di affitto debitamente registrato, comodato, ecc.);

– fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata e comunque per un periodo non superiore a 2 anni dalla data di entrata in vigore del D.L. 135/2018 (avvenuta il 12 febbraio u.s), l’inizio di un nuovo servizio, fermo l’obbligo di prenotazione, può avvenire senza il rientro in rimessa anche quando il servizio è svolto in esecuzione di un contratto concluso in forma scritta tra il vettore ed il cliente, avente data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge (ovvero non successiva al 29 gennaio 2019) e debitamente registrato, da tenere a bordo (in che forma è tutto da capire) o in sede e da esibire in caso di controlli;

– i titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità, sospensione della patente, perdita dell’abilitazione professionale alla guida dei veicoli o di conduzione dei natanti, intervenuti successivamente al rilascio della licenza o dell’autorizzazione, possano mantenere la titolarità della licenza o dell’autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti per l’intero periodo di durata malattia, invalidità, sospensione della patente o perdita dell’abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente. Il rapporto con un sostituto alla guida può essere regolato o con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti ovvero anche in base ad un contratto di gestione;

– le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse. In deroga a questo obbligo, l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione;

– nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche dovranno essere stabilite da un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’Interno entro il prossimo 30 giugno. Fino all’adozione di tale decreto, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti di quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa;

– è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso;

– presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà essere istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente (NCC) effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Non sono compresi nel registro i servizi effettuati con velocipedi (biciclette e veicoli assimilati), autobus, quadricicli e veicoli a trazione animale;

– a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 135/2018 e fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese di taxi e NCC, è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per il solo servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.

 

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