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NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI FATTURA ELETTRONICA

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha reso disponibili i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate durante un incontro organizzato ad inizio gennaio in merito all’obbligo, scattato dall’1.1.2019, di utilizzo della fatturazione elettronica.

Di seguito si ripartano alcuni chiarimenti.

 

CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

 

Domanda: Con riferimento alle fatture da emettere fino all’1.7.2019, il campo “Data” del file xml deve essere valorizzato con la data di emissione / trasmissione della fattura al SdI o con quella di effettuazione dell’operazione. E nel caso di fattura differita?

Risposta: Le regole dell’art. 21, DPR n. 633/72 non sono cambiate: la data della fattura è la data di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura differita la data della fattura è la data di emissione della fattura elettronica poiché all’interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell’operazione. Si ricorda che, sulla base delle disposizioni del DL n.119/2018, nel primo semestre 2019 è possibile trasmettere le fatture elettroniche al SdI entro i termini di liquidazione senza applicazione di sanzioni. Pertanto, ad esempio, una fattura che riporta la data 5.1.2019 potrà essere trasmessa al SdI entro il 16.2.2019 in caso di operatore IVA “mensile” ovvero entro il 16.5 in caso di operatore IVA “trimestrale”. Nel caso siano state emesse fatture elettroniche nel secondo semestre 2018, si ricorda che con Circolare 2.7.2018, n. 13/E è stato chiarito che “il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento … 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. Conseguentemente, se ad esempio, è stata emessa una fattura elettronica con data 30.12.2018 e la stessa è stata trasmessa al SdI il 2.1.2019, non si incorrerà in alcuna sanzione formale.

 

 

Domanda: L’attività che è articolata in più punti di consegna (ad esempio, supermarket) può avere più codici destinatario?

Risposta: È possibile avere più canali di ricezione (più PEC o più codici SdI) ma in tal caso l’operatore (unica partita IVA) dovrà valutare di non usare il servizio di “registrazione dell’indirizzo telematico”.

 

Domanda: Un agente di commercio è obbligato a indicare il n. REA nella fattura? E gli altri esercenti attività d’impresa?

Risposta: Valgono le regole e le disposizioni già in vigore, non è un elemento introdotto con la fattura elettronica. Il numero REA non è un dato previsto dall’art. 21, DPR n. 633/72.

 

Domanda: In relazione ai dati obbligatori da indicare in fattura, si chiede conferma del fatto che nella fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti titolari di partita IVA non sia

obbligatoria l’indicazione anche del codice fiscale.

Risposta: Si conferma che nella fattura i campi della sezione cessionario / committente vanno compilati inserendo o la partita IVA oppure il codice fiscale che il cliente di volta in volta comunicherà al fornitore (anche se il SdI non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori). Nel caso in cui il cessionario / committente comunichi il solo codice fiscale alfanumerico, pur essendo titolare di partita IVA, è evidente che sta operando l’acquisto del bene / servizio non nell’ambito dell’attività d’impresa, arte o professione.

 

Domanda: Le autofatture da emettere per l’integrazione degli acquisti interni in reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 devono riportare nel campo “TipoDocumento” il codice “TD20” o “TD1”?

Risposta: In questo caso il tipo documento da utilizzare è “TD1”. I documenti con codice “TD20” sono solo quelli relativi alle fatture ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.

 

Domanda: Nel caso in cui un’operazione sia effettuata il 31.3.2019 e la fattura sia inviata al SdI il 5.4.2019 (la “data di emissione” della fattura elettronica è quindi il 5.4.2019 in quanto la fattura elettronica si considera emessa quanto viene trasmessa al SdI) si chiede se è

corretto indicare nel campo “Data” del file xml la data di effettuazione dell’operazione

(31.3.2019) o se si debba indicare la data di invio al SdI (data di emissione) specificando in

un altro campo del file xml la data di effettuazione dell’operazione.

Risposta: Va indicata sempre la data di effettuazione dell’operazione (se non si tratta di fatture differite). Se la fattura è stata ricevuta dal cessionario / committente entro i termini di liquidazione del mese di marzo, lo stesso potrà far concorrere l’IVA in detrazione in tale liquidazione.

 

Domanda: Si chiede se permanga l’obbligatorietà del campo “CAP” per le fatture:

emesse da soggetti non residenti in Italia (ad esempio, soggetti non residenti in Italia

ma con stabile organizzazione nel territorio dello Stato);

emesse da soggetti residenti verso controparti estere.

In caso affermativo, se possa essere utilizzato un codice convenzionale (“00000”)?

Risposta: Sì, si consiglia di utilizzare il codice convenzionale.

 

Domanda: Diversi clienti riscontrano problemi sul controllo 00423: codice errore 00423 “2.2.1.11<PrezzoTotale> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche” nel caso di utilizzo di sconti.

Sul punto, il campo sconto nel file xml ammette solo 2 decimali mentre nel contempo il

prezzo unitario ne ammette 8.

Quanto sopra crea frequentemente delle differenze nel calcolo degli arrotondamenti

soprattutto se nel sistema sorgente del contribuente (e.g. sistema ERP) sono riportati gli

sconti con un numero di decimali superiore a 2.

Sul punto, è possibile che il SdI aumenti il numero di decimali ammessi per i campi

2.2.1.10.3 <Importo> del blocco 2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione> portando lo stesso a 8

decimali (in modo da renderlo coerente con il numero di decimali accettati dal campo

2.2.1.9 <PrezzoUnitario> e 2.2.1.11 <PrezzoTotale>)?

Risposta: La modifica è “pronta” ma dato che richiede una modifica dello schema è stata messa “in attesa”. Fino a che non sarà introdotta, è comunque possibile utilizzare una linea fattura per rappresentare uno sconto (<TipoPrestazione> = “SC”), in quel caso il valore del prezzo unitario corrisponderebbe a quello dello sconto che può essere valorizzato con una precisione fino a 8 decimali.

 

FATTURE ELETTRONICHE: EMISSIONE E RICEZIONE

 

Domanda: Le fatture attive datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o PEC nei primi giorni del 2019 devono essere emesse in forma elettronica? Quali le modalità di detrazione dell’IVA per il cessionario / committente: tali fatture devono essere annotate inun sezionale del registro IVA degli acquisti con detrazione dell’IVA corrispondente nelladichiarazione annuale ovvero nella liquidazione periodica di dicembre?

Risposta: Possono essere analogiche. Se il cessionario / committente riceve la fattura a gennaio 2019 potrà esercitare la detrazione nella liquidazione di gennaio 2019.

 

Domanda: Per le operazioni verso soggetti comunitari l’emissione (facoltativa) della fattura

elettronica e l’invio al SdI (con codice destinatario 7 volte X), oltre ad evitare l’indicazione

dei dati dell’operazione nel c.d. “esterometro”, comporta altresì l’esonero dall’indicazione

della stessa operazione negli elenchi Intrastat?

Risposta: La trasmissione della fattura elettronica con il codice destinatario “XXXXXXX” consente di evitare l’invio, per quella fattura, della comunicazione “esterometro” ma non i modelli INTRA. Restano invece in vigore le semplificazioni introdotte con il Provvedimento 25.9.2017 sui modelli INTRA2.

 

Domanda: Il forfetario che fornisce ai propri fornitori l’indirizzo PEC o il codice destinatario può continuare ad emettere, per quanto concerne il ciclo attivo, le fatture in formato cartaceo?

Risposta: Sì.

 

Domanda: Nel caso in cui un soggetto neghi l’autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati al STS, la fattura deve essere emessa in formato elettronico? E nel caso manifesti il suo diniego dopo qualche giorno?

Risposta: Nel 2019 per nessuna operazione sanitaria effettuata da soggetti tenuti a inviare al STS si deve emettere fattura elettronica, come previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

 

Domanda: Come verranno gestiti i documenti riepilogativi per fatture d’importo non superiore a € 300: cosa dovrà essere consegnato al cliente?

Risposta: Nulla cambia rispetto al passato. Il cliente deve sempre ricevere le singole fatture. Il documento riepilogativo è previsto per la “registrazione” di più fatture emesse o ricevute.

 

Domanda: In caso di vendita con IVA a soggetto estero (UE / extraUE) privato o azienda estera, ma con consegna in Italia, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e inviate al SdI?

Risposta: L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti.

 

Domanda: È obbligatoria l’emissione dell’autofattura in formato elettronico nel caso di acquisto da produttore agricolo in regime di esonero IVA per il quale era possibile, fino al 31.12.2018, che l’acquirente emettesse autofattura in formato cartaceo?

Risposta: In caso di acquisto di prodotti da un produttore agricolo in regime agevolato (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72) da parte di un operatore IVA obbligato alla fattura elettronica, quest’ultimo emetterà una fattura elettronica usando la tipologia “TD1” per conto dell’agricoltore venditore.

 

Domanda: Nel caso di studio associato tra professionisti di diverse Casse (commercialisti e

consulenti del lavoro) quale codice indicare nel xml di fattura elettronica visto che il

contributo è destinato a Casse diverse secondo la percentuale di partecipazione allo

studio? Non sembra che il tracciato xml consenta una duplice indicazione.

Risposta: È possibile inserire in fattura elettronica riferimenti a più Casse previdenziali, ripetendo la valorizzazione dei campi del blocco “Cassa previdenziale”.

 

Domanda: Gli asili nido sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica per le prestazioni rese? Qualora si optasse per l’emissione della fattura elettronica come gestire la fattura emessa ad entrambi i genitori con 2 codici fiscali?

Risposta: Gli esoneri valgono per i forfettari, per i soggetti in regime di vantaggio e quelli in regime ex Legge n. 398/91 (con volume di attività commerciale non superiore a € 65.000 nell’anno

precedente). La fattura elettronica viene intestata ad uno dei due genitori e in un campo a descrizione libera (ad esempio, descrizione) va inserito il codice fiscale dell’altro genitore.

 

Domanda: Un artigiano (officina meccanica, giardiniere, ecc.) che fino al 31.12.2018 emetteva ricevute fiscali ai clienti privati (privato consumatore) e ricevute fiscali con dicitura “segue fattura” al momento della consegna dell’auto o al termine del lavoro eseguito per le sole ditte / aziende con partita IVA per le quali poi emetteva regolare fattura cartacea, ora nel 2019 può continuare ad emettere per i soli clienti privati le ricevute fiscali cartacee come prima, senza emettere per loro le fatture elettroniche?

E solo per le ditte / aziende con partita IVA emettere ed inviare al SdI le fatture elettroniche? È corretto il suddetto comportamento?

Risposta: Sì è corretto, salvo che il cliente privato non richieda la fattura: in tal caso occorrerà comunque emettere la fattura elettronica (con codice destinatario “0000000”) e fornirne copia analogica o elettronica al cliente.

 

Domanda: Sulla copia cartacea / PDF della fattura elettronica consegnata a mano o inviata via mail ad un privato (non soggetto passivo IVA) deve essere inserita una specifica frase per connotare il fatto che si tratta solo di una mera “visualizzazione” dell’originale xml valido ai fini fiscali ed inviato al SdI?

Risposta: È possibile e consigliabile riportare una dicitura del tipo “copia analogica della fattura elettronica inviata al SdI”. Al riguardo si ricorda che, come specificato dal Provvedimento 21.12.2018, il consumatore finale potrà consultare le fatture elettroniche nella sua area riservata del sito dell’Agenzia solo dal secondo semestre 2019 a seguito di accettazione del servizio di consultazione.

 

Domanda: Nel caso in cui un soggetto in regime forfettario / minimo decida di emettere fattura elettronica è tenuto a riportare gli estremi di riferimento del regime fiscale applicato,

nonché che le somme non sono soggette a ritenuta di acconto, all’interno della fattura o è

sufficiente l’indicazione del tipo di regime nell’apposito campo?

Risposta: Si potrà compilare la fattura elettronica indicando il tipo di regime e, nel campo descrizione, che le somme non sono soggette a ritenuta.

 

CONSERVAZIONE

 

Domanda: È possibile effettuare la conservazione sostitutiva della stessa fattura con più soggetti contestualmente (ad esempio, Agenzia delle Entrate e società privata che presta il

servizio)?

Risposta: Sì.

Domanda: La conservazione digitale per 15 anni è subordinata alla firma digitale del file fattura in formato xml?

Risposta: Il servizio dell’Agenzia delle Entrate non è subordinato alla firma digitale della fattura elettronica.

 

Domanda: Può un soggetto forfetario pre-registrare sul portale “Fatture e corrispettivi” il codice identificativo “0000000” senza indicare una PEC, in modo da evitare che l’invio di una fattura elettronica da parte di un proprio fornitore con l’indirizzo PEC del forfetario

prelevato dal Registro pubblico INI-PEC, comporti per quest’ultimo l’obbligo di

conservazione elettronica di tale fattura?

Risposta: Il servizio di registrazione prevede l’indicazione di un codice destinatario diverso da “0000000” o di una PEC.

 

Domanda: L’Agenzia delle Entrate ha precisato che “gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso

rappresentante fiscale) in Italia non hanno … l’obbligo di emettere le fatture elettroniche;

tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute

nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente / prestatore la PEC ovvero un codice

destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche”.

A tal riguardo, occorre segnalare che il cedente / prestatore potrebbe acquisire

autonomamente dal Registro pubblico INI-PEC l’indirizzo PEC del soggetto “minimo” o

forfetario e inviare la fattura a detto indirizzo all’insaputa di questi ultimi.

In tal caso, l’obbligo di conservazione non deriverebbe da una scelta consapevole del

soggetto ricevente, ma dall’iniziativa del soggetto emittente fattura.

Si chiede pertanto come può il soggetto ricevente dimostrare, in tal caso, che l’indicazione nella fattura del suo indirizzo PEC non deriva dalla sua iniziativa.

Risposta: Il cliente forfettario non è obbligato a ricevere le fatture elettroniche, quindi è importante che conservi le fatture ricevute in via analogica o via PEC, pur non avendo richiesto al fornitore tale indirizzo, in modo analogico. Si ricorda, tuttavia, che anche l’operatore forfettario o il suo delegato può sottoscrivere il servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalla modalità di ricezione delle fatture: in tal modo sarà sicuro che le sue fatture passive saranno conservate per 15 anni senza il rischio di perderle.

 

Domanda: Se il soggetto chiude la partita IVA, la conservazione elettronica con l’Agenzia delle Entrate è assicurata? Fino a quale termine e con quali modalità?

Risposta: Sì, per 15 anni.

 

Domanda: Anche a seguito dell’intervento del Garante e del Provvedimento 21.12.2018 ci si chiedeva se la conservazione gratuita offerta dall’Agenzia delle Entrate fosse a norma, sia dal punto di vista civilistico (art. 2220, C.c.) e non solo dal punto di vista tributario.

Risposta: Sì, certamente.

 

RAPPORTI CON L’ESTERO

Domanda: Per ciò che concerne la cessione di beni verso Stati UE come vanno trattate le fatture ai fini della fattura elettronica? La srl già trasmette il modello INTRA2. In tal caso è esonerata dal trasmettere al SdI la fattura di cessione UE?

Risposta: No, va inviata la comunicazione dati fatture transfrontaliere o la fattura elettronica con“XXXXXXX”.

 

Domana: Per gli acquisti UE, una società effettua l’integrazione delle fatture ricevute e le

contabilizza attraverso il sistema del reverse charge. Trasmette poi all’Agenzia il modello

INTRA1. Tali tipologie di fatture come vanno trattate ai fini della fattura elettronica?

Risposta: I dati delle fatture d’acquisto intracomunitarie vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere.