E’ modificato il regime fiscale forfetario, con imposta sostitutiva al 15%, ai contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, che hanno conseguito nell’anno precedente (2018) ricavi o compensi, fino ad un massimo di € 65.000.
Con l’estensione al regime forfettario vengono anche semplificati i requisiti di accesso:
– Il tetto di € 65.000 è unico per tutte le partite IVA e non risultano variati i coefficienti di redditività sulla base del codice ATECO;
– Eliminato il limite di spesa di € 5.000 lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori;
– Eliminato il tetto di € 20.000 al costo complessivo dei beni strumentali;
– Eliminata la soglia minima di € 30.000 di reddito di lavoro dipendente o assimilato (es.reddito di pensione) oltre la quale scattava l’esclusione dal regime in esame.
Sono state riviste, in sede di approvazione, le cause di esclusione prevedendo in particolare che il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:
• contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni
Professionali, imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo;
• esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.
La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento.
• si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito. In particolare nella Circolare n. 10/E del 4.4.2016 l’Agenzia ha precisato che non sono compatibili con il regime forfetario le seguenti attività:
agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/72);
vendita di sali e tabacchi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
editoria (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, DPR n.633/72);
intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640/72 (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/72);
agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/91);
vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, DPR n. 600/73);
rivendita di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, DL n.41/95);
agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, DL n. 41/95).
Nella citata Circolare n. 10/E l’Agenzia ha specificato che:
l’esercizio di un’attività esclusa dal regime forfetario in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva ai fini IRPEF di un reddito d’impresa / lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime anche per le altre attività esercitate non in regime speciale;
l’esercizio di un’attività agricola, nei limiti di cui all’art. 32, TUIR, produttiva di reddito fondiario, non preclude l’accesso al regime forfetario per le altre attività eventualmente esercitate dal contribuente;
• non sono residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE /SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
• in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE.
SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETARIO
I soggetti che adottano il regime in esame beneficiano di talune semplificazioni e in particolare:
non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa;
sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
non possono detrarre l’IVA a credito;
non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti, previo rilascio di apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.
Con riferimento alla ritenuta operata dalle banche / Poste in relazione ai bonifici disposti per le agevolazioni del 50%-65% si ritengono applicabili i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 5.7.2013, n. 47/E per i contribuenti minimi, in base ai quali è possibile non subire la ritenuta d’acconto (8%) previo rilascio alla banca / Poste della dichiarazione di essere assoggettati ad imposta sostitutiva; in caso contrario è ammesso il recupero di quanto trattenuto nella dichiarazione dei redditi;
non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte fermo restando l’obbligo di indicare in
dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state
assoggettate a ritenuta;
sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, salvo la
numerazione / conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, l’obbligo di certificazione
dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
non sono soggetti agli “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA)
DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL’IMPOSTA
Ai sensi del citato comma 64 il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% è calcolato:
1. applicando ai ricavi / compensi percepiti un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata, come evidenziato nell’apposita Tabella. In caso di esercizio di più attività contraddistinte da diversi codici Ateco 2007, il reddito va determinato applicando ai ricavi / compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente di redditività;
2. sottraendo i contributi previdenziali “dovuti per legge”. I contributi previdenziali ed assistenziali possono riferirsi anche ai collaboratori dell’impresa familiare:
fiscalmente a carico;
non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto alla rivalsa.
L’eventuale eccedenza sarà dedotta dal reddito complessivo ex art. 10, TUIR.
Nella citata Circolare n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non sono rilevanti:
le plus / minusvalenze anche se relative a beni acquistati in anni precedenti l’applicazione del regime forfetario;
le sopravvenienze attive / passive.
REGIME “START UP”
Al verificarsi dei seguenti requisiti:
il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o
d’impresa, anche in forma associata o familiare;
l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la
stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto,
l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di
ricavi / compensi previsti per il regime forfetario; il comma 65, prevede l’applicazione, per i primi 5 anni, dell’imposta sostitutiva nella misura
ridotta del 5%.
REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
A favore delle imprese che adottano il regime in esame è previsto che il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%. La riduzione contributiva si riflette sull’accredito dei contributi.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 10/E, al fine di usufruire del regime contributivo in esame, i soggetti già esercenti un’impresa devono, entro il 28.2 di ciascunanno, inviare un’apposita comunicazione telematica all’INPS.