Il Ministero dello sviluppo economico si è espresso in merito alle istanze di cancellazione dal Registro delle imprese da parte di imprese individuali e societarie che non hanno comunicato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), indicando agli Uffici camerali la necessità di procedere in ogni caso all’iscrizione delle istanze di cancellazione dal Registro delle imprese sia per le imprese individuali che per quelle societarie anche in carenza di tale indirizzo.
Con l’occasione, il superiore Ministero ribadisce ad ogni modo che alla PEC occorre riconoscere la sostanziale funzione di “recapito informatico delle imprese” ed inoltre conferma il carattere di ufficialità della PEC affermando il principio che l’indirizzo di posta elettronica certificata deve accompagnare l’impresa sin dal momento della iscrizione dell’impresa stessa nel Registro delle imprese e deve permanere in stato di validità anche nei dodici mesi successivi alla cancellazione dell’impresa stessa dal predetto registro per esigenze inerenti all’eventuale notifica di atti. Tale ultima indicazione è stata peraltro evidenziata nelle recenti Ordinanze della Suprema Corte di Cassazione n.16365/2018 en. 30532/2018 .