Con la pubblicazione sulla G.U. 23/10/2018 n. 247, è entrato in vigore dal 24/10/2018, il DL n. 119/2018, contenente una serie di disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
Tra le novità previste si segnala:
– la definizione agevolata dei PVC e avvisi di accertamento;
– la definizione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (ex Equitalia) – rottamazione-ter;
– la definizione agevolata delle liti pendenti;
– l’introduzione di nuove regole in materia di emissione e registrazione delle fatture (elettroniche) e di detrazione dell’IVA;
– l’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
E’ prevista la definizione dei PVC consegnati entro il 24/10/2018.
La definizione richiede la presentazione di una apposita dichiarazione al fine di regolarizzare le violazioni constatate in materia di IRES/IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.
La defuinizione riguarda solo i verbali per i quali alla data del 24/10/2018 non è stato ancora notificato l’avviso di accertamento o ricevuto l’invito al contradditorio.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 31/05/2019 con modalità ancora da stabilire da parte dell’Agenzia delle Entrate.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
E’ prevista:
– la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e degli atti di recupero notificati entro il 24.10.2018 non impugnati e ancora impugnabili a tale data.
La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro 30 giorni dalla data del 24/10/2018.
– la definizione agevolata delle somme contenute negli inviti al contradditorio notificati entro il 24.10.2018.
La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro 30 giorni dalla data del 24/10/2018;
– il perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018.
Il perfezionamento richiede il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento.
DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI “ROTTAMAZIONE-TER”
Sono riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (Ex Equitalia) dal 2000 al 2017.
La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento
integrale o rateale, riguarda le somme:
– affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
– maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si
applica limitatamente agli interessi.
Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare:
– entro il 30.4.2019. Entro lo stesso termine è possibile comunque integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data;
– utilizzando l’apposito modello.
Entro il 30.6.2019, l’Agente comunica al debitore quanto dovuto ai fini della definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.
ESTINZIONE DEL DEBITO FINO A 1.000 EURO
È disposto l’annullamento automatico in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, ancorchè riferiti a cartelle oggetto della rottamazione-ter.
Va evidenziato che:
– quanto versato fino al 23.10.2018 resta definitivamente acquisito;
– le somme versate dal 24.10.2018 sono imputate alle rate da corrispondere relativamente ad altri debiti inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento ovvero, in mancanza, a debiti scaduti / in scadenza. In mancanza anche di questi ultimi, tali somme sono rimborsate.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONROVERSIE TRIBUTARIE
È riproposta la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
La definizione richiede il pagamento di un importo pari al valore della controversia ossia
l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE
È prevista la correzione di errori o omissioni con l’integrazione, fino al 31.5.2019, delle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017 ai fini IRES / IRPEF e addizionali, imposte sostitutive, ritenute e contributi previdenziali, IRAP e IVA.
Si evidenziato che:
– l’integrazione è consentita nel limite di € 100.000 di imponibile annuo ai fini delle predette imposte e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di € 100.000 di imponibile annuo per cui è ammessa l’integrazione;
– l’integrazione è ammessa fino a € 30.000 in caso di dichiarazione di un imponibile inferiore a € 100.000 nonché di dichiarazione senza debito d’imposta per perdite ex artt. 8 e 84, TUIR.
Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno d’imposta, è applicabile senza sanzioni, interessi e altri oneri:
– un’imposta sostitutiva pari al 20% del maggior imponibile IRPEF, IRES ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, contributi previdenziali e IRAP;
– un’imposta sostitutiva pari al 20% delle maggiori ritenute;
– l’aliquota media per l’IVA
Ai fini in esame il contribuente deve:
– inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle Entrate per uno o più periodi d’imposta per i quali, al 24.10.2018, non sono scaduti i termini per l’accertamento;
– versare spontaneamente in unica soluzione quanto dovuto entro il 31.7.2019, senza possibilità di compensazione. Il versamento può essere effettuato in 10 rate semestrali di pari importo; il pagamento della prima rata va effettuato entro il 30.9.2019.
ATTUAZIONE REGIME SANZIONATORIO FATTURAZIONE ELETTRONICA
Per il primo semestre 2019 è introdotto un nuovo regime “attenuato” delle sanzioni in materia di fatturazione elettronica che prevede:
– la non applicazione delle sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA;
– l’applicazione della riduzione dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.
TERMINI DI EMISSIONE FATTURA IMMEDIATA
Con la modifica dell’art. 21, DPR n. 633/72, a decorrere dall’1.7.2019:
– la fattura va emessa entro 10 giorni (anziché al momento) dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72;
– nella fattura deve essere riportata anche la data in cui è effettuata la cessione o la prestazione ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché diversa dalla data di emissione.
ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE
Con la modifica dell’art. 23, DPR n. 633/72 le fatture (emesse) devono essere annotate nel registro delle fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. La nuova disposizione non differenzia più tra fattura immediata e differita.
ANNOTAZIONE FATTURE ACQUISTI
A seguito della modifica dell’art. 25, DPR n. 633/72, sono riviste le modalità di registrazione delle fatture ricevute prevedendo che il contribuente deve annotare nel registro degli acquisti le fatture e bollette doganali, comprese le autofatture ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta.
Con la nuova disposizione è stato soppresso l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali e di conseguenza di riportare lo stesso nel registro.
È mantenuto il termine ultimo di annotazione rappresentato dal termine di presentazione del mod. IVA dell’anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.
DETRAZIONE IVA A CREDITO
Con modifica dell’art. 1 DPR n. 100/98 è previsto che entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, ad eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI
E’ previsto che a decorrere dal 1/1/2020 è resa obbligatoria la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
L’obbligo decorre dal 1/7/2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a € 400.000.
Per l’acquisto o adattamento dei registratori di cassa è previsto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta nel limite di € 250 in caso di acquisto, ed € 50 in caso di adattamento.