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INL VERIFICHE ISPETTIVE SULLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

L’Inl, con la nota 10 settembre 2018, n. 7369, interviene nuovamente, dopo il parere n. 4538/2018 e la nota n. 5828/2018, a specificare le regole di applicazione della norma che, da luglio di quest’anno, obbliga i datori di lavoro a corrispondere ai propri dipendenti lo stipendio attraverso strumenti di pagamento tracciabili. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dal 1° luglio 2018, non è più consentito effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

Tale obbligo si applica, oltre che ai rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con propri soci.

Restano espressamente esclusi dall’obbligo:

·         I rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni;

·         I rapporti di lavoro domestici;

·         I compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Il divieto di pagamento in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo della stessa; pertanto, l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili non è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es. anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio) , che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.

Per quanto riguarda l’indennità di trasferta, in considerazione della natura “mista” della stessa (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), l’Ispettore ritiene, comunque, necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) che hanno natura solo restitutoria.

 

Modalità di pagamento ammissibili

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, l’Ispettorato ritiene conforme il pagamento delle retribuzioni in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni. In tal caso, infatti, il pagamento è effettuato dalla banca e risulta sempre tracciabile anche ai fini di una possibile verifica da parte degli organi di vigilanza.

Il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del “vaglia postale” è ammesso qualora sia riportata l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione:

·         Indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento;

·         Dati del lavoratore/beneficiario;

·         Data ed importo dell’operazione;

·         Mese di riferimento della retribuzione.

 

 

Modalità di verifica bancaria

Gli organi di vigilanza possono procedere ad un controllo ulteriore sul sistema di pagamento adottato. L’Ispettorato analizza in dettaglio le varie fattispecie.

Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore (art. 1, comma 910, lett. a), L. n. 205/2017)

L’istanza di verifica va indirizzata alla filiale dell’istituto di credito ove è acceso il c/c del datore di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore abbia dato, per iscritto, indicazione di accreditare le somme su conto corrente intestato a soggetto diverso, alla banca devono essere comunicati i dati (nome cognome e IBAN) dei titolari dei relativi conti. La banca ordinante può confermare l’avvenuta esecuzione e il regolamento del bonifico in favore dei codici IBAN indicati e segnalare l’eventuale storno dell’operazione, ricevibile entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione. La banca non può invece dare certezza circa la definitività del pagamento, stante le possibili ipotesi di richiamo del bonifico, che intervengono anche a notevole distanza di tempo.

Strumenti di pagamento elettronici (art. 1 , comma 910, lett. b), L. n. 205/2017)

Se la carta di pagamento è dotata di IBAN devono essere eseguite le medesime verifiche previste per i pagamenti con bonifico. Il versamento dello stipendio su una carta prepagata non dotata di IBAN si realizza, invece, mediante un’operazione di ricarica della carta stessa. L’avvenuto pagamento può, in questo caso essere dimostrato unicamente dal datore di lavoro esibendo la ricevuta rilasciata dalla Banca che ha emesso la carta (banca iusser), nella quale sono riportate data ed importo della ricarica.

Pagamento in contanti attraverso conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento e attraverso conto corrente/conto di pagamento ordinario (art. 1 comma 910, lett. c), L. n. 205/2017).

La banca, svolte le opportune verifiche, può segnalare quanto segue:

·         Il lavoratore ha riscosso le somme, specificando data e importo erogato;

·         La retribuzione è stata messa a disposizione ma il lavoratore non ha ancora provveduto al ritiro delle somme;

·         Le somme messe a disposizione sono state restituite al datore di lavoro per superamento dei termini di giacenza;

Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (art. 1 comma 910, lett. d), L. n. 205/2017).

Nell’ipotesi di versamento tramite assegno bancario l’istituto di credito del datore di lavoro può fornire le seguenti informazioni:

·         Importo, codice ABI e codice CAB della banca che ha negoziato l’assegno;

·         Data del pagamento;

·         Eventuale esito dell’assegno.

Laddove il pagamento della retribuzione sia effettuato a mezzo assegno circolare di cui il datore di lavoro abbia fatto richiesta di emissione presso una banca (ove intrattiene un rapporto di conto ovvero abbia versato delle somme), quest’ultima, in aggiunta alle informazioni sopra indicate per gli assegni bancari, può fornire evidenza del beneficiario in favore del quale il titolo è stato emesso.

Relazione con gli istituti di credito

La richiesta da parte del personale ispettivo nei confronti degli Istituti di credito deve avvenire, tramite fac-simile predisposto e preferibilmente a mezzo PEC, direttamente alla filiale presso la quale il datore di lavoro intrattiene i rapporti di conto a valere sui quali è stato effettuato il pagamento con bonifico, strumenti di pagamento elettronico o in contanti.

In caso di pagamento mediante assegni, laddove il lavoratore abbia indicato al personale ispettivo la banca (codici ABI e CAB) presso la quale l’assegno è stato versato, è possibile interrogare direttamente tale banca (negoziatrice dell’assegno).

La risposta da parte dell’istituto di credito può intervenire entro i termini di volta in volta definiti tra banca e l’ITL (di norma non inferiore a 30 giorni) in relazione al tipo di accertamento, al periodo di riferimento dell’indagine e alla quantità di informazioni richieste.