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L’UTILIZZO DELLA FATTURA ELETTRONICA ED I RECENTI CHIARIMENTI

L’UTILIZZO DELLA FATTURA ELETTRONICA DALL’1/7/2018 ED I RECENTI CHIARIMENTI

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

Come noto, la Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 127/2015 in materia di fatturazione

elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria:

          dall’1.7.2018 per le seguenti operazioni:

o   acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;

o   cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

o   prestazioni rese da soggetti subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione;

          dall’1.1.2019 per tutti gli operatori residenti, stabiliti o identificati in Italia, ad eccezione dei contribuenti minimi e forfetari. Sono escluse altresì le operazioni effettuate e ricevute verso o da soggetti non stabiliti in Italia (soggetti CEE o EXTRACEE).

La stessa Finanziaria 2018 ha inoltre previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA e deduzione del costo, per il pagamento degli acquisti di carburante devono essere utilizzati strumenti “tracciabili”.

Con il Provvedimento 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta individuando gli “altri” mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione / deducibilità.

Recentemente la stessa Agenzia con la Circolare 30.4.2018, n. 8/E ha fornito i “primi chiarimenti” relativi alle nuove disposizioni sopra accennate.

 

DOCUMENTAZIONE DELLE CESSIONI DI CARBURANTE

Come prescritto dall’art. 1, comma 917, Finanziaria 2018, a decorrere dall’1.7.2018 l’obbligo di utilizzo delle fattura elettronica interessa le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Come sottolineato dall’Agenzia nella Circolare n. 8/E in esame la nuova disposizione si inserisce “nel complesso di misure introdotte a presidio dei fenomeni di evasione e di frode IVA nel settore degli olii minerali”.

In considerazione di ciò la stessa Agenzia precisa che le cessioni in esame vanno riferite alla benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

Ne consegue che sono escluse dall’obbligo di fattura elettronica dall’1.7.2018, a titolo

esemplificativo, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.

Come precisato dall’Agenzia, relativamente alle predette cessioni (carburante diverso da benzina / gasolio per autotrazione) le spese potranno essere documentate al fine di consentirne la detrazione dell’IVA e deduzione del costo “con le modalità finora in uso”, ossia tramite la scheda carburante (ancorchè il DPR n. 444/97 sia abrogato dall’1.7.2018), nonché facoltativamente mediante fattura elettronica.

La fattura elettronica va emessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI), rispettando i formati e le regole tecniche recentemente stabilite dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2018.

 

CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Come precisato dall’Agenzia nella Circolare n. 8/E in esame la fattura dovrà contenere gli elementi richiesti dagli artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72.

Resta pertanto esclusa l’indicazione del numero di targa o altro estremo identificativo del veicolo (tali elementi non risultano obbligatori dai citati artt. 21 e 21-bis).

Tali elementi tuttavia possono essere indicati al fine di una puntuale “tracciabilità” della spesa e per ricondurre la stessa ad un determinato veicolo (dato indispensabile per il recupero dei crediti accisa). A tal fine il numero di targa può essere riportato nel campo “MezzoTrasporto” del file fattura elettronica.

Rifornimenti di carburante e altri acquisti

Nel caso in cui siano effettuate, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni da esporre in un’unica fattura ma solo alcune di esse soggette al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, quest’ultima modalità è obbligatoria per l’intero documento.

Così, ad esempio, in presenza di rifornimenti di carburante presso un distributore e di interventi di riparazione / sostituzione / lavaggio, ovvero acquisti di beni / servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni è emessa in forma elettronica.

Fattura differita

Come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 8/E, alle cessioni di carburante documentate con fattura elettronica è applicabile quanto previsto in materia di fattura differita a condizione che all’atto della cessione del carburante sia consegnato all’acquirente un documento cartaceo / informatico contenente l’indicazione della data, delle generalità del cedente / acquirente e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura / qualità / quantità dei beni ceduti.

È possibile utilizzare come documenti anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.

È quindi possibile emettere un’unica fattura entro il 15 del mese successivo riepilogativa di tutte le operazioni avvenute nel mese precedente.

 

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Relativamente alla conservazione delle fatture, l’Agenzia specifia che sarà disponibile un apposito accordo di servizio (tramite modalità online) in base al quale tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI, saranno “portate in conservazione” secondo i termini e le condizioni riportati nell’accordo di servizio, utilizzando il servizio reso disponibile dalla stessa.

CESSIONI DI CARBURANTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il Legislatore ha previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA / deduzione del costo, gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti “tracciabili”.

Con il Provvedimento 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti “altri” mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’IVA:

– assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali;

–  mezzi di pagamento elettronici tra cui ad esempio esempio:

    – addebito diretto;

    – bonifico bancario / postale;

    – bollettino postale;

    – carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c.

Come evidenziato dall’Agenzia nel citato Provvedimento, i suddetti mezzi di pagamento sono idonei altresì a consentire la deducibilità del costo.

CARTE E BUONI CARBURANTE

Come precisato nel citato Provvedimento 4.4.2018 i suddetti mezzi di pagamento trovano

applicazione anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.

In particolare ciò si riscontra nel contratto di netting “laddove il gestore dell’impianto di

distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera”.

Sul punto l’Agenzia richiama anche “ulteriori sistemi, variamente denominati”, che consentono l’acquisto esclusivo di carburante nel caso in cui la cessione / ricarica della carta sia regolata con i predetti strumenti di pagamento.

Nella Circolare n. 8/E in esame l’Agenzia precisa che “l’obbligo di pagamento con tali modalità all’atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica”.

 

PRESTAZIONI RESE DA SOGGETTI SUBAPPALTATORI/ SUBCONTRAENTI APPALTI PUBBLICI

Ai sensi dell’art. 1, comma 917, Finanziaria 2018 l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica è anticipato all’1.7.2018 anche relativamente alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto pubblico di lavori / servizi / forniture.

Per filiera di imprese si intende: “l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”.

Sul punto nella Circolare n. 8/E in esame l’Agenzia precisa che la disposizione è

applicabile soltanto nei rapporti (appalti e /o altri contratti) “diretti” tra il titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui lo stesso si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

A titolo esemplificativo l’Agenzia propone la seguente fattispecie:

– impresa (A) stipula un contratto di appalto con una Pubblica Amministrazione (X) ed un subappalto / contratto con B e C per la realizzazione di alcune opere.

Le prestazioni rese da A ad X vanno documentate con fattura elettronica così come quelle da B o C ad A;

– se B e/o C si avvalgono di un ulteriore soggetto (D) per adempiere gli obblighi derivanti dal subappalto / contratto, D può emettere fattura secondo le regole ordinarie e, pertanto, anche in formato cartaceo (fino al 31.12.2018).

Si rammenta infine che, nella fattura elettronica devono essere riportati:

– il Codice Identificativo Gara (CIG);

– il Codice Unitario Progetto (CUP).

Sul punto nella Circolare n. 8/E in esame l’Agenzia precisa che, come specificato nel Provvedimento 30.4.2018, tali codici vanno riportati in uno dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvezione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”.