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TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO – APPARATO SANZIONATORIO

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO – APPARATO SANZIONATORIO

 

L’Inl, con la circolare 18 aprile 2018, n. 8, fornisce, alla luce delle nuove Linee guida approvate in data 25 maggio 2017, le istruzioni operative per l’effettuazione delle ispezioni mirate al controllo della legittimità e regolarità dei tirocini formativi extracurriculari. I controlli devono essere effettuati in collaborazione con le Regioni e le eventuali irregolarità accertate, se gravi, possono comportare la conversione del rapporto di lavoro in subordinato a tempo indeterminato. Oggetto delle Linee guida sono, unicamente, i tirocini cosiddetti extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), mentre sono esclusi i tirocini curriculari, i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche nonché i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso.

Conversione del rapporto di tirocinio

Nello specifico, l’attività ispettiva deve avere ad oggetto le modalità di svolgimento del tirocinio che deve essere effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.

Il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio può ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Possono verificarsi le seguenti violazioni della normativa regionale;

      tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative elementari e ripetitive;

      tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale;

      tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;

      tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale ovvero in assenza di convenzione;

      totale assenza del Piano formativo individuale (PFI);

      tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati;

      tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;

      tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio;

      tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege;

      impiego del tirocinio per un numero di ore superiore per almeno il 50% a quelle indicate nel PFI;

      difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;

      corresponsione significativa e reiterata di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.

Pertanto, l’attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo o l’assenza di uno degli elementi essenziali come pure la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, si configurano come irregolarità che di per sé compromettono la natura formativa del rapporto.

Anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assume, ai fini della ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro, l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario, oppure l’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.

Apparato sanzionatorio

Il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta l’applicazione della maxi-sanzione.

È prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l’interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le violazioni definite non sanabili che riguardano:

      i soggetti titolari alla promozione;

      le caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;

      la proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero dei tirocini;

      la durata massima del tirocinio;

      il numero di tirocini attivabili contemporaneamente;

      il numero o alle percentuali di assunzione dei tirocini ospitati in precedenza;

      la convenzione richiesta ed al relativo piano formativo.

L’intimazione deve, invece, essere preceduta da un invito alla regolarizzazione in caso di:

      inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;

      violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;

      violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale.

L’adempimento è a carico del soggetto ospitante, anche se la comunicazione può essere effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie. Da tale obbligo sono, tuttavia, escluse le ipotesi di tirocinio consistenti in un’esperienza prevista all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione (tirocini curriculari).

Pertanto, non sono oggetto di comunicazioni i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Infine, la mancata corresponsione dell’indennità economica, indicata formalmente nel PFI, comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.