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STUDI DI SETTORE APPROVAZIONE DEI CORRETTIVI CRISI

STUDI DI SETTORE: APPROVAZIONE DEI CORRETTIVI CRISI

La Commissione degli esperti ha approvato la metodologia di costruzione dei correttivi congiunturali per il 2017, l’introduzione di informazioni aggiuntive nel quadro Z, dei modelli studi relativi al 2017, per recuperare informazioni utili per gestire i passaggi di regime di determinazione del reddito (competenza – cassa e viceversa) e la metodologia per l’elaborazione di ISA semplificati per coloro che sinora hanno applicato i Parametri.

I Correttivi Congiunturali

La Commissione degli esperti, riunita il 28 marzo 2017, ha approvato la metodologia di costruzione dei correttivi congiunturali per l’anno di imposta 2017.

I correttivi congiunturali 2017 consistono, come negli anni scorsi, in:

interventi relativi all’analisi di coerenza economica;

correttivi congiunturali di settore;

correttivi congiunturali territoriali;

correttivi congiunturali individuali;

interventi relativi all’analisi di normalità economica.

Per quanto riguarda l’ambito degli interventi dell’analisi di coerenza economica, si avrà una modifica delle soglie degli indicatori di coerenza a causa della crisi economica tramite l’individuazione di un correttivo per indicatore e studio di settore. L’indicatore relativo alla “copertura dei costi per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti” verrà colto dalla modifica della soglia minima di coerenza dell’indicatore “margine per addetto non dipendente”.

I correttivi congiunturali applicati agli indicatori di coerenza interessano tutti gli studi di settore ed hanno l’obiettivo di adattare le soglie di coerenza rispetto alla contrazione dei margini e delle redditività e al minor utilizzo degli impianti ed intervengono attraverso una modifica nel software “GERICO” delle soglie di coerenza per singolo studio di settore.

I correttivi congiunturali di settore e territoriali hanno l’obiettivo di adattare la funzione di regressione rispetto alla contrazione dei margini e al minor utilizzo degli impianti ed intervengono attraverso l’introduzione di fattori di correzione applicati al ricavo teorico, rispettivamente, per singolo modello organizzativo e per singola area territoriale. Vi accedono tutti i soggetti non congrui.

I correttivi congiunturali individuali hanno l’obiettivo di adattare la funzione di ricavo in presenza di una contrazione del livello di efficienza produttiva riferibile al singolo soggetto. Accedono al correttivo i soggetti non congrui, normali rispetto agli indicatori di controllo del Valore dei Beni Strumentali, che presentano nel 2017 una riduzione dell’efficienza produttiva rispetto al triennio precedente (2014-2016). Agisce attraverso l’introduzione di un fattore di correzione applicato al ricavo teorico connesso alla crisi del singolo contribuente. Gli interventi di normalità economica riguardano i soggetti in crisi (contrazione dell’efficienza produttiva 2017 rispetto al triennio 2014-2016), coerenti rispetto alla gestione delle esistenze iniziali e normali rispetto agli indicatori controllo del valore dei beni strumentali e consistono in una rimodulazione del valore soglia di normalità economica per tener conto di merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite (agiscono sull’indicatore “durata delle scorte”).

In considerazione della ripresa economica in atto, il correttivo congiunturale di settore “lavorerà” meno rispetto agli anni scorsi. Pertanto, SOSE invita a prestare particolare attenzione alla compilazione del Quadro T – Congiuntura economica per gli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di riuscire ad accedere, laddove scatti, al correttivo individuale.

 

I Correttivi per coloro che sono transitati dal regime di competenza al regime di cassa

Inoltre, in considerazione dell’introduzione di correttivi automatici applicabili da parte delle imprese che sono transitate dalla determinazione del reddito per competenza al regime di cassa “puro” (soggetti che non hanno optato per la determinazione sulla base dei documenti registrati ai sensi del comma 5 del D.P.R. n. 633 del 1973) verrà prevista sui modelli un’apposita casella che dovrà essere barrata da parte di coloro che hanno optato ai sensi del citato dell’art. 18, comma 5.

Dovranno essere forniti, inoltri, dati aggiuntivi relativi alle operazioni imponibili poste in essere verso soggetti IVA (Rigo VT1, casella 5, D.IVA 2018), a quelle effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 17-ter (rigo VE38, D.IVA 2018) e a quelle con applicazione del reverse charge (rigo VE35, casella 1, D.IVA 2018).

Informazioni inserite nel quadro Z

Le imprese che, nel periodo di imposta 2017, hanno variato le modalità di determinazione del reddito (da competenza a cassa o viceversa) sono invitate a compilare il quadro Z – Dati complementari, al solo fine di permettere la rilevazione di dati da utilizzare per la successiva elaborazione degli ISA, con l’obiettivo di pervenire a una più corretta stima dell’indice sintetico di affidabilità.

Le informazioni richieste, la cui mancata compilazione non comporta l’applicazione di sanzioni trattandosi di informazioni richieste nel quadro Z, riguardano quei componenti reddituali che hanno subito una modifica del criterio di imputazione temporale a causa del cambio di regime adottato.

Si tratta dei:

1) componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”;

2) componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”;

3) componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”;

4) componenti reddituali negativi, che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.

Tali componenti, peraltro, sono le medesime evidenziate nella circolare n. 11 del 2017 di cui è raccomandabile tenere evidenza extra-contabile nei passaggi di regime, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposta.

Le decisioni assunte dalla Commissione degli esperti dovranno trovare riscontro nei modelli studi di settore 2017 che saranno, per tale motivo, oggetto di integrazione.