I MEZZI DI PAGAMENTO IDONEI PER LA DETRAZIONE E DEDUZIONE DI ACQUISTO CARBURANTE
In attuazione delle disposizioni in vigore dal 1° luglio 2018 relative all’acquisto di carburante da parte degli operatori IVA, l’Agenzia chiarisce che ad eccezione del contante tutti i mezzi di pagamento sono idonei ai fini della detrazione IVA e della deduzione.
La legge di bilancio 2018 ha introdotto, con decorrenza 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli stradali a motore, aereomobili e natanti da diporto, subordinando le stesse all’utilizzo di forme di pagamento qualificato.
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018 individua le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore.
Forme di pagamento ammesse
In particolare, l’amministrazione finanziaria chiarisce che sono ritenuti idonei tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.
Per preservare l’operatività attuale, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate specifica, inoltre, che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette “carte carburanti”, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva). L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle predette modalità previste dal provvedimento.