News

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA CHIARIMENTI

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA: CHIARIMENTI

Il regime di contabilità semplificata, in vigore dal 2017, presenta alcune problematiche in sede di determinazione del reddito, nonché implicazioni con gli altri regimi applicabili dalle imprese minori.

Sono stati rappresentati alcuni quesiti in merito al regime della contabilità semplificata, applicabile dal 2017. Di seguito i chiarimenti forniti alle problematiche poste.

Contabilità semplificata ed opzione per il “registrato”: la rilevazione delle operazioni “Fuori campo IVA”

Nel caso di un contribuente che ha optato per il criterio del “registrato”, ai sensi dell’articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/73, le operazioni “fuori campo IVA” assumono valenza ai fini della determinazione del reddito, al momento della loro registrazione che deve avvenire entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l’operazione, ossia dalla data dell’avvenuto incasso o pagamento .

Quindi, a titolo esemplificativo, il pagamento del canone di locazione avvenuto nel mese di dicembre 2017, e registrato nel mese di gennaio 2018 (entro i 60 giorni dall’avvenuto pagamento), rileva ai fini della determinazione del reddito 2018 se il contribuente, in contabilità semplificata, ha esercitato l’opzione di cui al citato art. 18.

Opzione per il criterio del “registrato”: durata del vincolo triennale

L’opzione per il criterio del “registrato”, prevista per i soggetti in contabilità semplificata dal comma 5 dell’articolo 18, del D.P.R. n. 600/73, è vincolante per almeno un triennio. Si ritiene che tale vincolo esplichi efficacia a condizione che il contribuente permanga nel citato regime.

Di conseguenza, si è dell’avviso che il soggetto in contabilità semplificata che nel 2017 ha optato per il “registrato” (con opzione nel rigo VO26, modello IVA 2018), in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario ex L. 190/2014, possa accedere a tale ultimo regime anche prima della scadenza del triennio. Il medesimo soggetto può, altresì, optare per il regime ordinario.

Il costo dell’INAIL del titolare o dei soci: competenza o cassa?

Tra le poste non IVA che seguono il principio della cassa si ritiene rientri anche il costo dell’INAIL del titolare. Con riferimento alla predetta componente si è dell’avviso rilevi il momento del pagamento, pertanto è ragionevole che questo coincida con il pagamento del modello F24.

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per il criterio del “registrato” di cui all’articolo 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973, la circolare n. 11/E/2017, con riferimento alle operazioni non IVA, afferma quanto segue: “i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa secondo il principio di cassa, non sono considerate né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini Iva (articoli 2 e 3 del Dpr n. 633 del 1972), – [ovvero le cd operazioni “fuori campo Iva”] – devono essere registrate entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l’operazione, ossia dalla data dell’avvenuto incasso o pagamento”. Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene che le componenti sopra ricordate debbano essere registrate (ed assumeranno pertanto valenza ai fini della loro detrazione/tassazione) nel momento in cui le stesse sono annotate nel rispetto del vincolo dei 60 gg. da quando si è verificata la movimentazione finanziaria.

I rimborsi chilometrici ai dipendenti: competenza o cassa?

Il comma 3 dell’art. 95 del TUIR disciplina la deduzione dei costi delle trasferte compreso il rimborso chilometrico erogato ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi. Nel caso in cui il dipendente/collaboratore abbia utilizzato un autoveicolo di sua proprietà per effettuare la trasferta, il citato articolo prevede che la spesa sia deducibile limitatamente al costo di percorrenza.

Per l’azienda, tali costi (rimborsi), ai sensi del predetto articolo 95, comma 3 del TUIR, sono deducibili per competenza, sia nel caso di rimborsi corrisposti ai dipendenti, sia nel caso dei rimborsi concessi agli amministratori.

Sul tema si segnala che la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, che fornisce una serie di indicazioni in merito alla corretta applicazione del regime di cassa introdotto con l’articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, precisa che il citato regime è improntato alla cassa ma alcuni componenti continuano ad essere dedotti per competenza come ad esempio le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 95 del TUIR. In sostanza, l’amministrazione finanziaria precisa che le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 95 del TUIR continuano a dedursi secondo le regole ordinarie della competenza.

Per effetto delle suddette considerazioni, quindi, si ritiene che i rimborsi erogati ai dipendenti ai sensi del richiamato comma 3 dell’articolo 95 debbano essere dedotti per competenza.