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APPROVATI I MODELLI STUDI DI SETTORE 2018

APPROVATI I MODELLI STUDI DI SETTORE 2018

Il provvedimento di approvazione fornisce prime indicazioni riguardanti la compilazione dei dati contabili da parte delle imprese in contabilità semplificata

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, del 31gennaio 2018, sono stati approvati i 193 modelli, con le relative istruzioni, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2017.

Nel provvedimento viene precisato che per la determinazione del valore dei dati contabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto viene precisato che anche le imprese minori in contabilità semplificata di cui all’art. 18 del DPR n. 600 del 1973 dovranno compilare i modelli degli studi di settore seguendo le specifiche modalità di determinazione del reddito – previste dall’art. 66 del TUIR – improntata alla “cassa”. Al riguardo nel provvedimento viene segnalato che nel corso della riunione della Commissione degli esperti dello scorso 14 dicembre 2017 è stata approvata una proposta di metodologia di modifica degli studi di settore applicabile ai soggetti esercenti attività di impresa che hanno adottato la contabilità semplificata per il periodo di imposta 2017. Tale metodologia dovrebbe, sulla base di informazioni aggiuntive da dichiarare all’interno dei modelli relativi agli studi di settore, tra cui le rimanenze finali di magazzino, permettere la corretta applicazione degli studi stessi anche nel caso in cui i dati contabili siano compilati secondo i criteri di determinazione del reddito previsti all’articolo 66 del TUIR. Tali modifiche dovranno essere approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, del Decreto del Presidente della

Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, entro il 31 marzo 2018.

La modulistica degli studi di settore in argomento, da utilizzare per il periodo di imposta 2017, sarà quindi successivamente integrata con l’introduzione delle predette informazioni aggiuntive.

Tanto premesso, viene chiarito nel provvedimento citato, che al fine di semplificare gli adempimenti dei soggetti in regime di contabilità semplificata che si troverebbero, nelle more dell’approvazione delle modifiche agli studi di settore in argomento, a dover predisporre i dati contabili applicando il principio della competenza, viene già in questa sede prevista la compilazione dei modelli secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito previste all’articolo 66 del TUIR in precedenza citato.

Per completezza di informazione si segnala che nel Modello Redditi 2018 – persone fisiche – fascicolo 3 – Quadro RG le istruzioni relative alla compilazione del suddetto quadro precisano, per coloro che determinano il reddito d’impresa improntato al “criterio di cassa” ai sensi del nuovo art. 66 del TUIR (art. 1, commi da 17 a 19, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), che sono eliminati, tra l’altro, i righi relativi alle rimanenze finali (righi RG8 e RG9 del modello precedente) ed è inserito il nuovo rigo RG38 per il monitoraggio delle rimanenze finali.