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LEGGE DI BILANCIO 2018

Le principali misure di carattere fiscale possono essere così sintetizzate:

SLITTAMENTO ENTRATA IN VIGORE DELI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ (ISA)

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

In sede di approvazione è previsto il differimento al 2018 dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA). Contestualmente permangono le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri per l’anno 2017.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

E’ previsto a decorrere dall’1.7.2018 il divieto a corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro va corrisposta tramite banca / ufficio postale. Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro: instaurati con le Pubbliche amministrazioni; rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

A decorrere dal 1.7.2018 è disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione di acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica. Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art.164 del TUIR e l’integrazione della lettera d) del comma 1 dell’art. 19-bis1, DPR 633/72, è previsto che al fine della deducibilità del relativo costo e detraibilità dell’IVA a credito, gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carta di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1.7.2018. A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate  a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di credito. Il credito di imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

 

ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

Legge n. 205/17 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

In sede di approvazione è previsto che dall’1.1.2019 le cessioni di beni e prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti, stabiliti e identificati in Italia, devono essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti. Una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico  è messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura (cedente / prestatore). Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica ovvero in formato analogico della fattura. Sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti minimi / forfetari.

Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall’1.7.2018 relativamente alle: cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si intende “l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”. In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (art. 6, D.Lgs. n. 471/97). Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà utilizzato, oltre che ai fini della trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche, anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti. Contestualmente dall’1.1.2019 è abrogato lo spesometro.

Obblighi di conservazione

Gli obblighi di conservazione dei documenti “si intendono soddisfatti” per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. È demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi e le modalità di applicazione della disposizione in esame.

 

CESSIONI DI BENZINA/GASOLIO

Legge n. 205/17 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

A decorrere dall’1.7.2018 è previsto l’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. È demandata all’Agenzia la definizione delle informazioni oggetto dell’invio, delle regole tecniche e dei termini per la trasmissione telematica.

 

OBBLIGO DI ADDEBITO AI CLIENTI BORSE/SACCHETTI DI PLASTICA

D.L. n. 91/2017 art. 9-bis 

Al fine di dare attuazione alla Direttiva Comunitaria in materia di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero o ultraleggero, il Legislatore ha previsto: il divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, ossia “borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto”; la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, ossia “borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi”.

Le suddette borse di plastica non possono essere distribuite gratuitamente e “il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”. Attenzione che la novità in esame non interessa soltanto i supermercati relativamente ai prodotti “da pesare” ma in generale tutti gli esercizi che utilizzano le borse o sacchetti di plastica (es. negozi alimentari e non alimentari, attività ambulanti, attività artigianali con vendita, bar, pasticcerie, panifici, gastronomie, ristoranti e pizzerie, chioschi, ferramenta, tabaccherie e altri). Pertanto, a seguito delle novità sopra accennate, a decorrere dall’1.1.2018, i commercianti non potranno più omaggiare le borse o sacchetti utilizzate dai clienti: quali contenitori di alimenti sfusi / ai fini igienici (ad esempio, frutta, ortaggi, ecc.); per il trasporti di merce acquistata.

Per tali borse è quindi richiesto l’addebito al cliente del prezzo di cessione delle stesse. Considerato che la norma non prevede il “prezzo” da addebitare al cliente, la quantificazione del corrispettivo è a discrezione del singolo commerciante (ad esempio, € 0,01 / € 0,02 cadauno). La cessione delle borse o sacchetti in esame costituisce un’operazione imponibile ai fini IVA al 22% oppure “corrispettivo da ventilare” per isoggetti che applicano la “ventilazione”. Le violazioni  in caso di non rispetto delle disposizioni di legge sono punite con la sanzione da € 2.500 a € 25.000 con un possibile incrementata di 4 volte della violazione massima. Per evitare di incorrere nelle violazioni, si invita:

– ad assumere maggiori informazioni presso i propri fornitori della composizione dei predetti “shopper”;

– di predisporre i registratori di cassa per l’indicazione in scontrino in modalità separata dai beni;

di integrare i programmi di fatturazione per il corretto addebito in fase di emissione della fattura. 

L’obbligo in esame non interessa le borse in carta, tessuti di fibre naturali, poliammide o in materiali diversi da polimeri.


I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL’IVA  E TERMINI DI REGISTRAZIONE

Decreto Legge n. 50/2017 (c.d.”Manovra correttiva”)

Le nuove regole sulla detrazione dell’Iva e sui termini di registrazione delle fatture di acquisto si applicano dalle fatture emesse e ricevute nel 2017. Per le fatture degli anni precedenti (2015 e 2016) non registrate, invece, vale la disciplina in vigore prima delle modifiche. L’importante precisazione è stata fornita con l’Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, concernente gli aspetti di carattere tecnico e i profili operativi connessi all’entrata in vigore del D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva). Il decreto in esame ha modificato i termini entro cui è possibile detrarre l’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati. Con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle entrate fornisce i tanto attesi chiarimenti in materia di detrazione dell’IVA e, con una interpretazione comunitariamente orientata, risolve le criticità evidenziate ed in massima parte legate alla tempistica con cui esercitare il diritto alla detrazione. In base alla soluzione adottata dall’Agenzia: 

1.    l’IVA risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta    sia divenuta esigibile sempre nel 2017, può essere detratta alternativamente:

• previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, nella liquidazione del 16 gennaio 2018 ovvero in dichiarazione annuale nel caso di soggetti trimestrali;

• previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2017, da presentare entro il 30 aprile 2018. L’annotazione del documento contabile in un’apposita sezione del registro IVA consente di evidenziare che l’imposta non deve essere computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2018. I contribuenti possono, in ogni caso, adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall’annotazione nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell’amministrazione finanziaria. 

2. l’IVA risultante da fatture ricevute nel 2018 ma relative ad operazioni effettuate (e la cui imposta è divenuta esigibile) nel 2017, può essere detratta, alternativamente:

• previa registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno;

• previa registrazione tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo al 2019, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019. 

L’Agenzia fa salvi i comportamenti difformi, in attuazione dei principi dello Statuto del contribuente: quindi, non sono sanzionabili i contribuenti che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni con IVA esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

 

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE

Legge n. 205/17 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

Con l’intento di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro che, a decorrere dall’1.1.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi /contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile. L’esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione: non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018, l’esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni); non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all’esonero).

L’esonero si applica: per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo pari a € 3.000 su base annua, anche in caso di prosecuzione, successiva al 31.12.2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato purché il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della prosecuzione; anche in caso di conversione, successiva all’1.1.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione. 

È inoltre previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi / contributi INAIL, a favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro: attività di alternanza scuola-lavoro; un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Non sono ammessi all’agevolazione i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato professionalizzante, qualificante o di alta formazione.


PROROGA “MAXI AMMORTAMENTO”

Legge n. 205/17 (c.d.”Legge di bilancio 2018”) 

È stata confermata la proroga a favore delle imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che  entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del  costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo di acquisizione del 30% (fino al 2017 pari al 40%) al solo fine di  determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing. Sono esclusi dall’agevolazione in esame le autovetture e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. E’ confermata l’irrilevanza dell’incremento di costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore

I soggetti interessati

La disposizione si applica: a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni dell’azienda e dal settore economico in cui operano; contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata; persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il c.d. “regime dei minimi”.

La possibilità di usufruire della maggiorazione del 30% deve essere esclusa, invece, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il c.d. “regime forfettario” e che determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi.

 

PROROGA “IPER AMMORTAMENTO 250%”

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

E’ prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologiche e/o digitale in chiave “industria 4.0” di riconoscere al relativo costo di acquisizione di beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico una maggiorazione del 150% per l’acquisto di beni (allegato A al testo di legge) rientranti in una delle seguenti tre categorie:

1)    beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (es. robot e sistemi multirobot, macchine con controllo CNC)

2)    sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (es. sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali)

3)    dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del luogo di lavoro in logica 4.0 (es. apparecchiature di comunicazione tra operatori e sistema operativo)

L’acquisizione di tali beni deve avvenire entro il 31.12.2018 (ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Super ammortamento del 140% per beni immateriali strumentali

E’ infine prorogata, per i soggetti che hanno già effettuato investimenti in beni strumentali che beneficiano dell’iper ammortamento, il super ammortamento del 140% per i beni strumentali immateriali (allegato B al testo di legge) quali “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionati o ad altre prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo. In sede di approvazione è stata ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili con l’aggiunta delle seguenti voci: sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere /perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene: possiede le caratteristiche tecniche richieste; è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 

NOVITA’ SPESOMETRO

Legge n. 172/2017 (c.d.”Collegato alla Finanziaria 2018”) 

E’ stata disposta la disapplicazione delle sanzioni per errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. Spesometro) per il primo semestre 2017. E’ stata prevista altresì la facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. Spesometro) con cadenza semestrale anziché trimestrale. Infine è stata ripristinata la possibilità di utilizzare e di conseguenza inviare i dati del c.d. “documento riepilogativo” per le fatture emesse o ricevute di importo inferiore a € 300.

 

NUOVO CALENDARIO ADEMPIMENTI FISCALI

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”) 

E’ stato rivisto il calendario degli adempimenti fiscali (dichiarativi /comunicativi). In particolare, dal 2018:

– per il mod. 730, sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è fissato al 23.7. In caso di presentazione diretta al sostituto d’imposta la scadenza rimane fissata al 7.7;

per il mod. REDDITI / IRAP e il mod. 770 il termine di presentazione è fissato al 31.10;

–  le CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili mediante il mod.730       precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del mod. 770 (31.10);

l’invio dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al 2° trimestre / 1° semestre (in caso di scelta dell’invio con cadenza semestrale) è fissato al 30.9.

 

DIFFERIMENTO NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA (IRI)

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

E’ confermato il differimento al 2018 dell’applicazione dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI). Si ricorda in breve le caratteristiche dell’imposta IRI: 

Soggetti interessati

L’imposta  disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile agli utili trattenuti presso l’impresa per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.  Non è prevista per i lavoratori autonomi (professionisti).

In particolare:

        il reddito prodotto dall’impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore / collaboratore familiare / socio, ma viene assoggettato a tassazione “separata”  con l’aliquota del 24%;

        le somme che l’imprenditore / collaboratore familiare / socio preleva dall’impresa sono tassate  in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF.

Tale agevolazione favorisce la capitalizzazione delle imprese, in quanto la parte di reddito non prelevata dal titolare o dai soci sconta una tassazione più leggera. In questo modo, infatti, il reddito di impresa non è ricompreso nel reddito complessivo e non è sottoposto alla progressività IRPEF.

L’applicazione dell’imposta IRI è opzionale, ha durata quinquennale ed è rinnovabile. Il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all’IVS. E’ altresì previsto che l’opzione per il regime IRI  può essere esercitata anche dalle srl trasparenti. Ciò sta quindi a significare che l’utile conseguito dalla società, e distribuito ai soci, sarà tassato in capo a questi come reddito di impresa, quindi concorrerà a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF, mentre l’utile non distribuito sconterà l’IRI al 24%.

 

ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”) 

E’ ora previsto che in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva erroneamente assolta dal cedente / prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione in capo all’acquirente / committente, è applicabile la sanzione amministrativa da € 250 a € 10.000.

 

SOSPENSIONE MOD. F24

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”) 

L’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei pagamenti dei modelli F24 delle imposte effettuate mediante compensazioni di crediti che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Pertanto:

       se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24,  il pagamento è eseguito e le relative compensazioni e versamenti sono considerati effettuati;

       diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni e versamenti si considerano non effettuati. 

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.

 

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI PRESENTI IN AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (EX EQUITALIA)

Legge n. 172/2017 (c.d.”Collegato alla Finanziaria 2018”)

Riammissione alla definizione

È stata riammessa la definizione agevolata dei ruoli con l’abbuono delle sanzioni e degli interessi ai carichi affidati agli Agenti della  riscossione dal 2000 al 2016.

1)   L’istanza di adesione va presentata entro il 15.5.2018 utilizzando l’apposito modello che è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; 

2)   L’Agenzia della riscossione comunica al debitore, entro il 30.9.2017, quanto dovuto ai fini della definizione, le relative rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse;

3)   Il versamento delle somme va effettuato in 3 rate: il 40% a ottobre 2018, il 40% a novembre 2018 e il rimanente 20% a febbraio 2019. 

A seguito della presentazione dell’istanza e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione:

       è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla presentazione e relativi a precedenti dilazioni;

       sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto dell’istanza;

       l’Agente della riscossione, relativamente ai carichi oggetto dell’istanza, non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. 

Rottamazione dei ruoli-bis 

E’ confermata l’estensione dell’ambito della definizione agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2017 al 30.9.2017.  L’istanza di adesione va presentata entro il 15.5.2018 utilizzando l’apposito modello che è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un massimo di 5 rate consecutive di pari importo (20% ciascuna) alle seguenti scadenza: luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. L’Agente della riscossione:

      entro il 31.3.2018 comunica al debitore con posta ordinaria i carichi affidato dal 1.1.17, al 30.9.17 per i quali al 30.9.2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;

       entro il 30.6.2018 comunica al debitore l’importo delle somme dovute ai fini della definizione, le relative rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse, 

A seguito della presentazione dell’istanza e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione:

       è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla presentazione e relativi a precedenti dilazioni;

       sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto dell’istanza;

     l’Agente della riscossione, relativamente ai carichi oggetto dell’istanza, non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. Attenzione: si consiglia a tutti i contribuenti di richiedere l’estratto dei ruoli iscritti per verificare eventuali carichi pendenti in Agenzia delle Entrate – Riscossione.


INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”) 

È confermata la proroga  per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017) della detrazione  IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del  TUIR, alle  condizioni previste per il 2017 (50% della spesa di importo massimo pari a € 96.000). Inoltre, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi agevolabili, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.

 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

E’ altresì confermata la proroga della detrazione per la generalità degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017). In sede di approvazione la detrazione del 65% è stata estesa alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenuti dal 1.1. al 31.12.2018, con ammontare massimo di detrazione di € 100.000.

 Preme evidenziare che la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1.1.2018 per gli interventi di:

   acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

   acquisto e posa in opera di schermature solari;

  acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della detrazione pari ad € 30.000;

  sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A. La detrazione in esame è esclusa se l’efficienza risulta inferiore alla classe energetica A. 

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati a caldaie a condensazione, la detrazione i esame è riconosciuta nella misura del 65%, se l’efficienza risulta almeno pari alla citata classe energetica A e l’intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti. La detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65% in caso di:

       sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi;

       acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Infine l’individuazione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in sito, eseguiti dall’ENEA, avverrà ad opera di un D.M. di prossima emanazione.

 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON RIDUZIONE DI RISCHIO SISMICO SU PARTI CONDOMINIALI

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

Le spese relative agli interventi sulle parti comuni condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente:

       alla riduzione del rischio sismico;

       alla riqualificazione energetica;

in alternativa alle rispettive deduzioni è possibile fruire di una detrazione dell’80% – 85%, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari a 1 o 2 classi, su un ammontare massimo di spesa pari a € 136.000 moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali.


BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

È confermato che la detrazione IRPEF prevista per i soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione (50% su una spesa massima di € 10.000) è ora riconosciuta:

  • limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere  dall’1.1.2017;
  • per le spese sostenute nel 2018.

Come in passato, la detrazione è fruibile in 10 quote costanti e l’ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 16, DL n. 63/2013 è previsto che anche in tali casi le informazioni relative agli interventi effettuati vanno trasmesse all’ENEA.


BONUS AREE VERDI

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

Prevista per l’anno 2018 una nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36% ripartibile in 10 rate annuali, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

        “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

       realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La nuova detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile. Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolabili.

 

RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

È confermato il riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell’agevolazione c.d. “Sabatini–ter”, consistente in un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. Tali beni devono essere incrementativi e non di mera sostituzione. Attenzione che la domanda per l’agevolazione Sabatini-ter deve essere presentata in riferimento ad un preventivo/offerta e comunque assolutamente prima della conferma d’’ordine di acquisto/leasing del bene.

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

Nuova proroga per i contribuenti che possiedono partecipazioni e terreni alla data del 1° gennaio 2018 al di fuori dell’attività di impresa di rivalutare il valore di acquisto di:

  •  terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  •  partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell’1.1.2017, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere:

  •  alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; 

  •  al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.

CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”) 

Si conferma per il biennio 2018 – 2019 l’applicazione della cedolare secca con l’aliquota ridotta del 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni ad alta tensione abitativa e nei Comuni per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.5.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi eccezionali (a prescindere dal requisito dell’alta tensione abitativa) nonché nel caso in cui il contratto sia stipulato per soddisfare le esigenze ebitative di studenti universitari.

 

TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

Capital Gains

Con la modifica all’art. 5, comma 2,  D.Lgs n, 461/97 è ora previsto che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%.

Dividendi

È confermata la modifica dell’art. 27, comma 1, DPR n. 600/73, per effetto della quale ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate (oltre che non qualificate) è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.


Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall’1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall’1.1.2019. Alle distribuzioni di utili viene però previsto, quale periodo transitorio, che:

       alle distribuzioni di utili, derivanti da partecipazioni qualificate in società o enti soggetti IRES;

        formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017;

       deliberate dal 2018 al 2022;

sono applicabili le regole precedenti (DM 26.5.2017), ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato decreto.

Pertanto alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio, è previsto che il reddito d’impresa prodotto dalla società di capitali sia sottoposto a tassazione IRES del 24% nel momento in cui viene prodotto, per poi essere nuovamente tassato all’atto della distribuzione ai soci per la restante parte (al netto della tassazione) con aliquota proporzionale del 26%.


CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

E’ stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020. Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 20.000.

Con apposito Decreto il MEF dovrà definire i criteri / modalità attuative della nuova agevolazione.

 

BONUS 80 EURO

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

Vengono elevate le soglie di reddito per l’accesso al bonus € 80, allargano così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a € 960 annuali. A fronte della vigente soglia di € 24.000, il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a € 24.600. Analogamente, si dispone che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a € 26.600 (a fronte degli vigenti € 26.000).

 

LIMITI DI REDDITO PER FIGLI A CARICO

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerato fiscalmente a carico passa dagli attuali € 2.840,51 a € 4.000 annui. Il nuovo limite di reddito decorre dal 1.1.2019.

 

AGEVOLAZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

E’ stata introdotta la detraibilità dall’imposta lorda relativa alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore a € 250 annui. La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico.

 

DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITA’ NATURALI

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

Sono detraibili dall’IRPEF, nella misura del 19%, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo. La disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dal 1.1.2018.

 

LIMITI ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

È confermato l’aumento da € 7.500 a € 10.000 della soglia entro la quale, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società o associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.


BONUS STRUMENTI MUSICALI

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

Proroga anche nel 2018 del contributo pari al 65% del prezzo  per un massimo di € 2.500, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli  studenti iscritti ai licei musicali e ad  altri corsi di formazione musicale.


LE SEMPLIFICAZIONI DEI MODELLI INTRA

Legge n. 205/2016 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

Con decorrenza 1.1.2018 vengono applicate le seguenti disposizioni:

Semplificazioni per Mod. INTRA 1 – Cessioni di beni e servizi resi

1)    rimane inalterato l’obbligo di presentazione dei modd. INTRA relativi alle cessioni (sia di beni e servizi), con l’individuazione delle periodicità mensile/trimestrale in base al superamento o meno della soglia di € 50.000;

2)    è innalzata ad € 100.000 la soglia “trimestrale” di cessione di beni oltre la quale è necessario compilare anchi i dati statistici dei modd. INTRA mensili relativi alle cessioni di beni.

Semplificazioni per Mod. INTRA 2 – Acquisto di beni e servizi ricevuti

1)    abolizione dei modd. INTRA trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi)

2)    esclusiva valenza statistica dei modd. INTRA mensili degli acquisti, sia di beni che di servizi;

3)    innalzamento ad € 200.000 per gli acquisti di beni e ad € 100.000 per gli acquisti di servizi della soglia “trimestrale” oltre la quale scatta l’obbligo di presentazione dei modelli con periodicità mensile.

 

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA

D.L.  n. 244/2016 –  Provvedimento Agenzia delle Entrate del 25.9.2017

Vengono sterilizzati gli aumenti delle aliquote IVA per il 2018. Pertanto, le aliquote restano invariate nel 2018, ma viene previsto che:

      l’aliquota del 10% passerà al 11,5% a decorrere dal 1° gennaio 2019 e al 13% a decorrere dal 1°gennaio 2020;

     l’aliquota del 22% passerà al 24,2% a decorrere dal 1° gennaio 2019, al 24,9% a decorrere dal 1° gennaio 2020 e al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

CANONE RAI 2018

Legge n. 205/2017 (c.d.”Legge di bilancio 2018”)

È estesa al 2018 la riduzione a 90 del canone abbonamento RAI per uso privato.