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CUMULABILITA’ NASPI

La Naspi l’indennità di disoccupazione istituita con il D.Lgs. 22/2015 è stata oggetto di alcuni interventi chiarificatori dell’INPS.

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore a 8.000 euro annui si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi.

In tale caso l’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.

Naspi e lavoro subordinato: in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore a 8.000 euro annui si mantiene la prestazione Naspi ridotta, purchè il percettore comunichi all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto.

·         L’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.  La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

·         In caso di mancata comunicazione del reddito: se il rapporto di lavoro è di durata pari o inferiore a 6 mesi si applica l’istituto della sospensione; se il rapporto è di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.

Naspi e lavoro autonomo:

·         In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore a 4.800 euro annui, il beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

·         L’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Anticipo Naspi per autoimprenditorialità il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.