LE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA DATI FATTURE PRIMO SEMESTRE 2017 E COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA (Provvedimento Agenzia Entrate 28.11.2017)

L’Agenzia delle Entrate prosegue nell’attività di compliance predisponendo una comunicazione dedicata alle anomalie collegabili al confronto tra i dati delle fatture relative al primo semestre 2017 e quelli delle Comunicazioni delle relative liquidazioni periodiche IVA.

Merita evidenziare che la nuova modalità utilizzata per l’invio dei predetti dati (liquidazioni periodiche IVA e fatture emesse / ricevute) consente all’Agenzia delle Entrate di disporre immediatamente delle informazioni necessarie per la verifica degli adempimenti da parte dei contribuenti.

In particolare, la stessa Agenzia precisa che:

“l’elenco dei contribuenti destinatari delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è costituito da coloro per i quali non è pervenuta la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento, sebbene risultino aver emesso fatture nello stesso periodo.

Al contribuente sono quindi rese disponibili le informazioni al fine di poter valutare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia e fornire “elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia”.

Le anomalie riscontrate dall’Agenzia derivano dal confronto tra:

       i dati delle fatture comunicati dai clienti del contribuente relativamente al primo semestre 2017;

       le Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo / secondo trimestre 2017.

In particolare sono fornite le informazioni dalle quali emerge che, per il trimestre di riferimento:

       risultano comunicati dati di fatture emesse;

       non risulta inviata la Comunicazione della liquidazione IVA.

Le comunicazioni “di anomalia” sono inviate all’indirizzo PEC del contribuente.

Il contribuente destinatario della comunicazione può regolarizzare gli errori / violazioni mediante il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, “beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse”.

In particolare il contribuente potrà:

       “limitarsi” a regolarizzare il mancato invio della Comunicazione della liquidazione periodica oggetto della Comunicazione in esame;

       regolarizzare la violazione connessa alla mancata annotazione delle fatture emesse e del conseguente omesso versamento del saldo della liquidazione periodica di riferimento.

 

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