Da giovedì 12 ottobre 2017 è decorso l’obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente, di comunicare in via telematica all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
In particolare, è stato istituito il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”, accessibile mediante credenziali già in uso, che rappresenta l’unico strumento utile ai fini della trasmissione della comunicazione.
L’art. 18, comma 1, lett. r) del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza), stabilisce che il datore di lavoro soggetto agli obblighi INAIL e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
i) comunicare in via telematica all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (escluso il primo).
I lavoratori interessati sono tutti quelli che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, compresi gli artigiani. In caso di infortunio occorso a se stesso con prognosi superiore a 3 giorni, l’artigiano può presentarsi dal medico, il quale invierà il certificato all’INAIL. Appena possibile, l’artigiano dovrà poi inviare il modulo per non perdere l’indennità per i giorni precedenti. In tal caso, inoltre, non trovano applicazione eventuali sanzioni per l’invio tardivo della denuncia da parte dell’artigiano.
In assenza di precisazioni, in via prudenziale e salvo eventuali futuri chiarimenti dall’INAIL, si ritiene che l’artigiano debba procedere analogamente anche per quanto riguarda la comunicazione dell’infortunio fino a tre giorni occorso a se stesso:
· visita medica
· successiva trasmissione, appena possibile, della comunicazione ai fini statistici.
Anche in tale ipotesi si ritiene non si applichi alcuna sanzione per tardato invio.
Se l’infortunio risulta da subito di oltre tre giorni è sufficiente inoltrare la consueta denuncia ai fini assicurativi, mentre non deve essere trasmessa la comunicazione ai fini statistici.
Se l’infortunio, inizialmente, era prognosticato come guaribile in tre giorni e si è fatta la comunicazione ai fini statistici, ma poi si prolunga, il datore deve inoltrare anche la denuncia. A tal fine può, tramite il nuovo servizio on line, utilizzare la funzione “Converti in denuncia”.
Il mancato rispetto dei termini (48 ore) previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro, tale sanzione si applica anche in caso di omessa comunicazione.
Quanto alla “scadenza”, se trattasi di giorno festivo, si ritiene applicabile quanto stabilito dalla circolare INAIL n. 22/1998 con riferimento alla denuncia assicurativa: essa slitta al primo giorno successivo non festivo.