Con il decreto 07/06/2017 n. 122 il MISE ha attuato la disposizione sui servizi sostitutivi mensa (buoni pasto), contenuta nell’art. 144, c. 5, del D.lgs. 50/2016, per le aziende che usufruiscono di tale servizio, dal 9 settembre 2017 la nuova normativa è entrata in vigore.
I soggetti che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa e, quindi, accettare i buoni pasto in luogo del pagamento in denaro per fruire dell’esenzione fiscale, sono coloro che esercitano le seguenti attività:
· somministrazione di alimenti e bevande;
· mensa aziendale e interaziendale;
· vendita al dettaglio dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
· vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari;
· vendita al dettaglio e vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti attività agricola;
· agriturismo;
· ittiturismo;
· vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.
Per quanto riguarda le caratteristiche che devono avere i buoni pasto, il decreto prevede che questi ultimi consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo della mensa di importo pari al valore facciale del buono stesso.
I buoni possono essere utilizzati dai lavoratori subordinati sia a tempo pieno che part time e anche se l’orario di lavoro non prevede una pausa pranzo e da coloro che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione.
Non è riproposta la regola secondo cui i buoni pasto devono essere utilizzati durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva.
Viene meno, in questo modo, la stretta connessione, originariamente prevista, tra consumazione del vitto durante l’orario di lavoro e buoni pasto.
I ticket non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e possono essere utilizzati solo dal titolare e per l’intero valore facciale.
Il valore dei pasti o il cd. buono pasto, salva diversa disposizione, non è elemento della retribuzione.
Il valore del buono pasto cartaceo è pari a 5,29 € mentre per il buono pasto elettronico è pari a 7,00 €.
I ticket restaurant, per l’Agenzia delle Entrate, non costituiscono erogazioni in natura. Pertanto l’importo del loro valore nominale che eccede il limite di 5,29 € (7,00 € per i ticket elettronici) non può essere considerato assorbibile dalla franchigia di 258,23 € di esenzione prevista dal comma 3 dell’art. 51 e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.