Dopo l’abrogazione del lavoro accessorio dal D.L. 25/2017 – G.U. n. 64 del 17.3.2017 (L.49/2017), con effetto dal 17.3.2017 e la previsione di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 per l’utilizzo dei voucher già emessi alla stessa data, l’art. 54 – bis del D.L. n. 50/2017 ha reintrodotto con decorrenza 24.6.2017, seppure con importante differenze , una disciplina delle prestazioni occasionali.
Sono definite prestazioni di lavoro occasionale le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, a compensi non superiori alle seguenti somme:
- 5.000 € per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori (datori di lavoro);
- 5.000 € per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro occasionale;
- 2.500 € per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore di lavoro occasionale in favore dello stesso utilizzatore (datore di lavoro).
Gli importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
Il limite dei 5.000 € per ciascun utilizzatore può essere elevato fino a 6.667 € annui nel caso in cui il prestatore rientri in una delle seguenti categorie:
- titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti presso un ciclo di studi;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito.
I compensi percepiti dal prestatore di lavoro occasionale sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Non possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale:
· gli utilizzatori (datori di lavoro) che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato,
· le imprese del settore agricolo, salvo per le attività lavorative rese da determinati soggetti purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
· da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
· nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
La misura minima oraria del compenso è pari a 9 €, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo del lavoro.
Il compenso giornaliero minimo deve essere di 36 € pari a 4 ore lavorate nella giornata.
Sono interamente a carico dell’utilizzatore (datore di lavoro):
- la contribuzione alla Gestione separata (INPS) nella misura del 33% del compenso;
- il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) nella misura del 3,5% del compenso;
- l’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri di gestione.
La comunicazione preventiva deve essere trasmessa almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione mentre l’eventuale revoca deve pervenire entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Decorso il termine, l’INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti.
L’INPS ha istituito una piattaforma telematica per la gestione delle prestazioni occasionali e a far data dal 31 luglio 2017 è stata estesa l’operatività di tale piattaforma agli intermediari previdenziali (consulenti del lavoro e associazioni di categoria).