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MANOVRA CORRETTIVA DEI CONTI PUBBLICI

Convertito il decreto legge n. 50 del 2017

Recentemente sul Supplemento ordinario n. 31/L alla G.U. del 23/6/2017 n. 144 è stata pubblicata la Legge n. 96 del 21/6/2017, di conversione del decreto-legge n. 50/2017.

Si segnalano di seguito le disposizioni più importanti in ambito fiscale:

• è confermata l’estensione, a decorrere dall’1/7/2017, dello split payment di cui all’art. 17-ter, DPR 633/72 anche alle operazioni effettuate dal lavoratori autonomi (liberi professionisti) nel confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ai quali ora oltre alla trattenuta alla fonte non sarà corrisposta l’IVA.

Dalla stessa data, 1/7/2017, lo split payment è applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

-società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;

-società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;

-società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Nel sito del MEF è stato già predisposto l’elenco delle amministrazioni, degli enti e delle società che dal 1° luglio saranno soggette al meccanismo dello split payment.

Con l’intento di “accelerare” l’erogazione del rimborso del credito IVA, è previsto n infine che dall’1.1.2018 i rimborsi da conto fiscale, di cui all’art. 78, Legge n. 413/91, sono effettuati tramite una procedura semplificata.

• è modificato il termine per l’esercizio della detrazione IVA sugli acquisti: il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito è anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.

Queste nuove disposizioni sono applicabili alle fatture/bollette doganali emesse dal 1/1/2017.

è esteso l’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità (da 15.000 a 5.000 euro) e dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici, messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per l’effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita IVA. In sede di conversione l’obbligo del visto di conformità è stato esteso alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale (mod. IVA TR)

• sono modificate le aliquote da applicare al regime ACE; nella nuova formulazione è stata prevista la riduzione del relativo coefficiente per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 portandola dal 2,3 per cento all’1,6 per cento. 

• sono introdotti gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in sostituzione degli studi di settore.

I nuovi Indici:

-sono elaborati con una metodologia basata su un’analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta;

-rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale;

-esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente.

È prevista la possibilità di “adeguarsi” in dichiarazione indicando ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale “adeguamento” rileva anche ai fini IRAP e IVA.

Gli indici sono approvati dal MEF con un apposito Decreto da emanare entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati.

• è stato introdotto un credito d’imposta spettante sulle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita da tale regime di imposta (IRI).