La legge 232 del 2017 ha infatti riproposto , con alcuni correttivi,le agevolazioni introdotte con legge n.208 del 2016 .
Le novità riguardano sia i piani Welfare fondati sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione.
Misurabili e verificabili in base alle modalità definite con D.M. 24 marzo 2016, che vanno regolati nel quadro della contrattazione collettiva, sia i piani di welfare svincolati dall’erogazione del premio , attivati volontariamente ed unilateralmente dal datore di lavoro, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi e ai loro familiari in conformità a disposizioni di contratto , o di accordo o di regolamento aziendale ed a oggi riconosciuti anche sulla base delle previsioni del contratto collettivo di livello nazionale o interconfederale, caratterizzati dall’applicazione delle disposizioni dall’art 51 comma 2 lettera f) e segg. del TUIR approvato con d.p.r.917/86.
Tra le novità si segnala innanzitutto l’aumento dell’importo massimo detassabile e il limite di reddito per poter beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% prevista in relazione ai premi purchè previsti da uno specifico accordo collettivo di secondo livello aziendale o territoriale e purchè depositate entro i 30 gg. dalla loro stipulazione.
A partire dal 1 gennaio 2017-05-17:
· Importo massimo annuo detassabile del premio risultato sarà di 3.000 euro .tale importo potrà essere elevato annualmente a 4.000 euro nel caso di partecipazione paritetica dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro
· Potranno usufruire di tale agevolazione quei lavoratori che nel corso dell’anno 2016 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.
Resta confermata la possibilità di sostituire tutto o in parte del premio, per scelta del lavoratore e sulla base dell’accordo collettivo , con beni e servizi tra quelli previsti dall’ art 51 comma 2 lettera f) e segg. del TUIR ed in particolare per:
· Utilizzazione dei servizi di educazione istruzione ricreazione assistenza sociale e sanitaria o culto;
· La fruizione da parte dei familiari indicati nell’art. 12 del Tuir, dei servizi dei educazione e istruzione anche in età prescolare compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi nonche’ per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari
La fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12 del Tuir.
I valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, sevizi gratuiti di trasporto ferroviario considerati, in base alle norme fiscali, come reddito da lavoro dipendente ai fini Irpef continuano a rientrare nell’imposizione Irpef ordinaria anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione parziale delle somme oggetto del regime tributario agevolato.
La legge di stabilità 2017 introduce poi ulteriori agevolazioni viene infatti stabilito che ove il premio sia convertito in uno dei benefit di seguito indicati, intero valore non sarà soggetto ne’ a tassazione ordinaria ne’ ad imposta sostitutiva. Si tratta in particolare:
· Dei contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al dlgs 252/2005 anche se eccedenti i limiti indicati all’art8 commi 4 e 6 del citato decreto (ossia euro 5.164,67 annui)
Dei contributi di assistenza sanitari di cui al comma 2 lettera A art 51 Tuir versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale anche se eccedente i limiti indicati nella medesima disposizione (ossia euro 3615,20)
Del valore delle azioni ricevute di cui al comma2 lettera G articolo 51 Tuir (stock option) anche se le condizioni dalla stessa stabilite.
Viene infine aggiunta al medesimo art 51 comma2 del Tuir una lettera f quater che prevede altresì l’esclusione dal reddito da lavoro dipendente dei contributi e premi versati dal sdtore di lavoro a favore delle generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti per prestazioni,anche in forma assicurativa aventi oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana le cui caratteristiche sono definite dall’art 2 conna 2 lettera d) numeri 1) e2) del decreto del Ministro della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009 pubblicato in G:U: n.12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto rischio di gravi patologie.