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CAMBIANO LE DICHIARAZIONI D’INTENTO DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

A decorrere dagli acquisti effettuati dal 01/3/2017 gli esportatori abituali dovranno utilizzare il nuovo modello DI.

Cosa hanno cambiato nel nuovo Modello?

Hanno solo eliminato la possibilita’ di richiedere acquisti in sospensione di Iva dal … al ... per cui restera’ la possibilita’ o di indicare un importo fisso (quello della fornitura) ovvero un importo massimo valido per piu’ forniture, fino a concorrenza del quale il fornitore dovra’ emettere fattura senza Iva.

In sostanza gli esportatori abituali dovranno indicare, per ciascun fornitore, l’importo fino a concorrenza del quale il fornitore potrà emettere, per l’anno solare di riferimento, fatture senza applicazione dell’IVA.

Rispetto al passato, il nuovo modello esclude la possibilità (più frequentemente adottata nella prassi) di indicare un utilizzo del plafond in relazione ad un periodo prefissato, essendo stati soppressi i campi 3 e 4 del frontespizio e dovendosi sempre fornire l’indicazione dell’importo che si intende utilizzare.

Secondo l‘Agenzia ciò consentirà un più puntuale monitoraggio, potendo riscontrare in tempo reale l’importo del plafond indicato in tutte le lettere d’intento trasmesse rispetto a quello risultante dalla Dichiarazione Iva.

Cosa dispone la nuova normativa:

–  il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello;

–  nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da … a …” (es. dall’1/1/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello;

–  nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate anche dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello;

l’importo da indicare nel campo 2 della sezione “dichiarazione” deve rappresentare l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione.

Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento. Qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata, deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.