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GLI ACCERTAMENTI BANCARI E LE NOVITA’ DEL DECRETO FISCALE

In sede di conversione del DL n. 193/2016 c.d. “Collegato alla finanziaria 2017” è stata disposta la modifica dell’art. 32, comma 2, DPR 600/73 contenente la disciplina degli accertamenti bancari basata sulle movimentazioni bancarie. Per effetto di tali modifiche, la presunzione in base alla quale i prelevamenti dal c/c bancario non giustificati costituiscono ricavi:

      opera per le imprese soltanto se di importo superiore a € 1.000 giornalieri e, comunque, a € 5.000 mensili;

       non opera per i lavoratori autonomi (professionisti), a prescindere dal relativo importo.

Non sono state apportate modifiche in materia di versamenti e, pertanto, qualora non giustificati, opera la presunzione in base alla quale, a prescindere dall’importo, costituiscono reddito sia per le imprese che per i lavoratori autonomi.

Il meccanismo della presunzione può essere così sintetizzato:

Prelevamenti

I prelevamenti (fatto noto) sono considerati ricavi occulti (fatto ignoto) se il contribuente non  ne indica il beneficiario, in quanto l’uscita finanziaria non giustificata si presume abbia finanziato acquisti “in nero” di beni/servizi impiegati nell’attività e che successivamente hanno dato origine a vendite/prestazioni “in nero”.

Versamenti

I versamenti sul c/c (fatto noto) non considerati nella determinazione del reddito rappresentano ricavi/compensi “in nero” (fatto ignoto) se il contribuente non dimostra l’estraneità delle somme accreditate rispetto all’attività economica esercitata.