News

PROPOSTA RINVIO SISTRI

Nonostante Almaviva e Tim, si siano aggiudicate la gara indetta per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), il Ministero dell’Ambiente non ha ancora firmato il relativo contratto di gestione, che dovrebbe essere operativo con i nuovi soggetti dal 1° gennaio 2017. Alla luce di tutto questo Confartigianato ha preparato un emendamento di proroga del sistema di tracciabilità dei rifiuti, presentato in Parlamento.

Se la proroga non dovesse essere accolta, la fase di sperimentazione del Sistri si avvierà definitivamente verso la fine, determinando di fatto la sua piena operatività per tutte le imprese che hanno l’obbligo di aderire.

Dal 1° gennaio 2017 potrebbero quindi diventare operative non solo le sanzioni per la mancata iscrizione al sistema e per il mancato versamento della quota di iscrizione, ma anche quelle legate al mancato uso, agli errori e alle mancanze nell’imputazione dei dati. La tenuta del registro cronologico manderà in soffitta, per i soggetti obbligati a utilizzare il Sistri, il vecchio registro di carico e scarico, così come la scheda area movimentazione saluterà definitivamente il vecchio formulario di trasporto.

I SOGGETTI OBBLIGATI

1. Enti e imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da:

• attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto

disposto dall’articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii;

• lavorazioni industriali;

• lavorazioni artigianali;

• attività commerciali;

• attività di servizio;

• attività sanitarie;

• attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta;

• attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle

imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.

2. Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio. La categoria comprende enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano:

• attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

• attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Questi soggetti devono iscriversi sia nella categoria produttori che in quella gestori.

3. Trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi. La categoria si riferisce agli enti o alle imprese che accolgono o trasportano, a titolo professionale, rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale. I vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Sistri. Lo stesso vale per il trasporto transfrontaliero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri. I vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall’estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, non sono tenuti all’iscrizione al Sistri.

4. Gestori di rifiuti pericolosi. Si tratta di enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi come di seguito specificato.

5. Nuovi produttori di rifiuti. Si tratta di soggetti che producono rifiuti da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti stessi. Teniamo a precisare che l’adesione volontaria in qualità di produttore, da parte di un produttore/trasportatore dei propri rifiuti non obbligato, comporta l’iscrizione al Sistri anche per la categoria produttore/trasportatore di rifiuti. Inoltre, il nuovo decreto 78 impone l’obbligo di iscriversi al Sistri anche nella categoria «trasportatori» di coloro che, già iscritti/iscrivibili quali «produttori» iniziali di rifiuti speciali pericolosi, effettuino la movimentazione dei rifiuti generati previa iscrizione all’Albo gestori ambientali (categoria 2-bis).

L’intermediario di rifiuti viene infine parificato con relativo obbligo di iscrizione Sistri, al soggetto che «organizza il trasporto» transfrontaliero o intermodale dei rifiuti ma non ne costituisca il produttore / trasportatore / destinatario.