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WELFARE AZIENDALE

Con l’espressione di “welfare aziendale” è possibile fare riferimento a tutti gli interventi disposti dal datore di lavoro allo scopo di migliorare il benessere dei propri dipendenti.

In un contesto sempre più competitivo le aziende si trovano a dover valutare l’introduzione di nuove politiche retributive che si sostanziano nell’erogazione di benefici non monetari ma di consistente valore economico per i lavoratori e volti a consentire un miglior bilanciamento delle esigenze vita-lavoro.

L’intervento del welfare aziendale ha delle tipologie molto variabili, rientrano in questa categoria anche i beni e servizi che possono godere dell’esclusione del reddito. A titolo meramente esemplificativo tali benefici possono consistere in:

CONTRIBUTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE, il datore di lavoro può disporre di un contributo aziendale da destinare alla previdenza complementare o un versamento aggiuntivo anche una-tantum, la tutela può essere estesa anche ai familiari;

CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA, il datore di lavoro può intervenire per istituire o estendere a titolo integrativo a seguito di versamenti contributivi ad apposita cassa sanitaria, la tutela può essere estesa ai familiari;

SERVIZI ALL’EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, il datore di lavoro può prevedere un contributo a titolo di rimborso per i figli dei lavoratori che frequentano asilo nido e/o stipulare una convenzione con un asilo; il datore di lavoro può anche erogare un contributo per i figli dei lavoratori che frequentano un centro estivo e/o stipulare una convenzione con una struttura, il datore di lavoro può istituire borse lavoro per i figli più meritevoli;

SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI, il datore di lavoro può optare in questo ambito prevedendo gite aziendali, culturali, ricreative, stipulando convenzioni con teatri, cinema, librerie, palestre, ecc., a favore dei propri dipendenti oppure organizzando corsi di lingua italiana per i dipendenti stranieri o corsi di cultura;

SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE SANITARIA, il datore di lavoro può anche prevedere un servizio di chek-up medico da erogare per tramite un soggetto terzo (medico o struttura medica) fornitore del servizio oppure cure specialistiche tramite una struttura con lo stesso convenzionata. Il datore di lavoro può mettere a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie, l’opera di un assistente sociale per assisterli in casi di particolare situazione di difficoltà (non autosufficienza degli atti di vita quotidiana, tossicodipendenza, ecc.);

SERVIZIO NAVETTA, il datore di lavoro può organizzare a favore dei dipendenti il trasferimento casa-lavoro e viceversa;

ALTRE TIPOLOGIE DI SERVIZI DI MODICO VALORE, (l’importo annuo non può superare la cifra di € 258,23=) il datore di lavoro può eventualmente fornire a titolo esemplificativo buoni spesa, da utilizzare presso esercizi convenzionati, buoni benzina oppure buoni dallo stesso prodotti. Il limite sopra riportato riguarda tutti i benefit percepiti nel corso del periodo di imposta. In caso di superamento della franchigia i beni sopra esposti scontano l’imposizione totale.

Le ricadute fiscali del welfare aziendale derivano dal testo unico sui redditi (D.P.R. 917/86 del TUIR) i benefici in termini di minore imposizione fiscale sul reddito da lavoro dipendente derivano dall’articolo 51.

Per alcune retribuzioni in natura tassativamente definite in corrispondenza delle varie lettere che compongono il comma 2 e nell’ultima parte il comma 3 il legislatore ha sentenziato una esclusione totale o parziale alla formazione del reddito. Le ricadute contributive del welfare aziendale vanno invece rinvenute nella Legge 153/69 come modificato dal D.Lgs. 317/97.

La norma fornisce i criteri per la determinazione dei redditi ai fini contributivi.

L’attuale contesto normativo è caratterizzato da una armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive di massima non assoluta, ad esempio i contributi versati dal datore di lavoro per le forme di previdenza complementare beneficiano di una esclusione parziale dell’imponibile versando il 10% mentre per quanto riguarda l’esclusione dal reddito è subordinata ad un importo massimo di € 5.164,57= e per i contributi di assistenza sanitaria invece c’è una esclusione ai fini fiscali di e 3.615,20=.