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LEGGE DI BILANCIO 2017 DEBUTTA L’IRI E LA TASSAZIONE PER CASSA DELLE IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

Le principali novità contenute nella Bozza della Legge di Bilancio 2017:

IRI sarà acronimo di Imposta sul Reddito delle Imprese. 

Ad oggi vi potranno optare le imprese individuali e società di persone che sceglieranno di non prelevare gli utili derivanti dall’attività ma li reinvestiranno nell’impresa.

La tassazione sarà la seguente: 24% sui “redditi reinvestiti” in luogo dell’IRPEF. 

Si tratta di un regime di imposizione opzionale, cui potranno accedere esclusivamente gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Pertanto, per l’esercizio dell’opzione (che dovrà avvenire in dichiarazione dei redditi, ad esempio nel Modello Unico/2018, per chi vuole accedere già a decorrere dal 2017) è necessario che l’impresa operi in regime di contabilità ordinaria (anche se per opzione). Avrà durata di 5 anni ed è rinnovabile.

Esempio di convenienza per la ditta individuale 

Scegliere l’IRI come regime di tassazione avrà l’inevitabile conseguenza che sulla parte di reddito rimasto in azienda, l’imprenditore non potrà far valere eventuali oneri deducibili/detraibili personali. 

Ad esempio, un imprenditore individuale che ha una media annua di reddito lordo che si aggira intorno ai 30.000 euro e che ha parecchi oneri personali da poter detrarre/dedurre dall’Irpef (detrazione familiari a carico, mutuo per la casa, università per i figli, spese mediche, assegno al coniuge, ecc.). Tale soggetto molto probabilmente non avrà tanta convenienza ad optare per l’IRI poiché poco sarà il reddito d’impresa che lascerà in azienda, visto che questi rappresenta la sua principale fonte di mantenimento. Per un soggetto del genere, l’IRI può essere certamente considerata di scarso interesse. 

Cosa diversa, invece potrebbe essere per un imprenditore individuale con reddito lordo annuo che si aggira intorno ai 50.000 euro e che conduce un tenore di vita normale per se e per la propria famiglia. Per tale soggetto, lasciare una parte della predetta somma (ad esempio 20.000) in azienda comporterebbe il vantaggio di assoggettarlo ad un’aliquota del 24% e assoggettare ad Irpef gli altri 30.000 euro su cui poter far valere anche gli oneri deducibili/detraibili personali.

La tassazione per cassa delle imprese in contabilità semplificata

Le imprese in contabilità semplificata determineranno il loro reddito da tassare ( Irpef  e Irap) secondo il principio di cassa, come già previsto per gli esercenti arti e professioni.

Regime di contabilità semplificata – Possono ricorrere al regime di contabilità semplificata, le imprese individuali e le società di persone qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di 400.000,00 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, o di 700.00,00 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. I due limiti, valgono anche ai fini Iva mensile o trimestrale. 
Le imprese con ricavi superiori ai predetti limiti sono in via obbligatoria in regime di contabilità ordinaria. 
L’adozione del principio di cassa in luogo di quello di competenza mette alla luce in maniera lampante che ai fini della tassazione rileveranno soltanto le fatture effettivamente incassate, vantaggio di non poco conto considerando che i crediti non esigibili attratti a quelli invece effettivamente incassati non concorreranno alla formazione del reddito. In pratica assumeranno rilevanza solo i ricavi effettivamente percepiti e le spese sostenute.
Secondo la bozza della Legge di bilancio 2017 non rileveranno ai fini reddituali né le rimanenze iniziali né quelle finali, lasciando in vigore le vecchie disposizioni normative per quanto concerne plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.