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TRASFERTA DEL LAVORATORE E RIMBORSI

La trasferta è lo spostamento provvisorio del lavoratore in una località diversa da quella cui svolge normalmente la propria attività, e a causa di esigenze aziendali transitorie e contingenti.

Il contratto non subisce modifiche è possibile che vengano riconosciuti al lavoratore indennità di rimborsi spese. Dal punto di vista fiscale la trasferta è regolarizzata dall’articolo 51 comma 5 del DPR 917/86 (TUIR).

1. – Indennità forfettaria non fa reddito fino a € 46,48= giornaliere se nel territorio nazionale e fino a € 77,47= se si è all’estero sempre al netto delle spese di viaggio e trasporto.

2.Rimborsi di spese analitiche per il vitto, alloggio, viaggio ,trasporto, ecc.  e non concorrono a formare reddito fino a € 15,49= giornalieri su territorio nazionale e € 25,82= all’estero.

3.Rimborso misto (analitico delle spese più indennità di trasferta) e prevede la riduzione di 1/3 della indennità forfettaria in caso di rimborso spese di alloggio o vitto e 2/3 in caso di rimborso di entrambe le voci.