Con il comunicato stampa del 15 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al rimborso del canone RAI non dovuto, addebitato nella bolletta dell’utenza dell’energia elettrica. Infatti, a partire da tale data, la richiesta di rimborso per il canone Rai pagato in bolletta, e non dovuto, può essere richiesto anche online. Chi ha ricevuto a luglio le bollette con l’addebito di 70 euro può ora utilizzare direttamente il sito dell’Agenzia delle Entrate per inviare il modello. La richiesta può essere presentata dal titolare dell’utenza dell’energia elettrica, nonché dai relativi eredi che hanno pagato il canone tv non dovuto.
Per poter richiedere il rimborso ci sono modalità di presentazione, alternative:
- Inline, utilizzando l’applicazione disponibile nel sito internet dell’agenzia delle Entrate (per acceder all’applicazione è necessario essere registrati ai servizi Entratel o Fisconline);
- Tramite modello cartaceo
In quest’ultimo caso il modello va presentato:
- A mezzo raccomandata (all’indirizzo Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Toorino), unitamente a una copia di un valido documento d’identità, ovvero
- A mezzo PEC posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it in questo caso se l’istanza è firmata digitalmente, non è necessario allegare coopia del documento.
La richiesta di rimborso va sempre motivata, indicando uno dei sei codici associati alle singole motivazioni:
- Codice 1: si è in possesso dei requisiti di esenzione (over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
- Codice 2: il richiedente è esentato per convenzioni internazionali (diplomatici e militari stranieri);
- Codice 3: si èn già versato il canone con modalità diverse dall’addebito in bolletta ( ad esempio con addebito sulla pensione);
- Codice 4: se è stato addebitato due volte, ossia anche sull’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica;
- Codice 5: il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica.
E’, infine, possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti, indicando il codice 6 e riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell’apposito spazio del modello.
Attenzione: se è indicata la causale “codice 4”, occorre anche indicare il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone e il periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta, ossia l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica. Per quanto riguarda, in particolare, il periodo di riferimento:
- nel campo “data inizio”, deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando; se la condizione sussiste da date antecedenti il 1° gennaio 2016 si può, convenzionalmente, indicare 01/01/2016;
- Il campo “data fine”, invece, deve essere compilato esclusivamente se, alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, è cessata la sussistenza dei presupposti attestati (ad esempio nel caso in cui il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, non appartiene più alla famiglia anagrafica del soggetto di cui ha indicato il codice fiscale). In questo caso va indicata la data in cui è avvenuta tale cessazione.
Se il campo “data fine” non è compilato, e quindi continua a sussistere l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica, la richiesta di rimborso presentata con motivazione codice 4 vale come dichiarazione sostitutiva per dichiarare che il canone tv non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al richiedente il rimborso in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.
L’istanza di rimborso, in questo caso, produce gli effetti della presentazione del quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, e successive modifiche.
I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, lo stesso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle entrate.
Il modello per il rimborso è scaricabili al seguente link http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Richiesta+di+rimborso+del+canone+TV+bolletta/
Le istruzioni per il rimborso sono consultabili al seguente link http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Modelli+e+istruzioni+canone+TV/Istruzioni+rimborso/Ric_RIMB_TV_istr.pdf