Con circolare n. 19604 del 9 settembre 2016, la Motorizzazione Civile ha stabilito che il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza per il rinnovo della sua validità, può esercitare l’attività professionale, con la ricevuta di presentazione dell’istanza vidimata dall’Ufficio Motorizzazione civile, per un periodo non superiore a 3 mesi.
I possessori di patente CQC che abbiano frequentato il corso di formazione periodica potranno di conseguenza esercitare la propria attività alla guida dei mezzi per il trasporto di merci su strada, godendo di un periodo transitorio di 3 mesi, a seguito della notevole quantità di istanze dirette agli uffici UMC in un tempo ristretto.
Questa possibilità riguarda però solo chi svolge la propria attività esclusivamente sul territorio nazionale; ne deriva che gli autisti impiegati in trasporti internazionali dovranno ottenere quanto prima la patente CQC con la nuova validità, per poter effettuare trasporti in tale ambito.
Si ricorda che il giorno 9 settembre 2016 sono scadute tutte le CQC merci rilasciate per documentazione e pertanto da tale data è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di cose.
Al momento, per ottenerne il rinnovo senza dover sostenere l’esame occorre frequentare il corso di formazione periodica con durata di 35 ore, iscrizioni presso autoscuole entro i 2 anni successivi alla scadenza della validità.
La circolare è disponibile CLICCANDO QUI.